LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22468/2015 proposto da:
R.R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DE LEVA 39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LEONARDO FRAIOLI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;
EQUITALIA SUD S.P.A., (già EQUITALIA GERIT S.P.A.), Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EQUITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e difende;
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, e LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrenti –
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VITERBO, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1795/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2015 R.G.N. 1693/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.
RITENUTO
che:
Con sentenza del 19 marzo 2015, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del tribunale di Viterbo, rigettava la domanda proposta dalla signora R. di accertamento negativo di debiti contributivi relativi a cartelle esattoriali inopposte ed a connessa iscrizione ipotecaria.
In particolare, la corte territoriale rilevava che la questione dell’eventuale prescrizione dei crediti maturati prima della notifica della cartella era preclusa dalla mancata opposizione alle cartelle e che, quanto alla prescrizione maturata dopo la notifica, non era decorso il termine prescrizionale (da ritenersi – in ragione delle incontrovertibilità del credito e della regola generale – decennale, e non quinquennale come ritenuto invece dal giudice di prime cure), computato a partire dalla data di notifica della cartelle rimaste inopposte e la data di iscrizione ipotecaria.
Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per un motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso INPS, INAIL ed Equitalia; il Ministero di lavoro ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’udienza.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo si deduce violazione dell’art. 2946 e 2953 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e art. 474 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l’art. 2953 c.c., prevede solo i titoli giudiziali e che la regola generale per i contributi previdenziali assistenziali è la prescrizione quinquennale e non decennale.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte a sezioni unite (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 – 01) ha chiarito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
Il principio è stato poi ribadito da Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12200 del 18/05/2018, Rv. 648208 – 01 e da Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020, Rv. 656719 – 01, ed altre ancora.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta all’indicato principio, deve pertanto essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando prescritti i contributi in questione.
Le spese, liquidate come da dispositivo per i tre gradi di giudizio, seguono la soccombenza dei controricorrenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritti i contributi; condanna i controricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano per il giudizio di legittimità in Euro 3000 per competenze e Euro 200 per esborsi, per l’appello in Euro 2000 per competenze e Euro 200 per esborsi, per il primo grado di giudizio in Euro 1500 per competenze e Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge per ciascun grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021
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