Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19402 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7016/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente-

contro

International Transport s.r.l. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini presso il cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11 è elettivamente domiciliata per procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5360/38/14 depositata il 16.10.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 5360/38/14 depositata il 16.10.2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da International Transport s.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento emessa, a seguito del controllo automatizzato operato dall’Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per il recupero del credito Iva, per l’anno di imposta 2006, derivante dall’anno di imposta precedente per il quale la dichiarazione Iva non era stata presentata.

La CTR rilevava che la dichiarazione per l’anno 2005 era stata presentata, sebbene incompleta e che la contribuente aveva prodotto tutta la documentazione attestante l’effettività del reddito ponendosi, anche tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione.

Avverso la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a un motivo.

La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 28, 30, 54 – bis e 55 del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Deduce che erroneamente la CTR aveva ritenuto legittima la possibilità di portare in compensazione il credito Iva, nell’anno successivo alla dichiarazione omessa, anche in assenza della dichiarazione annuale.

La censura è fondata nei limiti che si vanno a precisare.

Come affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze dell’8 settembre 2016, n. 17757 e n. 17758, il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Il percorso della giurisprudenza è andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva) e il giudice tributario dovrà riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione. L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Tale conclusione, discende dalla interpretazione della Dir. CE n. 77/388/CE, art. 18, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva. (cfr Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; Cass. 22 febbraio 2013 n. 4539).

La necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Questa Corte, con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C 95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, ha affermato che “ai sensi della sesta Dir. CE n. 77/388, art. 18, n. 1, lett. d), e art. 22, come modificata dalla Dir. n. 2000 del 2017, il principio della neutralità fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l’annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi” (cfr Corte Europea 12 maggio 2011, C-107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass. 06/08/2008, n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato il seguente principio di diritta “il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza del credito ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55” (Cass. n. 20120 del 2018).

Pertanto in forza dei principi di diritto affermati da questa Corte l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Tuttavia il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, non contrastante con la citata Direttiva (Cass. n. 14055 del 2020).

La CTR rilevava che la dichiarazione per l’anno di imposta 2005 era stata presentata in data 31.1.2006, sebbene incompleta della dichiarazione Iva. La dichiarazione Iva era quindi omessa.

Il credito Iva è stato portato in compensazione nella dichiarazione Unico 2007 per l’anno di imposta 2006 per Euro 123.594,00 e quindi nel rispetto della cornice infrabiennale.

E’ incontestato tra le parti che la contribuente abbia presentato, in data 29.1.2007, una prima dichiarazione integrativa, riportando i dati Ires e Irap e, in data 9.6.2010 una seconda dichiarazione integrativa con il quale ha corretto il saldo IVA, portandolo da Euro 123.594,00 a Euro 100.150,00.

La CTR ha osservato che la contribuente aveva prodotto in sede di autotutela prima e in sede contenziosa, poi, tutta la documentazione contabile, ponendo quindi l’ufficio in grado di effettuare i dovuti controlli.

Il giudice di appello, tuttavia, non ha proceduto ad accertare il credito Iva, comunque contestato nel suo ammontare. A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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