Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1935 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27886/2015 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato INNOCENZO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/07/2015 r.g.n. 307/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il diritto di M.M. a percepire l’assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984, a decorrere dal mese di giugno 2007. Ha ritenuto, infatti, in conformità con quanto accertato dal CTU, che a tale data il ricorrente aveva cessato definitivamente l’attività lavorativa poichè la patologia ne aveva sostanzialmente impedito la prosecuzione.

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione il M. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 222 del 1984 e vizio di motivazione.

Censura la sentenza per aver legato la decorrenza dell’assegno al momento della perdita del lavoro. Osserva che in atti vi era numerosa documentazione, non valutata dalla Corte, che attestava fin da epoca precedente al dicembre 2006 l’esistenza di una grave invalidità.

4. Il motivo è infondato.

Va rilevato, infatti, che la Corte d’appello, accogliendo le conclusioni del CTU, ha ritenuto che il requisito sanitario si era maturato con la data di cessazione del rapporto di lavoro,atteso che a tale data l’inidoneità al lavoro si era manifestata completamente, come risultava dalla certificazione sanitaria che individuava nel mese di giugno 2007 il momento nel quale la patologia aveva sostanzialmente impedito la prosecuzione dell’attività.

La Corte territoriale manifesta di aver ben presente che la legge richiede per poter beneficiare dell’assegno di invalidità che la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto sia ridotta a meno di un terzo. Non si ravvisa, pertanto, la denunciata violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1.

Secondo la Corte il requisito, nella fattispecie, si era maturato con la cessazione dell’attività lavorativa ed avverso tali conclusioni il ricorrente oppone solo generiche osservazioni manifestando, di fatto, soltanto un mero dissenso diagnostico.

Costituisce principio affermato più volte da questa Corte (Cfr. tra le tante ord., n. 1652/2012; ord. n. 22707/2009; sent. N. 9988/2009) che “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice”.

Nella specie il ricorrente si è limitato ad invocare una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate. Il motivo è, pertanto, anche sotto tale profilo,infondato.

5. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 92 c.p.c. e vizio di motivazione per aver compensato le spese di causa senza valutare che l’Inps aveva rinunciato al primo motivo di impugnazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, domanda di valore assolutamente più rilevante rispetto a quella relativa alla decorrenza dell’assegno. Tale atteggiamento dell’Inps non era stato valutato dalla Corte. Anche tale motivo è infondato avendo la Corte accertato la reciproca soccombenza, circostanza che va qui ribadita avuto riguardo all’esito del giudizio.

6. Il ricorso deve,pertanto, essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese di lite.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 per compensi professionali ed 15% per spese generali ed accessori legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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