Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19321 del 07/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2384-2020 proposto da:

B.M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE DI FORLI’/CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5898/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 30/11/2019 R.G.N. 6760/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 30 novembre (notificato il 2 dicembre) 2019, il Tribunale di Bologna rigettava ricorso di B.M.A., cittadino della *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale della stessa città, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere di etnia ***** e fuggito dalla ***** nel dicembre 2015 (arrivando in Italia, dopo un periodo di circa un anno trascorso in Libia, nel maggio 2017) per avere avuto una relazione con una compagna di scuola più grande di etnia *****, rimasta incinta: vicenda per la quale il padre (influente capovillaggio che non voleva sposare la figlia a un ragazzo di etnia avversaria essendovi tra le due etnie rapporti conflittuali – per giunta con un fidanzato *****) e i familiari di quest’ultimo avevano deciso di ucciderlo, ricercandolo a casa e, non trovatolo per essere egli scappato in quanto avvertito da un compagno, malmenando violentemente il padre distruggendogli il piccolo commercio di frutta che esercitava in casa; sicchè, egli si era determinato a lasciare il proprio Paese, anche perchè convocato dalla polizia, che pure temeva anche perchè sotto l’influenza del padre della ragazza;

3. il racconto era, infatti, valutato intrinsecamente inattendibile, perchè incoerente e contraddittorio nelle due versioni rese in sede amministrativa e poi in sede giudiziale, nonostante da fonti COI risultasse effettivamente un contrasto tra le due etnie;

4. il Tribunale escludeva pertanto la ricorrenza dei presupposti delle misure di protezione richiesta, nell’insussistenza delle condizioni: di persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno tale da esporre il richiedente a grave danno in caso di rimpatrio, sulla base di fonti informative specificamente indicate, ai fini della protezione sussidiaria; di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria, “anche in ragione dell’inattendibilità” ritenuta, nè avendo il richiedente un adeguato livello di integrazione sociale in Italia (solo un contratto in agricoltura in scadenza a dicembre 2019) in comparazione con la situazione nel Paese di origine, avendovi i legami affettivi più stretti (il padre e la sorella), nè lamentato privazioni dei diritti fondamentali o una condizione di particolare miseria;

5. con atto notificato il 2 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, sulla ravvisata esclusione di una situazione di violenza indiscussa e incontrollata in *****, sulla base delle fonti consultate dal Tribunale e specificamente indicate, non avendo “correttamente considerato questo profilo”, risultando come “la situazione di sicurezza in ***** sia condizionata dal permanere di un elevato rischio terrorismo in considerazione dell’attivismo dei gruppi di matrice terroristica nella fascia saheliana e dell’Africa Occidentale… (dal sito della Farnesina aggiornato al mese di ottobre 2019 e valido al mese di dicembre 2019)” (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il Tribunale ha operato una puntuale disamina della specifica situazione della *****, sulla base di recenti e aggiornate informazioni tratte da fonti ufficiali, specificamente indicate rappresentanti una non attuale condizione di insicurezza del Paese per violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, tale da integrare una situazione di esposizione a pericolo di grave danno, in caso di rimpatrio, rilevante ai fini della protezione sussidiaria richiesta (all’ultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 del decreto) e pertanto in corretto adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.1. il ricorrente si limita ad una contrapposizione di considerazioni di carattere generale, così da rendere la censura priva di quella specificità idonea a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, in difetto di puntuali fonti alternative o successive, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769): così risolvendosi in una contestazione della valutazione del giudice di merito, congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità;

4. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nel testo applicabile ratione temporis, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, in caso di rimpatrio, non ricavabile dalla sua ritenuta non credibilità sulle protezioni maggiori, per la non automaticità dal loro rigetto anche di quello della protezione umanitaria, punto giustificata, se non in base ad una “pseudo condizione oggettiva di non pericolo”: dovendo invece la situazione oggettiva essere correlata alla condizione personale a base della partenza, potendo dipendere la condizione di vulnerabilità anche dalla mancanza di condizioni minime per un’esistenza dignitosa, che ben può essere conseguenza di una situazione politico-economica molto grave, con effetti di impoverimento relativi a carenza di beni di prima necessità o tale da non offrire alcuna garanzia all’interno del pase di origine (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

5.1. il tenore del motivo è generico, in violazione del principio di specialità posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), sotto il profilo di omessa confutazione del ragionamento argomentativo del Tribunale, specificamente calibrato sull’esclusione di una condizione di vulnerabilità al fine di negazione della protezione umanitaria, “anche in ragione dell’inattendibilità” ritenuta, in base a valutazione comparativa del livello di integrazione sociale del richiedente in Italia (soltanto un contratto in agricoltura in scadenza a dicembre 2019) con la situazione nel Paese di origine, avendovi i legami affettivi più stretti (il padre e la sorella), neppure il richiedente avendo lamentato privazioni dei diritti fondamentali o una condizione di particolare miseria (così dal primo al terzo capoverso di pg. 10 del decreto): ragionamento con il quale il motivo neppure si è confrontato;

5.2. l’accertamento della non credibilità integra poi un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integrando un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Cass. 30 giugno 2020, n. 13257), censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero per mancanza assoluta di motivazione, ovvero sua apparenza o perplessità od obiettiva incomprensibilità: dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e la prospettabilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); sicchè, la verifica di credibilità è sottratta al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le dichiarazioni del richiedente, ove non siano suffragate da prove, devono essere sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 1195);

5.3. nel caso di specie, essa è stata ricavata dall’intrinseca inattendibilità del racconto del richiedente per le contraddizioni, puntualmente evidenziate, tra le sue dichiarazioni in sede amministrativa e giudiziale (dal quarto capoverso di pg. 6 al penultimo di pg. 7 del decreto), pure tenuto conto del contrasto tra le etnie ***** e ***** in base a COI specificamente indicate (al secondo e terzo capoverso di pg. 6 del decreto) 5.4. non ricorre alcuna esigenza di attivazione (ulteriore) di poteri di istruzione officiosa, se questi siano finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non sia possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass. 21 aprile 2020, n. 7999; Cass. 5 novembre 2020, n. 24751);

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472