Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.19322 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2427-2020 proposto da:

M.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO GIORGETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso decreto n. cronologico 14264/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/11/2019 R.G.N. 1229/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 25 novembre 2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso di M.Y., cittadino ***** della zona del *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale della stessa città, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come la Commissione territoriale, l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, siccome non circonstanziate, incoerenti e contraddittorie sui punti principali della storia personale determinante l’espatrio (di cui peraltro nulla esponeva);

3. esclusa poi, nonostante la persistenza di incidenti violenti con morti e feriti ed attacchi terroristici, peraltro recessiva negli ultimi anni (2017 e 2018) rispetto ai precedenti (2015 e 2016) per una maggiore garanzia di controllo del territorio dalle autorità statuali e ciò, sulla scorta di fonti informative internazionale specificamente indicate, particolarmente nel *****, una situazione di violenza indiscriminata dipendente da un conflitto armato interno rilevante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), il Tribunale negava la ricorrenza dei presupposti di concessione delle misure di protezione maggiore;

4. ma esso escludeva pure la condizione di vulnerabilità del richiedente, non integrante seria ragione di carattere umanitario, nè risultando una condizione comparativa, rispetto al suo Paese, di miglior favore in Italia, in cui prestava attività lavorativa, tuttavia strumentale al periodo temporale fino alla definizione del giudizio di protezione internazionale, da distinguere dall’ipotesi diversa del lavoratore extracomunitario non residente richiedente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 21 e ss.;

5. con atto notificato il 24 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, art. 8, lett. b), d) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e apparenza motivazionale, anche per la parziale valutazione di credibilità soggettiva del richiedente, senza illustrazione delle dichiarazioni rese, nè disamina del merito della vicenda (fuga dal ***** per evitare di essere ucciso, come i propri zio e fratello, per una questione di contesa privata tra vicini per la costruzione di un piccolo muro di cinta per arginare i corsi d’acqua a protezione delle proprietà di famiglia; avendo pure egli subito la rottura di un arto inferiore e delle dita di una mano, per l’aggressione di un caporale che controllava i terreni e dei suoi uomini, senza trovare protezione dalle forze dell’ordine, cui si era indirizzato due volte), con omesso esame del decesso dei suoi congiunti e della coltellata ricevuta; senza alcuna specifica indagine, nell’inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, sull’effettiva protezione nel suo Paese da parte delle autorità (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a), b), c) e apparenza di motivazione, per la mera trascrizione in essa del dato testuale della norma relativa alla protezione sussidiaria, in assenza di indicazione delle fonti specifiche relative ai fenomeni di prevaricazione arbitraria e di violenza diffusa a livello sociale, dei quali esclusa la configurazione di un pericolo per la vita e l’incolumità della persona (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

2.1. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicchè, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.2. il giudice è tenuto pertanto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 19 giugno 2020, n. 11925);

3.3. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): così integrando l’omesso esame del racconto (come appunto nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità totalmente disancorata dalla critica disamina, e, prima ancora, dalla narrazione della vicenda concreta alla base dell’espatrio: al p.to 4 di pg. 2 del decreto) l’errore di diritto denunciato e, con esso, il vizio di motivazione apparente, parimenti dedotto;

3.4. ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 5 agosto 2019, n. 20921; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248), così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6: in particolare, essa sussistendo qualora, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, manchi radicalmente la descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578);

3.4. al di là della verifica della situazione del ***** (ed in esso del *****, area di provenienza del richiedente) sotto il profilo generale di una condizione di violenza indiscriminata (con relativa indicazione delle fonti consultate: al p.to 5 di pgg. da 2 a 4 del decreto), nel caso di specie è mancato un puntuale accertamento in ordine alla garanzia di protezione da parte delle Autorità statali dalle violenze subite dal predetto: non risultando così adempiuto l’obbligo di cooperazione istruttoria, con indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, non essendo onere dell’istante provare tali circostanze (Cass. 9 luglio 2020, n. 14668) 4. il ricorrente deduce quindi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b) e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale il certificato di decesso dei suindicati congiunti versato in atti dal richiedente (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter) e apparenza motivazionale, per erronea esclusione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, nonostante la rilevata compromissione nel Paese di provenienza nell’esercizio dei diritti umani, senza alcuna valorizzazione del suo inserimento lavorativo ai fini del percorso intrapreso di inclusione sociale (quarto motivo);

5. essi sono assorbiti;

6. pertanto il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, assorbiti gli altri, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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