LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24429/2015 R.G. proposto da:
Gald s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Diurni presso il cui studio in Roma, viale Bastioni di Michelangelo n. 5/A è elettivamente domiciliata per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente-
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
Equitalia Sud s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1352/22/15 depositata il 9.3.2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1352/22/15 depositata il 9.3.2015, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Gald s.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Equitalia sud s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero del credito Iva per l’anno di imposta 2007, derivante dall’anno di imposta precedente(per il quale la dichiarazione Iva era stata presentata in ritardo e non era stata riconosciuta regolare, a seguito del controllo automatizzato operato dall’Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.
La CTR rilevava che poiché la dichiarazione era stata presentata in ritardo non si poteva riconoscere la deduzione diretta, ma il diritto al rimborso.
Avverso la sentenza del giudice di appello la contribuente ha proposte ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi, illustrati con memoria.
Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo Gaed s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, nonché omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
2. Con il secondo motivo deduce la legittimità del proprio operato. Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo per la controversia.
Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo l’utilizzo dello strumento della liquidazione d’imposta mediante controllo formale della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, dovendo, invece, l’amministrazione procedere alla preventiva notifica di un avviso di accertamento, atteso che il recupero dell’imposta trovava la sua causa legittimante nel disconoscimento di un credito di imposta.
Lamenta altresì che l’omessa presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la possibilità di computare la detrazione del credito di imposta nella dichiarazione dell’anno successivo, se ricorrono tutte le condizioni contabili per l’esistenza del credito.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate nei limiti che si vanno a precisare.
E’ pacifico in atti che la contribuente ha omesso la dichiarazione annuale IVA 2006 (presentata in ritardo nel luglio 2008) e che il credito Iva esposto nella dichiarazione relativa all’anno 2007 non era stato riconosciuto.
Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758) hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione d’imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili) (Cass. n. 4392 del 2018).
Non era pertanto necessaria la notifica di un atto di accertamento.
Deve essere, tuttavia, rilevato, come affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze dell’8 settembre 2016, n. 17757 e 17758, che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Il percorso della giurisprudenza è andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva) e il giudice tributario dovrà riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione. L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Tale conclusione, discende dalla interpretazione della Dir. CE n. 77/388/CE, art. 18, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente al possesso della RGN n. 21936/13 fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva. (cfr Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; Cass. 22 febbraio 2013 n. 4539). La necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Questa Corte, con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, ha affermato che “ai sensi della sesta Dir. CE n. 77/388, art. 18, n. 1, lett. d), e art. 22, come modificata dalla Dir. n. 2000 del 2017, il principio della neutralità fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l’annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi” (cfr Corte Europea 12 maggio 2011, C-107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass. 06/08/2008, n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato il seguente principio di diritto “il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza del credito ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55” (Cass. n. 20120 del 2018).
Pertanto, in forza dei principi di diritto affermati da questa Corte, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga, come nella specie, ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, non contrastante con la citata Direttiva.
La ricorrente poteva, quindi portare in detrazione il credito IVA ove sussistente.
Poiché non è stata accertata la sussistenza del credito il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021