Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19369 del 07/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16034/14 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (già Serit Sicilia s.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Salvatore Buggea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Valentini, in Roma, via Silvio Pellico, n. 10;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia n. 202/29/13 depositata in data 10 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2021 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

RILEVATO

che:

1. F.A. propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento avverso cinque cartelle di pagamento emesse per il recupero di Irpef e di credito d’imposta Irap relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, eccependo la nullità o inesistenza degli atti impugnati per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e per omessa notifica delle cartelle di pagamento.

La Serit Sicilia s.p.a. depositò memorie, producendo copie degli estratti di ruolo e delle relate di notificazione, di cui il contribuente contestò la tardività.

2. All’esito del rigetto del ricorso, il contribuente propose appello, eccependo, tra l’altro, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, mentre la Serit Sicilia s.p.a. chiese dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, il rigetto.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, riformando la sentenza gravata, accolse il gravame.

Osservò, in particolare, che dalla produzione documentale emergeva che la Commissione tributaria provinciale aveva fissato l’udienza per la trattazione della controversia per il giorno 2 luglio 2012 e che l’Agente per la riscossione si era costituito in giudizio in data 21 giugno 2012, depositando controdeduzioni D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 32, e producendo anche fotocopie degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, in violazione del termine imposto dall’art. 32 citato che disponeva che il deposito dovesse avvenire 20 giorni liberi prima della data di trattazione dell’udienza.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità che aveva statuito la natura perentoria del termine indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ritenne tardiva la produzione documentale della Serit Sicilia s.p.a.

3. Avverso la decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.), affidato a quattro motivi. Il contribuente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nonchè omesso esame e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Con le controdeduzioni depositate in appello aveva ribadito la regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento, assumendo altresì che la produzione documentale doveva comunque essere valutata in sede di gravame poichè essa veniva nuovamente prodotta in secondo grado D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 58. Aveva pure fatto rilevare che: a) nessuna decadenza nella produzione documentale poteva ravvisarsi, atteso che l’udienza di trattazione si era tenuta in data 5 novembre 2012 e la costituzione in primo grado era avvenuta in data 21 giugno 2012; b) il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, non era perentorio; c) nel processo tributario trovava applicazione, in virtù del carattere di specialità, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58.

I giudici di merito avevano tuttavia omesso di pronunciarsi sulle suddette questioni e di valutare i documenti tempestivamente prodotti in appello, comprovanti le avvenute notifiche, limitandosi a pronunciare sulla tardività della produzione documentale in primo grado e riconoscendo carattere perentorio al termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che riconosceva la facoltà di depositare nuovi documenti in appello indipendentemente dalla eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè correlato vizio di omesso esame circa un punto decisivo della controversia, sostiene che la decisione impugnata avrebbe trascurato di esaminare una questione decisiva rappresentata dalla tardiva impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento n. 29120090004237081000, proposta per la prima volta nel giudizio di appello.

3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè omesso esame e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la ricorrente assume che la C.T.R. neppure si è pronunciata sulla eccepita inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire del contribuente ex art. 100 c.p.c., per insussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale in capo al medesimo e per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, art. 4, comma 5, e art. 16 (commi 2, 3 e 5) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1, nonchè omesso esame e difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non avere i giudici regionali rilevato l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, avvenuta tramite Posta express Poste Private, nonostante fosse stata eccepita in secondo grado l’inammissibilità dell’impugnazione.

Ribadisce, sul punto, che gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati al servizio universale, ossia alla società Poste Italiane s.p.a., che assicura le prestazioni su tutto il territorio nazionale, per cui il servizio fornito da una società privata non è valido e comunque non certifica la data di spedizione dell’atto prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2, 3 e 5; inoltre, la notifica attraverso Posta express Poste Private non era stata effettuata in conformità al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 1.

5. Il quarto motivo, che deve essere esaminato preliminarmente in quanto attiene alla tempestività della notifica del ricorso in appello, è fondato.

5.1. Il motivo è ammissibile anche se lo stesso è stato formulato invocando congiuntamente la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9100 del 2015, hanno chiarito che “La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati”.

Nel caso in esame, le censure sviluppate nel ricorso sono chiaramente individuabili poichè evidenziano nitidamente le singole doglianze relative all’interpretazione ed applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie e i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass., sez. 5, 11/04/2018, n. 8915; Cass., sez. 5, 12/02/2019, n. 4053).

5.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, perchè per costante giurisprudenza di questa Corte non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali, ma solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito (tra le varie, Cass., sez. 2, 25/01/2018, n. 1876; Cass., sez. 3, 11/10/2018, n. 25154; Cass., sez. 3, 10/10/2014, n. 21424; Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22083; Cass., sez. 3, 23/01/2009, n. 1701; Cass., sez. 3, 21/02/2006, n. 3667; Cass., sez. 1, 25/06/2003, n. 10073).

6. Piuttosto, i giudici di merito sono incorsi nei denunciati vizi di violazione di legge.

6.1. Pare opportuno preliminarmente premettere che in tema di notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta effettuata da operatore privato, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata esclusivamente degli atti di natura amministrativa (cfr. Cass., Sez. U., n. 8416 del 2019). A diversa soluzione è invece pervenuta con riferimento alla notificazione di atto processuale, qual è nella specie l’atto di appello.

Le Sezioni unite di questa Corte con la citata sentenza hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, fino alla data di liberalizzazione dei servizi operata con la L. n. 124 del 2017, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

6.2. Con le successive sentenze n. 299 e n. 300 del 2020, le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione concernente la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita a mezzo di posta privata, in base al regime anteriore, hanno affermato che:

a) in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017;

b) la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo.

6.3. Con la sentenza n. 25521 del 12 novembre 2020, questa Corte è tornata sul tema della notifica degli atti introduttivi del giudizio tributario per il tramite di operatori postali privati, con riguardo a notifica effettuata nel 2012 da operatore del servizio postale privato e, quindi, prima delle novità introdotte dalla L. n. 124 del 2017, enunciando il principio secondo cui “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”.

In particolare, si è puntualizzato che:

a) in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite (nn. 299 e 300 del 2020), secondo il regime normativo nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 e anche in quello successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, restando riservato, in via esclusiva, a Poste Italiane Spa il servizio della notificazione a mezzo posta degli “atti processuali” (o degli atti giudiziari), la notifica del ricorso tributario tramite licenziatario privato è nulla, e non inammissibile o persino inesistente;

b) le attestazioni dell’operatore di posta universale, anche in materia di notifica degli atti giudiziari, sono dotate di fede privilegiata, come è stato univocamente affermato da Cass., Sez. U., n. 13452 e n. 13453 del 2017, e che, simmetricamente, dopo la novella del 2017, anche le attestazioni del titolare di licenza individuale speciale per la notifica degli atti giudiziari e delle multe si caratterizzano per la medesima certezza legale;

c) a proposito delle notifiche a mezzo posta, da parte dell’operatore di posta privata, degli atti amministrativi e degli atti (amministrativi) tributari, accanto ad una forma di “fidefacienza maggiore” o “fidefacienza forte”, che caratterizza l’attività di questi due operatori – quello di posta universale (Poste Italiane Spa) e quello di posta privata, titolare di licenza individuale speciale ex lege n. 124 del 2017 -, alligna, nel sistema, una “fidefacienza minore” o “fidefacienza debole”, che caratterizza l’attività dell’agente di posta privata, titolare di licenza individuale semplice, come operatore di posta raccomandata, il quale, successivamente alla liberalizzazione del mercato mercè la “miniriforma” del 2011, è abilitato, appunto, alla notifica, a mezzo posta, degli atti amministrativi, compresi quelli tributari;

d) la configurazione del procedimento di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari (ed assimilati) e amministrativi (anche tributari) come un “sistema a doppia velocità” – “maggiore”, quando l’attività di notifica è compiuta da Poste Italiane Spa o dall’operatore di posta privata munito di licenza individuale speciale; “minore”, quando la stessa attività è compiuta dall’operatore di posta privata, munito di licenza individuale semplice -, in relazione al diverso grado di veridicità (e quindi di certezza) correlato all’attività di ciascun operatore, in primo luogo, appare coerente con obiettive ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, la cui rilevanza, in materia di notifiche, è ammessa anche dalla giurisprudenza unionale (la Corte giustizia in causa C-545/17, Pawlak, punti 72, 73, 74 e 79, ha stabilito che l’art. 8 della direttiva n. 97/67/CE, che non è stato modificato dalle successive direttive, consente agli Stati membri, per quanto riguarda il servizio di posta raccomandata utilizzato nelle procedure giudiziarie, di derogare all’art. 7 della direttiva modificata, che ha lo scopo di liberalizzare il mercato interno del servizio postale, appunto, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, o senza di una giustificazione oggettiva, e cioè di un interesse legittimo o di un interesse pubblico);

f) tale articolato sistema, in secondo luogo, è in sintonia con la giurisprudenza delle sezioni unite (nn. 13452 e 13453 del 2017) che hanno sottolineato che: (a) il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, prevede che: “le persone addette ai servizi postali (…) sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 c.p.” (art. 18)”; (b) il codice postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), all’art. 12 (nel testo vigente dal 16 settembre 2003), fissa la regola che: “le persone addette ai servizi postali (…) sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p.”; con l’ulteriore precisazione che l’art. 18 (Persone addette ai servizi postali), cit., nell’attuale formulazione, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 97-quater, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461, prevede che: “Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all’art. 358 c.p.. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti” e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta.”.

7. Posto ciò, venendo alla fattispecie che ci occupa, dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in caso di denuncia di un error in procedendo (Cass., sez. L, 5/08/2019, n. 20924), emerge che si verte in ipotesi di notifica del ricorso di appello eseguita da operatore privato (Posta express Poste Private) e che l’avviso di ricevimento reca il timbro del licenziatario privato, con la stampigliatura meccanografica della data di ricezione dell’atto (4 giugno 2013) e gli estremi della licenza e dell’autorizzazione ministeriali.

In base a quanto si è affermato in precedenza, però, trattandosi della notifica di un atto giudiziario, l’operatore di posta privata, titolare di licenza individuale semplice e non speciale, non era in possesso del titolo abilitativo idoneo a conferire la necessaria certezza legale alla data di ricezione del plico raccomandato, entro il termine decadenziale di 60 giorni, ai fini della prova della tempestività del ricorso introduttivo; con la conseguenza che va rilevata l’inammissibilità del ricorso di appello in quanto tardivamente proposto.

Ne deriva che, questa Corte, investita attraverso il ricorso ad essa presentato, è tenuta ad annullare senza rinvio la decisione della C.T.R., ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame. Il che travolge il ricorso per cassazione e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

L’accertata tardività del ricorso in appello rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso.

8. In conclusione, in accoglimento del quarto motivo di ricorso ed assorbiti i restanti motivi, la sentenza va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate, stante la novità della questione trattata sulla quale la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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