Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19404 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26318/2015 R.G. proposto da:

Fitness Festival International s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Vincenzi, elettivamente domiciliata in Roma, via Borgognona 47 (studio avv. Brancadoro) per procura speciale a margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 213/02/15 depositata il 9.4.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.3.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 213/02/15 depositata il 9.4.2015. non notificata, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Fitness Festival International s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero del credito IRES e Iva per l’anno di imposta 2009, disconoscendo le eccedenze derivanti da annualità per le quali la dichiarazione era stata presentata in ritardo ed era stata riconosciuta omessa, a seguito del controllo automatizzato operato dall’Ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

La CTR rilevava che, poiché la dichiarazione era stata omessa/non si poteva riconoscere la deduzione diretta, ma la contribuente doveva presentare l’istanza di rimborso.

Avverso la sentenza del giudice di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 19, 28, 30, e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo l’utilizzo dello strumento della liquidazione d’imposta mediante controllo formale della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, dovendo, invece, l’amministrazione procedere alla preventiva notifica di un avviso di accertamento, atteso che il recupero dell’imposta trovava la sua causa legittimante nel disconoscimento di un credito di imposta.

La censura non è fondata.

Le sezioni unite di questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758) hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale iva, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione d’imposta, eseguita entro il suddetto termine biennale, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili) (Cass. n. 4392 del 2018).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in relazione al quale il diritto è sorto.

La censura non è fondata.

Deve essere, infatti, rilevato, come affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze dell’8 settembre 2016, n. 17757 e 17758, che il rapporto di natura tributaria con il fisco scaturisce da un’operazione lecita ed effettiva e gli obblighi che ne derivano (dichiarazione, registrazione ecc.) hanno solamente una funzione illustrativa dei relativi dati al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter verificare agevolmente gli stessi onde procedere alla riscossione delle imposte. Pertanto ciò che conta ai fini della detraibilità è solo il carattere sostanziale ed effettivo del credito. Il percorso della giurisprudenza è andato nella direzione di dare rilevanza alla sostanza (l’esistenza del credito) piuttosto che alla forma (mancato invio del modello annuale Iva) e il giudice tributario dovrà riconoscere il credito Iva se il contribuente dimostra che sostanzialmente ha diritto alla detrazione. L’omesso invio della dichiarazione Iva da cui emerge un credito, poi riportato nel modello dell’anno successivo, non comporta, quindi, la decadenza dal diritto di far valere tale credito purché lo stesso emerga dalle scritture contabili. Tale conclusione, discende dalla interpretazione della Dir. CE n. 77/388/CE, art. 18, il quale subordina il diritto alla detrazione dell’Iva solamente al possesso della fattura, compilata secondo le disposizioni a essa applicabili. Tale soluzione garantisce il principio di neutralità dell’imposta in questione, quale principio fondamentale sul quale poggia l’intero impianto normativo dell’Iva. (cfr Cass. 16 ottobre 2012 n. 17754; Cass. 22 febbraio 2013 n. 4539). La necessità di rispettare il citato principio di neutralità, infatti, deve essere garantito anche nel caso in cui il soggetto passivo non rispetti le formalità imposte da uno Stato membro, quale ad esempio la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Questa Corte, con riferimento ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia CE cause C-95/07 e C-96/07 del 8/5/2008, ha affermato che “ai sensi della sesta Dir. CE n. 77/388, art. 18, n. 1, lett. d), e art. 22, come modificata dalla Dir. n. 17 del 2000, il principio della neutralità fiscale impone che l’inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno stato membro, in applicazione delle disposizioni comunitarie succitate, non può privarlo del suo diritto alla detrazione, mediante l’annotazione a credito nella dichiarazione di imposta, ferma restando l’eventuale sanzione per l’inosservanza di tali obblighi” (cfr Corte Europea 12 maggio 2011, C-107/10 e Cass. 22/05/2006, n. 12012; Cass. 06/08/2008, n. 21202; Cass. 20/3/2013 n. 6925) ed ha affermato il seguente principio di diritto “il credito Iva maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa può comunque essere computato in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, fermo restando il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di accertare l’esistenza del credito ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55” (Cass. n. 20120 del 2018). Pertanto, in forza dei principi di diritto affermati da questa Corte, l’omessa presentazione della dichiarazione Iva non fa perdere il diritto alla detrazione del credito maturato nel corso del medesimo anno, nell’ipotesi in cui lo stesso credito venga ripreso ed indicato nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Il diritto alla detrazione deve essere, infatti, esercitato entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, non contrastante con la citata Direttiva.

Tuttavia la stessa ricorrente deduce che il credito Iva era stato correttamente esposto, per l’annualità 2005, nella dichiarazione Unico 2006, che non era stato riportato nelle dichiarazioni annuali successive 2007, 2008 e 2009 – omesse – e che era stato, invece, dichiarato con il Mod. Unico 2010.

Poiché il credito. è stato dichiarato nella quarta dichiarazione successiva a quella in cui il diritto è (eventualmente) sorto, non poteva essere portato in detrazione e poteva, eventualmente, essere chiesto il rimborso, ricorrendone i presupposti.

Non è oggetto del ricorso il credito Ires che non è detraibile se la dichiarazione è stata omessa (Cass., 30/10/2018, n. 27621; 22/07/2015, n. 15413).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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