Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza Interlocutoria n.19329 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4574-2020 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA GIUTTARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3702/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 05/12/2019 R.G.N. 773/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 5 (comunicato il 16) dicembre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso di R.F., cittadino *****, avverso il decreto della competente Commissione Territoriale, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. dopo un’illustrazione delle misure di protezione internazionale e dei loro presupposti, esso riteneva non credibile il richiedente, per la mancata corrispondenza con le dichiarazioni rese nel modello C3, al primo ingresso in Italia, della vicenda raccontata, nell’ultima parte anche contraddittoria rispetto al timore di rimpatrio. Egli riferiva infatti, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, senza alcuna aggiunta in quella giudiziale, di avere abbandonato il ***** nel 2013, dopo un’aggressione violenta subita a fine 2009 da tale Ra.Ay., che egli denunciava senza esito, per l’influenza sulle forze di polizia del fratello, politico potente che aveva “messo a tacer tutto”; di avere ricevuto successive minacce, anche attraverso un video recapitato alla madre, così decidendo, d’accordo con lei, di lasciare il Paese per andare a studiare tre anni in Inghilterra con un visto da studente; senza tuttavia presentare alla scadenza una domanda di protezione internazionale ivi, “perchè non concedono l’asilo e sarebbe stata una perdita di tempo” e di essere stato quindi consigliato dal suo avvocato inglese di venire in Italia, per maggiore velocità della pratica e di “raccontare la storia capitata in *****” per ottenere “i documenti per poi proseguire gli studi”; di essere poi una volta rientrato in *****, dopo la presentazione della domanda di protezione, in occasione della morte naturale del cognato trentottenne;

3. il Tribunale escludeva pertanto la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento delle protezioni maggiori, anche tenuto conto, in specifico riferimento al grave danno previsto per la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), dell’inesistenza in *****, sua zona di provenienza, di una violenza indiscriminata a causa di conflitto armato, essendosi anzi drasticamente ridotti negli ultimi anni gli attacchi terroristici, per l’azione di efficace contrasto da parte delle istituzioni, in base alle COI Easo consultate (rapporto dell’agosto 2017); infine, esso rilevava l’assenza di deduzione di serie ragioni nè di dimostrazione di una condizione di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 13 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce omessa valutazione di un motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 4, 32 e succ. mod., nonchè ai principi di buon andamento e correttezza dell’amministrazione, per omesso esame del primo motivo di ricorso introduttivo, di redazione e sottoscrizione esclusiva del provvedimento di diniego della Commissione dal suo presidente (primo motivo); violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,14 e succ. mod., per la mancata cooperazione istruttoria del tribunale sulla situazione di insicurezza dei cittadini di fronte alla corruzione delle autorità *****e ed alla pressione su di esse di potenti locali, erronea esclusione di una situazione di conflitto armato e comunque di gravi attentati subiti dai civili, anche in ***** denunciati in particolare dai reports di Amnesty International del 2017 e 2018, ai fini della protezione sussidiaria (secondo motivo); violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 18, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 28, art. 32, comma 3, per la mancata concessione della protezione umanitaria, in presenza di una condizione di vulnerabilità derivante dall’esperienza dell’abuso sessuale subito, e non perseguito dalle autorità preposte, senza valutazione del proprio inserimento lavorativo presso una ditta di Prato, nè comparazione tra le condizioni di vita in Italia e nel suo Paese di origine (terzo motivo);

2. in via preliminare, deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, è priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

3. le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’art. 35bis, comma 13 citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. SU 1 giugno 2021, n. 15177);

4. con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13, art. 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

5. una sommaria delibazione dei motivi del ricorso rende opportuno, siccome rilevante a fini decisori, attendere la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza di rimessione 23 giugno 2021, n. 17970.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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