Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19361 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20360/2013 proposto da:

D.F.F. (*****), rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. Sarno Sabino Antonino con il quale elettivamente domicilia in Roma alla Via A. Baiamonti n. 4 presso lo studio dell’avv. Renato Amato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/4/13 depositata in data 5 marzo 2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 224/4/13 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, respingeva l’appello proposto da D.F.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che ne aveva in parte accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi in applicazione degli studi di settore.

La CTR reputava legittima e congrua la sentenza emessa dal giudice di prime cure, avendo la stessa tenuto in debito conto le ragioni addotte dal contribuente, il quale aveva avuto modo di proporre tutte le giustificazioni dei ricavi dichiarati che potevano smentire i dati rinvenienti dagli studi di settore.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste l’Ufficio mediante controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il contribuente si duole della violazione dell’art. 132 c.p.c. e della violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè della nullità del procedimento per inesistenza della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza della CTR che non avrebbe tenuto in alcun conto le ragioni esposte nell’atto di appello, in particolare quanto alla violazione del D.Lgs. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3, (per avere l’avviso di accertamento considerato grave l’incongruenza rispetto agli studi di settore, nonostante lo scostamento fosse pari solo al 9,62%), e quanto all’omesso esame, da parte della CTP, dell’esistenza di altre fonti di reddito, già tassate alla fonte, che rientravano nella disponibilità del nucleo familiare del contribuente (con particolare riguardo all’atto di donazione della somma di denaro di Euro 60 mila ricevuta dal coniuge A.A.).

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (cfr. fra le tante Cass. n. 13248 del 2020).

1.3. Quanto al contenuto della sentenza, poi, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 3819 del 2020).

1.4. Applicando tali principi al caso in esame, deve osservarsi che la motivazione resa dalla CTR nel respingere l’appello del contribuente ha operato un rinvio del tutto assertivo e generico alla sentenza di prime cure, dichiarando di condividerne l’esaustiva motivazione, ma senza operare alcun vaglio critico riguardo ai motivi addotti dal contribuente e volti a contrastare l’impianto argomentativo del giudice di prime cure, motivi che, del resto, il contribuente ha avuto cura di specificare nel ricorso per cassazione.

1.5. Più in particolare la CTR si è limitata a ritenere “legittima e congrua la sentenza di prime cure, avendo soprattutto rilevato che essa ha tenuto in debito conto le ragioni addotte dal contribuente. Pertanto il contribuente ha avuto modo di proporre tutte le giustificazioni dei ricavi dichiarati che potevano smentire i dati rinvenienti dagli studi di settore”.

1.6. Così opinando il giudice di appello si è limitato, in effetti, ad attestare l’avvenuto esame, da parte della CTP, delle ragioni esposte dal contribuente a fondamento della propria pretesa e della possibilità concessa al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, ma nessuna considerazione è stata concretamente riservata ai motivi posti dall’appellante a fondamento dell’impugnazione.

1.7. Le ragioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che in diversa composizione, provvederà anche per le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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