Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.19333 del 07/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36262-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 658/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. A.A., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Soltanto dall’esame della sentenza si evince, per ciò che qui interessa, che il ricorrente era fuggito dal proprio paese in quanto, a seguito dell’attacco di un gruppo islamico, il padre era deceduto e lui aveva riconosciuto uno degli aggressori. Si era dunque trasferito dapprima da Jos a Kano dove, tuttavia, si sentiva continuamente minacciato fino a quando non era riuscito ad allontanarsi con l’aiuto di un uomo che, a sua insaputa, lo aveva portato in Libia per poi farlo imbarcare.

2. La parte intimata non si è difesa.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di omessa ed apparente motivazione con riferimento alla protezione sussidiaria, in ordine alla statuita inattendibilità della sua narrazione, affermata anche rispetto al luogo di provenienza.

1.1. Lamenta, al riguardo, che le Country Origin Informations (COI) erano state soltanto genericamente richiamate ma non erano stati riportati nella sentenza i passaggi significativi sui quali si fondava la decisione, impedendogli, con ciò, di esperire qualsiasi difesa tecnica sul punto.

2. Con il secondo motivo, si duole, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della omessa ed apparente motivazione in ordine alla richiesta di protezione umanitaria, che era stata resa senza affatto considerare le condizioni del paese di origine in ordine alla garanzia dei diritti minimi della persona.

3. Preliminarmente, il Collegio osserva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto storico come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.

3.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.2. Nel caso in esame, i motivi prospettati sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane complessivamente oscura, sia rispetto al racconto del richiedente valutato dalla Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure proposte dinanzi ai giudici d’appello la cui presenza, all’interno del ricorso, è necessaria affinchè possa essere superato il vaglio della sua autosufficienza (cfr. Cass.SU 7074/2017).

5. Ma, tanto premesso, ricorrono ulteriori ragioni di inammissibilità.

5.1. Quanto al primo motivo, infatti, il ricorrente non considera che, contrariamente a quanto da lui dedotto, le C.O.I. aggiornate sono state specificamente indicate (cfr. pag. 8 della sentenza) e corredate, sia pur sinteticamente, del loro contenuto, a fronte del quale il ricorrente nulla contrappone nè attraverso la concreta smentita, nè mediante l’indicazione di fonti informative aggiornate diverse ed idonee a condurre ad una differente decisione.

5.2. Quanto al secondo motivo, esso è del tutto generico in relazione alla critica riguardante il giudizio di comparazione che è stato, comunque, articolato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e rispetto al quale la censura prospettata è riferita alla vulnerabilità derivante dal racconto, sul quale, tuttavia, grava una decisione di non credibilità che non è stata oggetto di impugnazione.

5.3. La censura, pertanto, non è conducente e maschera la richiesta di una ulteriore valutazione di merito, non consentita in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

La mancata difesa della parte intimata esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472