LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27651/2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MARCHESE;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE;
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO ROMEO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GRECO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1866/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/05/2015 R.G.N. 294/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 25.5.2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che, accogliendo l’opposizione proposta da P.M., aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali oggetto di precedente cartella esattoriale;
che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura;
che P.M. ha resistito con controricorso;
che l’INPS ha depositato controricorso adesivo al ricorso per cassazione;
che, fissata l’adunanza per la trattazione in Camera di consiglio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, succeduta nelle more ex lege alla società concessionaria dei servizi di riscossione, ha depositato memoria con cui ha dato atto dell’avvenuto annullamento dell’iscrizione a ruolo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e compensarsi le spese di lite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che va preliminarmente dichiarata la nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, siccome effettuata a ministero del medesimo difensore del libero foro già costituito per Equitalia Sud s.p.a. e in spregio al consolidato principio di diritto secondo cui, nei giudizi avanti a questa Corte di Cassazione, la difesa dell’Agenzia medesima dev’essere obbligatoriamente assunta dall’Avvocatura dello Stato, salvi i casi di deroga opportunamente illustrati a mezzo di apposita Delib. dell’ente (così Cass. S.U. n. 30008 del 2019 nonchè Cass. n. 26531 del 2020), della quale tuttavia non v’è menzione alcuna nella memoria ex art. 378 c.p.c., che va pertanto dichiarata inammissibile;
che, con l’unico articolato motivo di ricorso, si lamenta violazione degli artt. 2699 c.c. e segg. e art. 2946 c.c., violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. e omessa valutazione delle prove documentali offerte e comunque in atti, per avere la Corte di merito ritenuto che la società concessionaria dei servizi di riscossione non avesse dato prova nè della notifica della cartella esattoriale nè della notifica della successiva iscrizione ipotecaria e comunque per aver ritenuto che i crediti iscritti a ruolo fossero assoggettati al termine quinquennale di prescrizione;
che, al riguardo, va rilevata in limine l’inammissibilità della produzione documentale relativa all’originale dell’avviso di ricevimento della cartella esattoriale, non essendo ammessa nel giudizio di legittimità la produzione di documenti che non concernano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità o inammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c., comma 1);
che, ciò posto, va rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver affermato che la notifica della cartella era avvenuta in data incerta, ha rimarcato come, anche a voler assumere per certa la data indicata dall’agente della riscossione (28.5.2001), la prescrizione quinquennale si sarebbe comunque maturata, stante che il primo giudice aveva accertato che l’avviso di iscrizione ipotecaria era stato notificato in incertam personam (“in quanto è stata barrata la casella del destinatario ma la sottoscrizione apposta nell’apposito spazio è palesemente non riconducibile alla P.”: così la sentenza impugnata, pag. 3) e nei confronti di tale accertamento l’appello della concessionaria non aveva mosso censure di sorta;
che, non essendo stata tale ultima statuizione specificamente censurata nel ricorso per cassazione, le doglianze concernenti la regolarità della notifica della cartella e dell’iscrizione ipotecaria risultano palesemente inammissibili, siccome inidonee a scalfire l’autonoma ratio decidendi costituita dalla rilevazione del giudicato interno; che infondata è viceversa la censura concernente la ritenuta applicabilità del termine quinquennale di prescrizione, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talchè, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna Equitalia Sud s.p.a., in solido con l’INPS, a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente P., liquidandole in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021
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