LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.M.A., (cod. fisc: *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, del Foro di Macerata, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, Via Fermi n. 3;
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n. 425/2019, pubblicata il 21/6/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.
PREMESSO IN FATTO
– che il signor S., nato in *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che lo ha rigettato con ordinanza in data 21.2.2018;
– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;
– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese in quanto vittima di aggressioni e di minacce di morte da parte del fornitore del padre (venditore di utensili da cucina), che lo aveva minacciato e picchiato per non aver ricevuto una somma di denaro, per poi denunciarlo in quanto protetto da un influente uomo politico del luogo;
– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;
– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente (limitato alla sussidiaria e umanitaria), alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto generico, contraddittorio, non sufficientemente circostanziato e privo dei necessari elementi di riscontro per contestualizzare, a livello spaziale e temporale, le vicende narrate, attesane, inoltre, l’incongruenza logica (ff. 4-5 della sentenza d’appello); 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lettera c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;
– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 2 motivi di censura;
– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
LA CORTE OSSERVA Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione e mancata applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14, lett. c), per avere la Corte escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria in modo disancorato dal contesto socio-politico attuale del *****.
Il motivo è infondato.
La Corte nissena, adempiendo ai propri obblighi di cooperazione istruttoria, sulla base di COI pertinenti e aggiornate (al folio 7 della sentenza impugnata si cita il Report EASO dell’ottobre 2018, posti a confronto, al folio 7, con quelli dell’I.G.C. del maggio 2016 e del P.I.C.S.S. del 2017), esclude motivatamente la configurabilità, nel Paese, di un conflitto armato fonte di violenza indiscriminata (e ciò, si aggiunge, anche a voler considerare credibile la versione dei fatti narrata dall’odierno appellante: f. 6 penultimo rigo della sentenza), predicandone l’inesistenza, senza che le COI allegate dalla difesa del richiedente asilo offrano un quadro-Paese radicalmente diverso, che si ponga in insanabile contrasto con le affermazioni e le deduzioni della Corte territoriale, salvo quanto si dirà nel corso dell’esame del secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo, si lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
Il motivo è fondato.
La motivazione adottata dal giudice nisseno – nella parte in cui afferma che “la complessiva inattendibilità del racconto non da adeguata contezza di uno sradicamento parimenti significativo dal territorio di origine, tale da profilare una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro a distanza di alcuni anni” (f. 7 della sentenza), pur riconoscendo che l’appellante aveva prodotto “documentazione attestante la partecipazione ad un corso di lingua italiana e di cultura civica di 80 ore, nonchè attività di lavoro a tempo indeterminato…dalla quale può evincersi un certo grado di integrazione nel nostro Paese” – non è conforme a diritto.
Se, per il riconoscimento dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b) deve essere dimostrato che il richiedente asilo abbia subito, o rischi concretamente di subire, atti persecutori come definiti dall’art. 7 (atti sufficientemente gravi per natura o frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti), così che la decisione di accoglimento consegue ad una valutazione prognostica dell’esistenza di un rischio, onde il requisito essenziale per il riconoscimento di tale forma di protezione consiste nel fondato timore di persecuzione, personale e diretta, nel paese di origine del richiedente asilo, alla luce di una violazione individualizzata – e cioè riferibile direttamente e personalmente al richiedente asilo in relazione alla situazione del Paese di provenienza, da compiersi in base al racconto ed alla valutazione di credibilità operata dal giudice di merito, diversa, invece, è la prospettiva dell’organo giurisdizionale in tema di protezione umanitaria, per il riconoscimento della quale è necessaria e sufficiente (anche al di là ed a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto) la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione del Paese di origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità – accertamento che prende le mosse, e non può prescindere, dal dettato costituzionale di cui all’art. 10 comma 3, ove si discorre, significativamente, di impedimento allo straniero dell’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, deve ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020), che non sono, pertanto, condizionati dalla eventuale valutazione negativa di credibilità.
Il riconoscimento della protezione umanitaria postula – una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto – l’obbligo per il giudice del merito, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, di cooperare nell’accertamento della situazione reale del Paese di provenienza, mediante l’esercizio di poteri/doveri officiosi d’indagine, sotto tale, specifico profilo, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; e al fine di ritenere adempiuto tale obbligo officioso, l’organo giurisdizionale è altresì tenuto ad indicare le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. n. 11312 del 2019), senza incorrere nell’errore di utilizzare le fonti informative (ritualmente e correttamente acquisite, nella specie) che escludano l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale (rilevanti al solo fine di valutare la domanda di protezione internazionale sub specie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – al diverso fine di valutare la situazione del Paese di origine sotto l’aspetto della mancata tutela dei diritti umani e del loro nucleo incomprimibile.
A ciò si aggiunga che, alla luce delle COI allegate dalla difesa (ed oggi riportate in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) emergono ad ancor più chiare lettere situazioni di oggettiva violazione dei diritti umani, mentre la stessa Corte d’appello non pone in dubbio l’avvenuta integrazione lavorativa del ricorrente – onde l’esistenza e la sussistenza di entrambi i termini di comparazione indicati da questa Corte con la sentenza 4455/2018 e confermati dalle stesse sezioni unite con la pronuncia 29460/2019.
Va pertanto riaffermato il principio di diritto, cui il giudice di rinvio si atterrà nel riesaminare la domanda di protezione umanitaria, alla luce del quale, secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del suo riconoscimento, occorre operare la valutazione comparativa della situazione oggettiva (oltre che eventualmente soggettiva) del richiedente con riferimento al Paese di origine sub specie della libera esplicazione dei diritti fondamentali della persona, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza – pur senza che abbia rilievo esclusivo l’esame del livello di integrazione, se isolatamente ed astrattamente considerato;
Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del motivo di ricorso nei termini sopra specificati, deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, applicherà i principi di diritto dianzi indicati, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di appello di Caltanissetta, che, in diversa composizione, farà applicazione dei principi di diritto suesposti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021