LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9283/2015 proposto da:
C.C., F.M.T., entrambi nella qualità
di genitori esercenti la potestà sulla figlia – nelle more divenuta maggiorenne), C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 36/A, presso lo studio dell’avvocato LORETTA ANTONELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERFRANCESCO GRANATA;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/03/2014 R.G.N. 1305/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.
CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Inps avverso il precetto notificatogli da C.C. e F.T., quali esercenti la patria potestà su C.F., per il pagamento di Euro 4.856,91 a titolo di ratei di frequenza dovuti in base alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20/7/2006. La Corte territoriale ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità della notifica del precetto stante l’avvenuta costituzione dell’Inps ed ha affermato che i ricorrenti non avevano provato il requisito previsto dalla legge ovvero la perdurante frequenza della figlia a scuola, centri di formazione o altro e che la sentenza di condanna del 20/7/2006 disponeva solo per il periodo precedente tale pronuncia, tenuto conto che i due requisiti, presupposto dell’erogazione, potevano mutare nel corso del tempo.
2. Avverso la sentenza ricorrono C. e F. con due motivi. Resiste l’Inps.
RITENUTO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 617 c.p.c. e vizio di motivazione. Censurano l’affermazione della Corte secondo cui la costituzione dell’Inps e la sua stessa opposizione avevano sanato il vizio della notifica del precetto all’Inps, effettuata presso la sede centrale e non invece all’Inps di Catanzaro. Secondo i ricorrenti tale affermazione era in violazione dell’art. 617, in quanto il vizio di notifica poteva essere sollevato solo con opposizione da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica del precetto e nella specie era tardivo e dunque l’opposizione era improcedibile.
Il motivo è infondato. A prescindere dalla considerazione che è denunciato un error in procedendo con un motivo che prospetta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, va rilevato che i ricorrenti neppure valutano che con l’opposizione l’Inps aveva denunciato l’insussistenza del diritto a pretendere le somme difettando un titolo che riconoscesse tale diritto e che pertanto, detta opposizione, sotto tale profilo, non era soggetta ai termini di cui all’art. 617 c.p.c., che disciplina l’opposizione agli atti esecutivi.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Deducono che l’Inps aveva proposto opposizione per motivi diversi da quelli illegittimamente sollevati d’ufficio dal Tribunale e poi dalla Corte secondo i quali la sentenza non poteva costituire titolo esecutivo oltre la data della sua emissione.
Osservano che l’Inps nel costituirsi aveva affermato che l’Istituto aveva erogato l’indennità da aprile 2001 ad giugno 2007 e che dopo tale data aveva sospeso l’erogazione in quanto gli interessati non avevano fatto pervenire la documentazione prevista dalla legge. L’Istituto non aveva mai sollevato questioni attinenti la validità del titolo emesso il 20/7/2006.
5. Con terzo motivo denunciano violazione della L. n. 289 del 1990, art. 2 e vizio di motivazione.
Osservano che il titolo riconosceva l’indennità a decorrere da 2001 senza contenere alcun limite temporale disponendo anche per il futuro,salvo l’onere dell’Inps di effettuare verifiche periodiche ed eventualmente revocare la misura come previsto dall’art. 2, comma 4, Legge citata.
6. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione,sono infondati. Va, in primo luogo, rilevato che i ricorrenti hanno omesso di riportare in ricorso la sentenza sulla cui base hanno notificato il precetto impedendo a questa Corte di esaminare la fondatezza delle censure circa la reale portata della condanna, contenuta nella sentenza, al pagamento dell’indennità di frequenza.
I ricorrenti neppure hanno depositato in cassazione tale sentenza in violazione dell’art. 369 c.p.c., finendo con il formulare censure prive della necessaria specificità ed autosufficienza Va, comunque, rilevato che l’indennità di frequenza è prevista a favore dei minori di anni 18 ai quali siano riconosciuti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età. E’ limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
E’ onere del richiedente fornire la prova di tutti i requisiti per il suo riconoscimento, non solo di quello sanitario e di quello reddituale, ma anche la prova dell’effettiva frequenza presso scuole o istituti di ogni ordine e grado, eventualmente anno per anno.
Nella specie l’Istituto ha denunciato il mancato invio di idonea documentazione attestante l’effettiva frequenza e sul punto i ricorrenti anche nel presente giudizio si sono limitati ad affermare di aver prodotto le certificazioni necessarie (v pag. 23 del ricorso) che assumono essere “tutt’ora in atti”.
Hanno omesso tuttavia di riprodurre nel ricorso la certificazione che attesterebbe la frequenza, nè l’hanno depositata in cassazione, nè infine ne hanno indicato la collocazione nel fascicolo di cassazione 7.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve esser rigettato con condanna dei ricorrenti a pagare le spese di lite.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso.e condanna i ricorrenti a pagare le spese di lite liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021