LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.B., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocata Rosa Vignali, del Foro di Firenze, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 22;
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2090/2019, pubblicata il 9/9/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.
PREMESSO IN FATTO
– che il ricorrente, nato in Guinea Bissau il 21.12.1996, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Firenze, che lo ha rigettato con ordinanza in data 22.5.2018;
– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;
– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, comparendo personalmente in udienza dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese perchè, ereditata un’attività commerciale dal fratello, aveva subito una rapina, e che, intimorito dalle possibili, ulteriori conseguenze, era fuggito dalla Guinea, attraversando vari Paesi per poi giungere in Libia, dove era rimasto a lavorare per 4 anni;
– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della personale e grave situazione di vulnerabilità;
– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione maggiore invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale irrilevanza del suo racconto a tali fini, poichè “può anche darsi che l’appellante sia stato aggredito da banditi, ma, a distanza di quasi un decennio da quel fatto, egli non ha più motivo di timore…poichè il decorso quasi decennale del tempo supera il problema della credibilità del racconto” (così il giudice di appello al f. 6 della sentenza); 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle due forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. a) e b), avendo il ricorrente censurato espressamente il mancato riconoscimento della sola forma di protezione di cui alla lettera c) dell’art. 14, con conseguente formazione del giudicato interno in parte qua c); 3) dell’irrilevanza, a tali fini, del soggiorno in Libia, non essendo predicabile, nel Paese dell’eventuale rimpatrio (la Guinea) “per quanto sia stata traumatica l’esperienza in Libia” (scrive la Corte territoriale al folio 5 della sentenza impugnata), l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata (viene citata, come unica COI consultata dal giudice d’appello, il sito ministeriale “Viaggiare sicuri”; 4) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria, “trattandosi di soggetto giovane, in buona salute, abile al lavoro e capace di districarsi con determinazione e coraggio tra le peggiori avversità della vita, come dimostrato dalla sua storia personale”, mentre veniva esclusa ogni rilevanza dei fatti sopravvenuti, “trattandosi di condizioni inesistenti al momento della richiesta di accoglienza”, avendo la difesa invocato “non condizioni personali minorate, bensì l’avvenuto inserimento socio-lavorativo dello straniero (così la sentenza al f. 9)”;
– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 4 motivi di censura;
– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
OSSERVA 1. Con il primo e con il secondo motivo, si censura la sentenza impugnata omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. n. 5).
2. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (art. 360 c.p.c., n. 3) 3. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 32 in relazione al D.Lgs. n. 2286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3).
4. I primi due motivi (da esaminarsi congiuntamente) censurano la sentenza della Corte territoriale lamentando il mancato esame della documentazione prodotta in appello e lèerroneità del giudizio di non credibilità del ricorrente.
4.1. Quanto al mancato esame della documentazione, la censura (del tutto fondata) è assorbita, come di qui a breve si dirà, dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso.
4.2. Quanto al giudizio di credibilità del richiedente asilo, ritiene il collegio che la motivazione adottata dalla Corte territoriale non presenta i vizi denunciati, risultando caratterizzata da una valutazione complessiva (e non atomistica) delle singole vicende come riferite dal ricorrente, di tal che la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione delle stesse da parte della difesa.
4.2.1. Osserva preliminarmente il Collegio come la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, mentre costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, è censurabile in cassazione, sotto il profilo della violazione di legge, in tutti casi in cui la valutazione di attendibilità non sia stata condotta nel rispetto dei canoni legalmente predisposti di valutazione della credibilità del dichiarante (come formalmente descritti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5). Detta valutazione deve ritenersi inoltre censurabile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione, ovvero della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo, trattandosi di censura estranea al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).
4.2.2. In particolare, varrà sottolineare come il giudice di merito, nel valutare la credibilità complessiva del richiedente asilo, ben possa ritenere inattendibili le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla base del significato eloquente anche di una singola circostanza ritenuta di per sè assorbente rispetto alla considerazione di ogni altro elemento di valutazione, purchè di detta circostanza se ne sottolinei – o ne emergano con evidenza – i caratteri di decisività, senza, peraltro, limitarsi al richiamo di formule di sintesi o di modelli argomentativi meramente stereotipati. Rimane in ogni caso fermo il principio secondo cui valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione ovvero alle soggettivistiche illazioni del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, – e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedentè (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa, e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. n. 26921 del 14/11/2017).
4.2.3. Nel caso di specie, fermo l’oggettivo rilievo della congruità logica del discorso giustificativo articolato nel provvedimento impugnato, varrà considerare come il ricorrente abbia propriamente omesso di circostanziare gli aspetti dell’asserita decisività della mancata considerazione, da parte della Corte fiorentina, di vicende fattuali asseritamente trascurate, che avrebbero, al contrario (in ipotesi), dovuto condurre a diversa risoluzione dell’odierna controversia. Attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetta se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, dovendo in ogni caso ritenersi che la motivazione adottata dal giudice a quo a fondamento della decisione impugnata sia (non solo esistente, bensì anche) articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la Corte territoriale dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili al racconto dell’odierno ricorrente e del grado della relativa attendibilità in conformità ai parametri di valutazione legalmente stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica.
4.2.4. Ciò posto, con riguardo alle domande proposte per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), varrà osservare come la Corte d’appello, al folio 5 della sentenza impugnata, correttamente osservi che il diniego delle dette forme di protezione sussidiaria sia coperto da giudicato interno, oltre che discendere dall’insussistenza in fatto dei relativi presupposti (e comunque, osserva ancora questa Corte ad integrazione della motivazione adottata in sede di merito, assumendo valore dirimente la circostanza della ritenuta inattendibilità del racconto di vita dell’odierno ricorrente, ciò che esclude in radice la stessa configurabilità dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione indicate, attesa la decisiva incidenza, a tali fini, della positiva dimostrazione del concreto riscontro delle circostanze concernenti le vicende strettamente individuali del richiedente asilo: difatti, quanto alle protezioni maggiori di cui alle lettere a) e b) del citato art. 14, per giurisprudenza consolidata di questa Corte la mancanza di credibilità del richiedente asilo è ipso facto ostativa al relativo riconoscimento, al pari di quello dello status di rifugiato).
5. E’ invece fondata la censura proposta con il terzo motivo di ricorso, che lamenta il mancato esercizio del dovere di cooperazione con riferimento alla domanda di protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).
5.1. La Corte di appello, difatti, ritiene di aver adempiuto a tale obbligo istruttorio affermando (f. 6 della sentenza) che “le indicazioni attendibili e aggiornate reperibili sul sito Viaggiare sicuri del Ministero degli esteri… non evidenziano un rischio indiscriminato per l’incolumità personale, tale da costringere chiunque a fuggire” volta che “situazioni di difficoltà e di sicurezza precaria sono comuni a gran parte del mondo e in particolare all’Africa”.
5.1.1. La motivazione – al di là della assoluta genericità e della scarsissima conferenza dell’affermazione predicativa di “situazioni di difficoltà e insicurezza comuni a gran parte del mondo” – non è conforme a diritto, e la pronuncia va pertanto cassata in parte qua.
5.2. Ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale proposta ai sensi del citato art. 14 lett. c), difatti, il giudice di merito, oltre a non poter fondare la propria decisione in via esclusiva sulla base della (non) credibilità soggettiva del richiedente, è sempre tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ad adempiere ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza del richiedente asilo mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni attendibili, complete e aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO o dalla Commissione Nazionale sul diritto d’asilo del Ministero degli esteri.
5.2.1. Se l’indicazione delle fonti di cui al citato art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International, Human Right Watch, Medici Senza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (Cass. n. 13449 del 2019), non può in alcun modo ritenersi sufficiente, senza neanche aver dato conto dell’attivazione dei canali informativi previsti dalla legge, il riferimento a dati desunti da una fonte come il sito Viaggiare sicuri, riguardante categorie di soggetti, come i turisti, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (Cass. n. 16202 del 2012).Tale fonte, pur essendo espressione dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assolve compiti (assistere gli italiani e tutelarne gli interessi in situazioni di crisi all’estero) del tutto diversi da quelli indicati dalla norma anzidetta, come affermato ancora di recente da questa Corte (Cass. n. 8819 del 2020).
5.3. In sede di giudizio rinvio, la Corte territoriale si atterrà, pertanto, ai principi che seguono:
a. il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale, cui il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo;
b. ove il giudice di merito non si attenga a tale principio in relazione all’aggiornamento delle fonti utilizzate, è sufficiente che la censura prospettata in sede di legittimità evidenzi (come nella specie) la non idoneità ovvero la non attualità delle fonti, in quanto la relativa data costituisce un elemento oggettivo che non necessita di ulteriori specificazioni critiche, pur essendo necessario che venga allegata una condizione attuale del Paese di origine diversa e più grave di quella rappresentata dalle informazioni (erroneamente) utilizzate, preservandosi in tal modo l’interesse all’impugnazione.
c. il ricorrente, pertanto, non ha alcun onere di indicare specificamente, riportandone il contenuto, fonti alternative a quelle utilizzate, non essendo tenuto a supplire ad una carenza istruttoria che costituisce oggetto di uno specifico obbligo ex lege del giudice di merito.
d. ove la controversia sia stata instaurata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017 – e sussista ancora, pertanto, il doppio grado di giudizio – è necessario che la Corte territoriale che intenda confermare l’ordinanza impugnata sulla base delle medesime fonti informative utilizzate in primo grado, ne verifichi l’attualità e dia conto dell’insussistenza di aggiornamenti dai quali possano desumersi notizie diverse ed idonee a ridondare su una differente soluzione della controversia.
6. E’ altresì fondata la censura contenuta nel quarto motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
6.1. Deve in limine censurarsi la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “il presupposto fattuale della tutela va riferito al momento della domanda, onde la successiva integrazione socio-economica dello straniero, o altri fattori sopravvenuti che siano suscettibili di rendere crudele l’espulsione non possono giustificare la concessione della tutela umanitaria secondo la normativa anteriore (all’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, cd. “decreto sicurezza”), “trattandosi di condizioni inesistenti al momento della richiesta di accoglienza”.
6.2. Tale affermazione non è conforme a diritto.
6.2.1. Risulta del tutto impredicabile l’alternativa (ipotizzata al folio 9 della sentenza) costituita “o dall’applicazione del nuovo decreto (con conseguente rilevanza dei fatti sopravvenuti, ma soltanto limitatamente alle ristrette ipotesi in esso previste), ovvero dall’applicazione della normativa precedente” (come in concreto ritenuto legittimo dal giudice di appello) “senza che, peraltro, possano assumere rilevanza i fatti successivi”.
6.2.2. L’erroneità di tale assunto emerge, ictu oculi, dal trarre esso fondamento in una erronea comparazione – erroneità logica prima ancora che giuridica – di fattispecie tra loro del tutto eterogenee, come, da un canto, una legge sopravvenuta, e, dall’altro, una regola processuale disciplinata, ora come allora, dall’art. 345 c.p.c..
6.2.3. Tanto premesso, il collegio intende dar seguito al principio, ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte, Cass. 28990/2018) a mente del quale la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione successiva alla novella del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sè non imputabile, ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purchè tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell’atto introduttivo del secondo grado di giudizio – ovvero, va aggiunto, nel corso di esso – salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (in termini, ancora, Cass. n. 12574/2019).
6.2.4. Appare, poi, insuperabile considerazione logica quella per la quale la documentazione relativa alla sopravvenuta attività lavorativa non può che essere ritenuta indispensabile, in sede di giudizio di merito, volta che il requisito dell’integrazione dello straniero (di cui è indiscutibile e rilevante indice, tra gli altri, proprio l’attività lavorativa svolta medio tempore) costituisce il necessario secundum comparationis per il riconoscimento della protezione umanitaria, in uno con la valutazione obbiettiva della situazione dei diritti umani e della loro tutela nel Paese di eventuale respingimento (e tanto è a dirsi a tacere dei principi, costituzionali ed Euro unitari, del giusto processo, dell’effettività della tutela, della concentrazione delle decisioni).
6.5. Ne segue che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto non soltanto della documentazione comprovante l’attività lavorativa svolta in Italia, ma anche di quella attestante la morte del padre, della madre e del fratello del ricorrente, onde procedere ad una più compiuta e approfondita valutazione degli aspetti di vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo (che, una volta rimpatriato, si troverebbe in una inemendabile condizione di solitudine e di sradicamento dai suoi affetti essenziali), senza, per altro verso, trascurare la circostanza, espressamente riconosciuta e rilevata in sentenza, della traumatica esperienza in Libia”, dove il ricorrente aveva soggiornato per ben quattro anni.
6.6. Il giudice del rinvio, nel rivalutare la domanda di protezione umanitaria, farà, pertanto, applicazione dei principi che seguono:
6.6.1. A) Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui alle lettere a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo, in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10, comma 3, ove si discorre di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020), che non sono, pertanto, condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità.
6.6.2. B) Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo, per il giudice del merito, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, ed eventualmente di acquisizione documentale attivando i necessari canali diplomatici ed amministrativi tramite rogatorie (Cass. n. 28435/2017; Cass. 18535/2017; Cass. 25534/2016), essendo quel giudice investito di singole vicende aventi ad oggetto i diritti fondamentali della persona, e non di cause cd. “seriali”. Ciascuna domanda va, pertanto, esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente e, al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative che escludano l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazione sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021