LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21444/2019 proposto da:
W.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Elisa Sforza del foro di Bologna e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione ovvero all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1233/2019 della Corte di appello di Bologna, depositata l’11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:
– con provvedimento notificato il 07.06.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento della sola protezione umanitaria;
– avverso tale provvedimento interponeva opposizione W.S., che veniva respinta dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell’11.03.2017;
– in virtù di appello proposto dal medesimo W., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 1233/2019, pubblicata l’11.04.2019, respingeva il gravame, con compensazione delle spese del grado;
– la decisione della corte di appello evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa relativamente alla protezione umanitaria, a cui il richiedente aveva limitato la domanda (riconoscendo che la vicenda personale narrata non presentava i connotati tipici della protezione internazionale), esprimendo preliminarmente una valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, il quale precisato di essere nato e cresciuto in Gambia, riconduceva la propria situazione di vulnerabilità alle minacce e alle violenze provenienti da uno zio, che si era impossessato delle proprietà della sua famiglia, nonchè alla propria situazione di povertà, conseguente alla perdita dei beni sui quali aveva fatto affidamento e al fatto di vivere in un contesto politico caratterizzato da una violenta dittatura, con sopraffazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ragione per la quale si era risolto ad appiccare un incendio ad una casa e ad una macchina, beni dei quali si era ingiustamente appropriato lo zio, dopo che questi aveva aggredito lui ed il fratello, facendoli finire in ospedale. A fronte di siffatta narrazione la vicenda del suo espatrio non appariva affatto circostanziata su fatti essenziali e determinanti, per avere omesso ogni descrizione del litigio avvenuto con lo zio ed i cugini nel 2007, oltre ad essere del tutto vaghe le modalità con le quali lo zio si sarebbe impossessato dei documenti relativi ai beni di proprietà del padre, nè il richiedente aveva precisato in cosa sarebbero consistite le “stregonerie” mediante le quali lo zio avrebbe causato la morte del fratello (padre del richiedente) e del nipote (fratello del richiedente). Il ricorrente, inoltre, non avrebbe raggiunto un adeguato livello di integrazione in Italia, avendo documentato il solo fatto di avere effettuato tirocini formativi e stipulato contratti di lavoro a tempo determinato, peraltro in epoca prossima all’udienza del procedimento in esame.
Quanto alla situazione del Paese di origine, il Gambia, dopo le elezioni del dicembre 2016, che aveva comportato la elezione di B.A. al Presidente della Repubblica, le fonti EASO datate al 2018, la situazione politica era sicuramente mutata, registrandosi l’impegno del nuovo governo di porre come obiettivo primario il rispetto dei diritti umani, mediante un rafforzamento dell’indipendenza del sistema giudiziario, l’eliminazione degli abusi delle forze di polizia e un miglioramento della situazione carceraria, oltre ad essere in Gambia tutta la sua famiglia (madre, moglie e tre figli). Aggiungeva, quindi, che non si configurava una situazione da definire di “persecuzione grave” nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o professione di un’opinione politica, per quanto sopra detto;
– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il W., affidato ad un unico motivo;
– il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
Atteso che:
– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Corte di merito ritenuto sussistenti le condizioni di vulnerabilità del richiedente in caso di rientro forzoso in patria, respinta la sua istanza di protezione umanitaria, basandosi solo sulla non credibilità del racconto fatto dal ricorrente.
Il motivo è infondato e con esso il ricorso, come tale va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La Corte di appello dorica ha disatteso la domanda del ricorrente di protezione umanitaria ed il ricorrente, a fronte dell’indicata motivazione, reitera dinanzi a questa Corte di legittimità i contenuti di quel racconto sostenendone il carattere circostanziato, plausibile e lineare, nell’osservanza del dedotto ragionevole sforzo richiesto dalla norma, senza nulla aggiungere in termini di concludente critica.
In ordine alla credibilità oggettiva del racconto, la Corte di merito ha poi escluso nella posizione fatta valere dai richiedente l’esistenza di atti di persecuzione fondati su motivi di proprietà privata da parte di familiari, quindi soggetti non statuali, e tanto nella parte in cui ha valorizzato la natura personale della vicenda che ha raggiunto il richiedente circoscrivendo di questa la portata ad un atteggiamento di ostilità dei familiari con una motivazione che non si espone a censura di legittimità integrando, nella sua sostanziale insussistenza, la dedotta violazione di legge.
Il ricorso, reiterando la valenza persecutoria e violenta della situazione sofferta dal richiedente nel proprio paese per mano dello zio e dei cugini, per depauperarlo di beni che già non sono più nella sua disponibilità, si fa portatore di una reiterazione del racconto per valorizzazione di evidenze oggettive come tali già congruamente devalutate nella sentenza impugnata.
Il ricorrente nel denunciare dell’impugnata sentenza la violazione della normativa protezione umanitaria, inoltre, muove dalla descrizione di una situazione politico-sociale del proprio Stato di provenienza, il Gambia, riferita al passato dittatoriale del Paese, non attualizzato al suo nuovo corso politico e, come tale, manca di confrontarsi con l’impugnata decisione.
La Corte di appello valorizza infatti, in contrario segno, l’insediamento del neo presidente B.A., avvenuto il 18 febbraio 2017, secondo fonte EASO, e la conseguente revoca dello stato di emergenza a cui era seguito, ancora, secondo concludente motivazione, il venir meno dell’incertezza che contrassegnava il precedente periodo e l’avvio di una pacificazione della situazione del Paese, nell’intervenuto annuncio del nuovo Presidente di misure di partecipazione alla comunità internazionale e di avviate interlocuzioni tra il governo del primo e l’Unione Europea.
L’apprezzamento di fatto, concludente, e sottratto al sindacato di legittimità, ha condotto la Corte di merito ad escludere la sussistenza di una situazione di grave danno in capo al ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
La Corte di appello di Ancona ha negato la sussistenza delle condizioni per far luogo alla misura della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, sul rilievo non solo della non attendibilità del racconto del ricorrente, ma anche per non essere state dimostrate “specifiche” situazioni soggettive di vulnerabiltà tali da giustificarne la concessione, non avendo il richiedente provato di rientrare in categorie in relazione alle quali siano ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità, nella congrua lettura data alla vicenda giudiziaria del richiedente.
Per l’indicato accertamento ha trovato applicazione il principio per il quale, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione da individuare caso per caso, nel senso che, trattandosi di misura atipica e residuale, copre situazioni, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9 ottobre 2017 n. 23604).
Per converso colui che richieda protezione umanitaria è chiamato a dedurre una situazione di vulnerabilità che deve riguardare la sua personale vicenda venendo altrimenti in rilievo non la peculiare situazione di vulnerabilità del singolo soggetto, ma piuttosto quella dei suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.
Agli indicati principi, da cui non si è discostata la Corte di appello nell’assunta decisione, che rimane in tal modo non censurabile in questa sede, si accompagna l’ulteriore affermazione di principio per la quale, in materia di protezione umanitaria non può prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato ed in difetto di sollecitazioni ad acquisizioni documentali – alle quali resta ancorato il dovere istruttorio ufficioso del giudice del merito, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 – quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto avviene in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (arg. ex Cass. 21 dicembre 2016 n. 26641, in motivazione; v. in termini, Cass. 24 aprile 2019 n. 11267).
La Corte di merito componendo la mancanza di prove e la non credibilità del racconto del richiedente ha in modo concludente rigettato la domanda.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero resistente, che vengono liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021