Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19332 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35898-2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv.to LUCA SCHERA, (lucascherapec.ordineavvocatitorino.it) giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.I., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto e delle norme in materia, con violazione degli artt. 2, 3, 5, 14 e 28 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo; dello spirito e del contenuto della convenzione di Ginevra del 1951; dell’art. 3 CEDU degli artt. 2 e 10 Costituzione; dell’art. 19 T.U.I.; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 3, lett. F e dell’art. 5, comma 6 T.U.I.; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis.

1.1. Si duole, altresì, della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e art. 2, lett. g), nonchè del D.P.R. 20 gennaio 2015, art. 14, comma 4 e del D.P.R. n. 394 del 1999 e la violazione dei principi espressi nella sentenza della Cassazione SU 27310/2008 per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; dell’art. 4 bis T.U.I., nonchè la violazione dei principi affermati da CEDU 37201/2008.

2. Con il secondo motivo, lamenta la carenza di istruttoria del procedimento e di motivazione della sentenza impugnata. Assume che la Corte si era limitata a riportare quanto già deciso dalla Commissione Territoriale (senza tener conto della situazione attuale del ricorrente nel territorio nazionale in termini di integrazione con raffronto delle condizioni di vita del paese ospitante con quelle del paese di provenienza.

3. Il ricorso è improcedibile.

3.1. Infatti, si rileva preliminarmente che la copia della sentenza depositata ex art. 369 c.p.c., n. 2, è del tutto inidonea a configurare l’atto decisorio postulato dalla norma, in quanto essa, oltre ad essere priva di attestazione di conformità all’originale, in tutte le copie versate in atti risulta incompleta, essendo presenti soltanto le pagine 1, 2, 4, 6, 8, 11 e 12.

3.2. Al riguardo questa Corte ha chiarito che “ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonchè di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura.” (Cass. 44110/2006).

3.3. L’applicazione del criterio dell’idoneità allo scopo esclude, dunque, che la carenza evidenziata consenta di percepire le ragioni della decisione e, quindi, al di là dei vizi intrinseci di essi, lo scrutinio dei motivi, rispetto ai quali – pur condiviso il principio secondo cui nel concorso fra una causa di inammissibilità ed una di improcedibilità, prevale la seconda (cfr. Cass. 1104/2006) – il Collegio ritiene, comunque, di evidenziare sia la palese inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta del tutto privo della sommaria esposizione del fatto con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; sia, più precisamente, di entrambe le censure che sono prive di specificità (cfr. Cass. 26760/2018; Cass. SU 9100/2015; Cass. 7900/2017) e, limitatamente alla seconda, anche di rubrica.

4. In conclusione, il ricorso è improcedibile.

5. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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