Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19380 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26777/2010 proposto da:

Immobiliare Centri Commerciali s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Giuliano Tabet elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12 Roma;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 47/02/2010 depositata il 08.04.2010;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 03/12/2020.

RILEVATO

che:

La società Immobiliare Centri Commerciali s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 47/2/10 depositata l’otto aprile 2010.

La vicenda trae origine dalla notifica di avvio di accertamento per il recupero di IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2004.

L’atto veniva opposto e la CTP di Perugia accoglieva il ricorso della contribuente. La CTR accoglieva, invece, l’appello dell’Ufficio.

La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo tre motivi.

Resisteva l’Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale.

Depositava inoltre memoria.

Veniva deposito parere del Procuratore Generale.

CONSIDERATO

che:

All’adunanza camerale del 10/10/2017 il Collegio dava atto che la parte aveva presentato istanza di sospensione del processo D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 per cui sospendeva il processo.

Successivamente, perveniva la nota n. 11/05/2018 dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione della regolarità della definizione della lite in esame, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il processo va, pertanto, dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione dello stesso art. 11, comma 10.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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