LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15554-2015 proposto da:
F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COMPAGNO;
– ricorrente principale –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 168/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2014 R.G.N. 553/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza dell’11.6.14, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 2010, ha condannato l’INPS al pagamento di Euro 14.772, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito dal F. per la tardiva comunicazione dell’ammontare esatto dei contributi versati, condannando quest’ultimo alla restituzione di quanto avuto in eccedenza per effetto della maggior somma accordata allo stesso titolo in primo grado.
2. In particolare, premesso che la responsabilità dell’INPS era stata accertata con sentenza non definitiva non richiamata nell’atto di appello, la corte ha ritenuto che detta sentenza non era stata impugnata, sicchè l’accertamento di responsabilità dell’INPS contenuto nella sentenza non definitiva era divenuto irrevocabile. Quanto all’ammontare del danno, la Corte territoriale ha rideterminato il danno subito dal pensionato, riducendo le somme riconosciute in primo grado ed accordando le sole somme richieste dall’attore in relazione alla contribuzione – “inutile” per la maturazione della pensione – versata nel periodo 2001-2005, ritenendo per converso che la domanda di condanna formulata in via alternativa in ricorso di pagamento della “diversa somma che sarà determinata in corso di causa in base ad apposita CTU ovvero ritenuta di giustizia anche in via equitativa” non potesse che riferirsi a somma minore dovuta per il medesimo titolo indicato, tanto più che non erano nemmeno allegati ulteriori parametri cui ancorare la liquidazione di un danno maggiore.
3. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste con controricorso l’INPS; l’INPS propone ricorso incidentale per tre motivi, cui resiste a sua volta con controricorso il signor F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce violazione dell’art. 112 per aver ritenuto che la domanda proposta di pagamento della “diversa somma” dovuta, avesse ad oggetto solo una somma minore rispetto a quella indicata con espressa quantificazione.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’INPS deduce -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 340 e 342 c.p.c., per aver ritenuto che la sentenza non definitiva non fosse stata impugnata.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione degli artt. 340 e 342 c.p.c., per aver la sentenza impugnata pronunciato condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di domanda.
7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 1224 e 2967 c.c., per avere la sentenza impugnata cumulato gli accessori da ritardo in violazione della L. 412 del 1991, art. 16.
8. E’ preliminare sul piano logico l’esame del primo motivo del ricorso incidentale dell’INPS.
9. Il motivo è fondato.
10. Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 3257/12 e Cass. n. 6883/86) che allorquando l’appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest’ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l’impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale.-
11. Tali precedenti sono del resto perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e alle finalità perseguite dalla parte.
12. Nella specie, dalla stessa sentenza di appello si evince che con il terzo motivo di appello l’INPS aveva lamentato l’assenza di colpa da parte dell’ente e la negligenza del F., questione – incidente sull’an della prestazione – effettivamente decisa nella sentenza non definitiva.
13. Gli altri motivi proposti con il ricorso principale ed incidentale restano assorbiti.
14. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa alla stessa corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, e dichiara assorbiti gli altri motivi proposti con il ricorso principale ed incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021
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