LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25396-2018 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6836/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
PREMESSO che:
1. l’avvocato S.G., già difensore dell’ASL Salerno in causa civile, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, confermativa della pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l’impugnazione di esso ricorrente avverso atto notificatogli dall’Agenzia delle entrate di accertamento di imposta di registro in misura fissa sul mandato difensivo per la suddetta causa civile, enunciato in decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo ricorrente nei confronti della ASL Salerno per il pagamento del compenso;
2. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, degli artt. 22, 8 e 40, dell’art. 2225 c.c., degli artt. 83,112,115,116 c.p.c.. Omessa motivazione sul devolutum relativo alla totale assenza di contratto sottostante”. Deduce che nel ridetto decreto ingiuntivo non sarebbe stato enunciato alcun atto assoggettabile ad imposta ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986;
2. il ricorso è infondato. L’atto enunciato nel decreto ingiuntivo ottenuto dall’odierno ricorrente nei confronti dell’ASL di Salerno in accoglimento della domanda monitoria avanzata “per… Euro 4.900,00 per compenso professionale… per prestazioni di rappresentanza, difesa e assistenza nel procedimento n….” (così la domanda monitoria trascritta a p. 6 del ricorso per cassazione), a cui si riferisce il provvedimento impositivo emesso dall’Agenzia ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, è l’atto di “conferimento d’incarico” (così nella sentenza impugnata) difensivo dall’ASL di Salerno all’odierno ricorrente. Si tratta di contratto di patrocinio soggetto ad imposta di registro, in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e non in termine fisso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5. Ne’, merita precisare, rileva il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, tabella allegata, art. 2 (secondo cui non sono soggetti a registrazione “atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell’autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di stato, della Corte dei Conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti”), attesa la distinzione e l’autonomia, più volte ribadite (seppur ad altri fini) da questa Corte (pronunce n. 14276/2017 e n. 20865/2019), tra procura alle liti (art. 83 c.p.c.) e contratto di patrocinio: la prima è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene designato a rappresentare la parte in giudizio esercitando i poteri a tal fine previsti dalla legge (art. 84 c.p.c.); il secondo è un contratto di prestazione d’opera professionale con cui il legale viene incaricato di svolgere la propria attività in favore della parte; la conclusione del contratto di patrocinio è indipendente dal rilascio di una procura “ad litem” -questa è infatti richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale- e il rilascio della procura non implica necessariamente l’esistenza di un sottostante rapporto di patrocinio.
E’ infine opportuno sottolineare l’inconferenza del richiamo fatto dal ricorrente – in memoria – alla sentenza di questa Corte n. 28559/19 nella quale fu considerato non tassabile ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, il contratto d’opera professionale in relazione al quale era stato ottenuto un decreto ingiuntivo, trattandosi di contratto che -a differenza di quello di cui trattasi che il ricorrente stesso dice essere stato esattamente individuato nella domanda monitoria e quindi nel pedissequo decreto ingiuntivo- costituiva solamente “un implicito presupposto logico” dell’ingiunzione. Fu in quella sentenza precisato che “per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell’atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante”;
3. il ricorso deve essere rigettato;
4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese atteso che l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021
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