LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso RG n. 10456/2017 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA SANNIO ALIFANO con sede legale in ***** in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Santillo (antonio.santillo.avvocatismev.it);
– ricorrente –
contro
F.P.G., nata a *****, Attivamente domiciliata in via Circonvallazione Clodia n. 167 presso lo studio dell’avv. Antonella Sansone rappresentata e difesa dall’avv. Armando Sessa del Foro di Napoli;
– controricorrente –
EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata il 30 settembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
F.P.G. ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia per conto del Consorzio, relativa ai contributi consortili per l’anno 2012, deducendo che la mera, inclusione del cespite di sua proprietà nel comprensorio di bonifica non è sufficiente a provare la sussistenza di un vantaggio. Il ricorso della contribuente è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello che è stato accolto dalla CTR della Campania.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
Fissata l’udienza camerale per la trattazione, il difensore della ricorrente ha depositato memoria dichiarando che la materia del contendere risulta cessata a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti e che in ragione di ciò rinuncia al ricorso. La rinuncia è stata accetta dalla controparte la quale conferma la intervenuta cessazione della materia del contendere.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, depositata dalla parte, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c..
In ragione dell’intervenuto accordo le spese processuali sono compensate; alla fattispecie non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228, art. 1, comma 17, poiché il raddoppio del contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 24632 del 2019; Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, da remoto, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021