LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12046-2016 proposto da:
FERRI MECCANICA SRL, V.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA CIPOLLA, che li rappresenta e difende unitamente, all’avvocato ANDREA CARINCI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2291/2015 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 06/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. La srl Ferri Meccanica e V.E. ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui è stato solo parzialmente accolto l’appello di esse ricorrenti contro la sentenza a sua volta di solo parziale accoglimento del ricorso originario contro il provvedimento dell’Agenzia del Territorio di rideterminazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore di lotti di terreno venduti dalla V. alla srl e, al momento della vendita, agricoli ancorché destinati, secondo l’intendimento delle parti poi effettivamente concretizzatosi, all’insediamento di impianti fotovoltaici;
2. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso, le contribuenti lamentano che la sentenza impugnata sia priva di motivazione;
4. il motivo è fondato e va accolto. La CTR ha affermato che “al momento del contratto definitivo (*****) i terreni erano agricoli” e che non vi era certezza sul fatto che sarebbero state ottenute le autorizzazioni necessarie all’insediamento degli impianti fotovoltaici; che la stima di Euro 8,00 al mq, effettuata dal perito dell’istituto di credito a cui la srl aveva chiesto un finanziamento ai fini dell’acquisto, presa dall’Agenzia a base dell’avviso, era riferita non a tutti i terreni ma ad uno solo di essi; che il valore medio dichiarato in contratto di Euro 3,59 al mq risultava “in linea con la perizia di parte prodotta nel ricorso introduttivo”; che “anche dalla valutazione dell’Agenzia del territorio i valori agricoli medi (della zona di riferimento) erano pari… a Euro 3,00 per mq”; che essendo “la sequenza temporale dell’atto pubblico di compravendita antecedente alla concesse autorizzazioni per la costruzione di impianti fotovoltaici, nessuna presunzione potrà fondarsi su un dato incerto per poter valutare la potenzialità del terreno all’utilizzo fotovoltaico”; che “da tutti questi elementi si ricava che il valore medio per metro quadro, prendendo in riferimento le perizie per i dati comparativi, può stimarsi in Euro 5,50 per metro quadro”. Una simile enunciato motivazionale non esprime un percorso logico comprensibile: al di là del riferimento alla necessità di distinguere i valori dei vari terreni, a cui non è stato dato seguito, non è possibile evincere la ragione per cui la CTR ha attribuito ai terreni un valore medio di Euro 5,50 al mq se il valore dichiarato dai contribuenti aveva trovato sostanziale conferma in una loro perizia e in una stima dell’Agenzia del Territorio rispetto alla cui (in)attendibilità la CTR non si esprime ed a fronte di una valutazione dell’Agenzia delle entrate di Euro8,00 al mq rispetto alla quale parimenti la CTR non ha dato conto di aver formulato alcun vaglio critico. Ciò posto, e ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e che tale violazione è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite 8053/2014), la sentenza impugnata va dunquecassata;
3. gli altri tre motivi di ricorso (con i quali l’Agenzia ha denunciato la violazione di leggi) restano assorbiti;
4. la causa va rinviata alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in altra composizione, per nuovo esame;
4.il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021