Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1933 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10518/2015 proposto da:

P.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA 131 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO FURLANETTO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL ***** VENEZIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CAPPELLETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2000/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2014 r.g.n. 2373/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, in riforma del Tribunale, ha rigettato la domanda di P.G. volta ad ottenere la condanna dell’Azienda USLS di Venezia al rimborso delle spese mediche sostenute in ***** per una appendicectomia e drenaggio della cavità con tubo laminare esteriorizzato nel QUID dell’addome associato ad antibiotico, terapia subita il ***** e successivo intervento chirurgico il *****.

La Corte richiamato il precedente della Corte di Cassazione n. 6461/2009 in fattispecie analoga ha rigettato la domanda del ricorrente.

2) Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il P. formulando due motivi. Ha depositato controricorso l’Azienda sanitaria.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 32 Cost., L. n. 883 del 1978; D.P.R. n. 617 del 1980 e della L. n. 595 del 1985.

Lamenta che l’art. 32 Cost., non soffriva limitazioni derivanti da leggi ordinarie o atti amministrativi e che, pertanto, l’assistenza indiretta spettava in ogni caso di eccezionale gravità della patologia comportante l’urgente ed improcrastinabile ricovero presso centro ospedaliero di altissima specializzazione ai fini di una adeguata terapia immediata, senza necessità di accertamento della possibilità di ricevere tali terapie in Italia. Deduce che vi sarebbe un’illogica disparità di trattamento tra chi si reca all’estero per cure cliniche di alta specializzazione e chi si trova già all’estero senza possibilità di rientrare in Italia. Sottolinea che il ricovero era avvenuto per motivi di urgenza.

4. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione circa un fatto decisivo costituito dall’indifferibilità delle cure.

5. Il ricorso è infondato.

6. La Corte territoriale ha correttamente escluso che il complesso della normativa in questione (L. n. 833 del 1978, art. 37,D.P.R. n. 618 del 1980, L. n. 595 del 1995, art. 3, D.M. 3 novembre 1989, D.M. 24 gennaio 1990, D.M. 30 agosto 1991, D.M. 13 maggio 1993, art. 2, modificativo del D.M. 3 novembre 1989) consenta di attribuire al ricorrente il rimborso delle cure sanitarie sopportate all’estero in seguito a ricovero d’urgenza, durante il soggiorno turistico all’estero e che tale normativa possa essere ritenuta contrastante con l’art. 32 Cost..

Dal complesso delle norme sopra citate deriva, infatti, che il cittadino italiano può ottenere il rimborso di cure prestate all’estero presso centri di altissima specializzazione, a fronte di prestazioni non ottenibili nel nostro paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.

Deve trattarsi di centri dotati di non comuni tecniche operative o di attrezzature ad avanzata tecnologia, non presenti o non disponibili tempestivamente nel paese stesso. E’ richiesta la preventiva autorizzazione, fatti salvi i casi di urgenza per cittadini i quali già si trovino all’estero, sempre fermo restando il requisito dell’altissima specializzazione. Fanno eccezione le cure prestate a cittadini che si trovino all’estero per motivi di studio o di lavoro (cfr in tal senso Cass. 6461/2009, n. 1391/2019.

6. Il ricorrente ipotizza l’incostituzionalità della norma di cui alla L. n. 595 del 1985, art. 3, interpretata nel senso di escludere che, in casi di urgenza, i cittadini italiani che si trovano all’estero per motivi diversi da studio o lavoro, possano ottenere il rimborso delle cure prestate da centri anche di non altissima specializzazione. A riguardo deve essere richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 354/2008 che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della L. n. 595 del 1985, art. 3, comma 5.

7. Nella specie, pertanto, pacifico che il ricorrente si trovava all’estero per ragioni turistiche e che neppure è stato dedotto uno stato di indigenza in relazione all’onerosità della cura, alle quali la sentenza n. 309 del 1999 ha attribuito decisivo rilievo, ai sensi dell’art. 32 Cost., deve concludersi per il rigetto del ricorso.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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