LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2303-2020 proposto da:
S.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 5798/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 27/11/2019 R.G.N. 7760/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 27 novembre 2019, il Tribunale di Bologna rigettava il ricorso di S.C. cittadino *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Forlì-Cesena, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal Gambia il 2 agosto 2016 (arrivando in Italia il 3 febbraio 2017, dopo aver attraversato Senegal, Mauritania, Algeria e Libia) per timore di aggressioni dal fratello, divenuto parzialmente insano di mente dopo la detenzione di tre anni in Senegal tra il 2014 e il 2016, per cessioni di sostanza stupefacente (essendo trafficante come il padre, che per un tale trasporto era morto in mare ed avendo la famiglia sempre coltivato cannabis a scopo di mantenimento): ciò in quanto egli aveva droga del fratello, che gliela aveva richiesta una volta, cessata la sua detenzione, senza ottenerne la restituzione e avendolo pertanto minacciato ripetutamente di morte e aggredito con bastoni di legno e l’ultima volta con un coltello. Sicchè, aveva deciso di lasciare il Paese, senza peraltro denunciare mai il fatto alla polizia, sia perchè verosimilmente il fratello sarebbe stato rilasciato per la sua condizione mentale, sia per paura di essere a propria volta accusato delle cessioni compiute;
3. l’inattendibilità del racconto, per incongruità e contraddittorietà delle versioni rese in sede amministrativa e giudiziale, era valutata come preclusiva della concedibilità delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto del miglioramento della situazione politica ed economica del Gambia, in assenza di una condizione di violenza indiscriminata rilevante ai fini dell’esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, del richiedente neppure versante in condizioni di vulnerabilità, nè di integrazione sociale in Italia comparativamente al proprio Paese (dove aveva ancora legami con la madre e la sorella e aveva sempre lavorato) tali da meritargli la protezione umanitaria;
4. con atto notificato il 28 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorso risulta essere stato notificato, ai sensi della L. n. 53 del 1994, il 28 dicembre 2019, oltre i trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale in data 27 novembre 2019, prescritto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13;
6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021