LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29483/2015 R.G. proposto da:
B.F., elett.te domiciliato in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 140, presso lo studio dall’avv. Luca Lupia, unitamente all’avv. Alessandro Masciocchi, che lo rapp.ta e difende come da mandato in calce al ricorso, e T.C., elett.te domiciliato in Roma alla via dei Monti Parioli n. 8/a, presso lo studio dall’avv. Adriana Boscagli, che lo rapp.ta e difende come da mandato in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e V.M.
– intimato –
avverso la sentenza n. 6953/28/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 20/11/2014, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 aprile 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Orlano.
RITENUTO
che:
1. con sentenza n. 6953/28/14, depositata il 20 novembre 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 461/8/07 della CTP di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione ad un atto di compravendita di un terreno di mq 52.940, il cui valore dichiarato in Euro 211.747,00 era stato elevato ad Euro 546.825,00;
3. la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato tale decisione, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e congruo il valore attribuito al terreno, alla luce della sua potenzialità edificatoria;
4. avverso la sentenza di appello i contribuenti B.F. e T.C. proponevano ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 19 dicembre 2015, affidato a quattro motivi; l’Agenzia si costituiva tardivamente ai soli fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione, mentre il contribuente V.M. rimaneva intimato.
CONSIDERATO
che:
1. con nota depositata in data 24 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate comunicava che i ricorrenti avevano formulato istanza per la definizione del giudizio D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
Osserva che:
1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;
2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
3. che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 119 del 2018, comma 13, art. 6. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021