Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19417 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24279/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

D.C.V.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 410/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

Sul ricorso iscritto al n. 24280/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

D.C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 411/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Sul ricorso iscritto al n. 24285/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

D.C.V., in proprio e quale socio legale rappresentante della IMMOBILIARE APPIA SAS, (poi SRL, incorporata per fusione nella EUROIL SPA).

– intimati –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 406/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Sul ricorso iscritto al n. 24953/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via del Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

EUROIL SPA, società che ha incorporato IMMOBILIARE APPIA SRL (già

IMMOBILIARE APPIA SAS).

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 405/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Sul ricorso iscritto al n. 24956/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.N., in proprio e quale socia della IMMOBILIARE APPIA SAS (poi SRL, incorporata per fusione nella EUROIL SPA).

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 407/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Sul ricorso iscritto al n. 24957/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 409/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Sul ricorso iscritto al n. 24958/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 39, n. 408/39/13, pronunciata il 27/03/2013, depositata il 18/07/2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTI DI CAUSA

(a) Preliminarmente, i ricorsi con R.G. nn. 24280/2014, 24285/2014, 24953/2014, 24956/2014, 24957/2014 e 24958/2014 del 2014, vengono riuniti a quello più risalente, con R.G. n. 24279/2014, ai sensi dell’art. 274, c.p.c., per ragioni di connessione, quali controversie, tra le stesse parti, riguardanti l’impugnazione di atti impositivi collegati, relativi a un unico periodo d’imposta (anno 2000), che (come sarà chiarito tra poco) pongono tutte identiche questioni di diritto.

1. L’Agenzia delle entrate notificò all’Immobiliare Appia Sas (successivamente trasformata in Srl e quindi incorporata dalla Euroil Spa) l’avviso di accertamento n. *****, relativo al periodo d’imposta 2000, notificato anche a D.C.V. e a C.N., rispettivamente socio accomandatario e socia accomandante (con quote del 50% ciascuno) della medesima compagine.

1.1. Dall’avviso diretto alla società era scaturito l’avviso di accertamento n. *****, diretto a D.C., che recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, per il 2000, il 50% del reddito non dichiarato dalla società, attribuito per trasparenza al socio. Era accaduto che l’ente impositore avesse accertato, a carico della società, per quanto adesso rileva, l’omessa dichiarazione di una plusvalenza di Lire 1.223.000.000 derivante da una cessione di azienda; l’entità della plusvalenza si fondava su un avviso di rettifica e liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, del valore dell’azienda dichiarato nell’atto di cessione, da lire 300.000.000 all’importo (sopra indicato) di Lire 1.223.000.000. Identico avviso, il n. *****, diretto anch’esso al recupero del reddito di partecipazione, era stato emesso nei confronti dell’altra socia, C.N..

1.2. L’ufficio, quindi, preso atto che l’avviso di rettifica e liquidazione, ai fini dell’imposta di registro, era stato definitivamente annullato (con sentenza n. 94/2005) dalla CTR del Lazio, in accoglimento del ricorso della società, aveva emesso, nei confronti di ciascun socio, provvedimento di autotutela parziale (quello diretto a D.C. recante il n. *****, quello diretto a C. recante il n. *****) che annullava parzialmente l’avviso di accertamento notificato a ciascun socio, ai fini dell’IRPEF, sul rilievo che la plusvalenza derivante dalla cessione non era stata dichiarata nel Modello Unico presentato dal socio stesso, e, quindi, non era stata sottoposta a tassazione, nemmeno nei limiti del valore dichiarato nell’atto di cessione. Tutti gli atti sopra indicati sono stati Impugnati dai contribuenti. Ricorso con R.G. n. 24279/2014.

2. D.C. impugnò il provvedimento di autotutela parziale n. ***** dinanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 06/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) testualmente, così si esprime la CTR (cfr. pag. 2 della sentenza) “questo Collegio, nell’odierna udienza ed a seguito dell’appello dell’ufficio, ha confermato l’annullamento dell’accertamento n. *****, precedentemente notificato, per aver confermato, a seguito dell’appello dell’ufficio, l’annullamento dell’avviso di accertamento n. *****, da cui è scaturito quello del reddito di partecipazione in questione effettuato del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5 (…)”; (ii) l’avviso (presupposto) diretto alla società è stato annullato per la sua carente motivazione perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha determinato la plusvalenza della cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore dell’Universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

3. L’Agenzia ricorre con tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

3.1. Con il primo motivo di ricorso (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata, la cui motivazione è caratterizzata da una serie di “rinvii a catena” visto che la Commissione regionale, senza nemmeno accennare al proprio percorso logico-giuridico, si limita a richiamare (senza indicarne gli estremi) la pronuncia resa, in pari data, dallo stesso Collegio giudicante, sull’avviso di accertamento del reddito di partecipazione n. *****, la quale rimanda a quella resa, sempre in pari data, sull’avviso di accertamento del reddito della società n. ***** (a sua volta meramente confermativa della pronuncia di primo grado). In altri termini, l’Agenzia ascrive alla CTR di non essersi confrontata con i motivi di appello, volti a censurare: (i) la decisione di primo grado sul rapporto tra l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione e quello successivamente emesso in autotutela parziale e l’erronea declaratoria, da parte della CTP, della decadenza dell’azione accertatrice dell’A.F., che trascurava che l’atto di rideterminazione impugnato non costituiva una nuova pretesa tributaria, e non era altro che una mera rideterminazione, favorevole al contribuente, degli imponibili e delle maggiori imposte dovute; (ii) l’errore di diritto della CTP sulla questione della nullità della notifica dell’atto; (iii) l’errore di giudizio della sentenza di primo grado, che non aveva considerato che l’A.F. aveva corretto, in autotutela, il valore della cessione dell’azienda, riducendolo da quello inizialmente accertato (pari a Lire 1.223.000.000) a quello dichiarato nell’atto di cessione (pari a Lire 300.000.000), in conseguenza della produzione in giudizio della sentenza della CTR n. 94/2005 (vedi supra punto n. 1.2.), successivamente passata in giudicato.

3.2. Con il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha rigettato l’appello dell’ufficio, proposto nei confronti del socio, sulla base di un’altra sentenza, emessa dalla Commissione regionale nella stessa udienza, che aveva annullato l’avviso notificato alla società di persone, senza considerare che una simile pronuncia sarebbe stata legittima soltanto in seguito all’annullamento definitivo dell’atto presupposto (l’avviso diretto alla società) e non certo dopo una sentenza d’appello, depositata il 27/03/2013, ancora ricorribile per cassazione (e poi in effetti impugnata).

3.3. Con il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), l’Agenzia assume che, con il provvedimento di autotutela, aveva esattamente considerato, quale valore della plusvalenza realizzata con la cessione dell’azienda, il valore dichiarato in atti (ossia il corrispettivo incassato); soggiunge che, in ogni caso, il modus procedendi dell’ufficio che, in precedenza, aveva considerato quale base del calcolo della plusvalenza il valore di mercato del bene ceduto, accertato ai fini dell’imposta di registro, era senz’altro legittimo, e ciò era confermato da pacifica giurisprudenza della Cassazione, per la quale quel valore poteva essere utilizzato come indice presuntivo anche ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare di avere ceduto il cespite ad un prezzo inferiore. Donde l’addebito alla CTR di non avere bene applicato le norme sull’onere della prova e in materia di avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, secondo la consueta accezione nomofilattica.

Ricorso con R.G. n. 24280/2014.

4. D.C. impugnò l’avviso di accertamento n. ***** dinanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 07/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) il primo giudice aveva accolto il ricorso del contribuente in considerazione del fatto che, con altra sentenza emessa in pari data, aveva annullato l’avviso di accertamento (n. *****) diretto all’Immobiliare Appia Sas; (ii) testualmente, così si esprime la CTR (cfr. pag. 2 della sentenza) “anche questo Collegio, nell’odierna udienza ed a seguito dell’appello dell’ufficio, ha confermato l’annullamento dell’accertamento n. ***** condividendo la tesi espressa dai primi giudici”; (iii) la sentenza impugnata è confermata, alla luce della sentenza di primo grado (In parte trascritta nel testo della pronuncia della CTR) che, in sostanza, afferma che la motivazione dell’avviso è carente perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha quantificato la plusvalenza della cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore dell’universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

5. L’Agenzia ricorre con tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.

5.1. Con il primo motivo (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata, la cui motivazione è caratterizzata da una serie di “rinvii a catena” – la Commissione regionale si limita a richiamare (senza indicarne gli estremi) la pronuncia resa, in pari data, dallo stesso Collegio giudicante, nei confronti della società, senza nemmeno accennare al proprio percorso logico-giuridico, con la precisazione che anche la sentenza richiamata, a sua volta, non faceva altro che condividere la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società -, e che, in sostanza, non statuisce alcunché sui motivi di appello, attinenti al rapporto tra l’avviso di accertamento impugnato e quello successivamente emesso in autotutela parziale, alla questione dell’asserita nullità della notifica dell’avviso e all’errore di giudizio della sentenza di primo grado, che non aveva considerato che l’A.F. aveva corretto, in autotutela, il valore della cessione dell’azienda riducendolo da quello inizialmente accertato (pari a Lire 1.223.000.000) a quello dichiarato nell’atto di cessione (pari a Lire 300.000.000), in conseguenza della produzione in giudizio della sentenza della CTR n. 94/2005.

5.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), è identico al motivo di cui al punto, n. 3.2.

5.3. Il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico al motivo di cui al punto n. 3.3.

Ricorso con R.G. n. 24285/2014.

6. D.C., in proprio e quale legale rappresentante della Immobiliare Appia Sas, impugnò l’avviso di accertamento n. ***** innanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 02/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, aderendo alla sentenza di primo grado (in parte trascritta nel testo della pronuncia della CTR) che, in sostanza, afferma che la motivazione dell’avviso è carente perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha quantificato la plusvalenza da cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore all’universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

7. L’Agenzia ricorre con due motivi, mentre la società e il socio D.C. sono rimasti intimati.

7.1. Con il primo motivo (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata, che è caratterizzata dalla mera acritica adesione alla sentenza di primo grado e non statuisce alcunché sui motivi d’appello, attinenti: (i) all’errar in procedendo del giudice di primo grado in punto di (ravvisata) legittimazione passiva del socio e alla violazione del ne bis in idem, posto che l’avviso di accertamento n. *****, notificato per conoscenza e per eventuale personale interesse ai fini della determinazione del reddito di partecipazione, sia a D.C.V., quale socio accomandatario e legale rappresentante della Immobiliare Appia di D.C.V. Sas, sia alla sola accomandante C.N., era stato impugnato dalla Sas con autonomo ricorso; (ii) all’errar in procedendo sulla questione della nullità della notifica dell’avviso; (iii) all’errore di giudizio della sentenza di primo grado che non aveva considerato che l’A.F. aveva corretto, in autotutela, il valore della cessione dell’azienda riducendolo da quello inizialmente accertato (pari a Lire 1.223.000.000) a quello dichiarato nell’atto di cessione (pari a lire 300.000.000), in conseguenza della produzione in giudizio della sentenza della sentenza della CTR n. 94/2005.

7.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.3., 5.3.

Ricorso con R.G. n. 24953/2014.

8. L’Immobiliare Appia di D.C.V. Sas impugnò dinanzi alla CTP di Latina l’avviso di accertamento n. ***** che, come già accennato (vedi supra punto n. 1), recuperava a tassazione, ai fini dell’IRAP, per il 2000, la plusvalenza (non dichiarata) derivante dalla menzionata cessione di azienda. La Commissione provinciale accolse il ricorso, con sentenza (n. 01/3/09) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, aderendo alla decisione di primo grado (in parte trascritta nel testo della pronuncia della CTR) che, in sostanza, afferma che la motivazione dell’atto impositivo è carente perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha quantificato la plusvalenza da cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore all’universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

9. L’Agenzia ricorre con due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

9.1. Il primo motivo (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), l’Agenzia si duole della nullità della sentenza impugnata, che è caratterizzata dalla mera acritica adesione alla sentenza di primo grado e non statuisce alcunché sui motivi d’appello, attinenti: (i) all’error in procedendo sulla questione della nullità della notifica dell’avviso; (ii) all’errore di giudizio della sentenza di primo grado che non aveva considerato che l’A.F. aveva corretto, in autotutela, il valore della cessione dell’azienda riducendolo da quello inizialmente accertato (pari a Lire 1.223.000.000) a quello dichiarato nell’atto di cessione (pari a Lire 300.000.000), in conseguenza della produzione in giudizio della sentenza della CTR (n. 94/2005), divenuta definitiva. Con la precisazione che, con l’atto impugnato, l’ufficio aveva recuperato a tassazione la perdita dichiarata di Lire 51.003.000, giacché, tra le variazioni in aumento, non risultavano indicate imposte indeducibili per Lire 3.080.000, accertando l’utile risultante da c/e di Lire 39.204.000 e riprendendo a tassazione la maggiore imposta IRAP di Euro 860,42 (oltre sanzioni e interessi).

9.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.3., 5.3., 7.2.

Ricorso con R.G. n. 24956/2014.

10. C., in proprio e quale socia della Immobiliare Appia Sas, impugnò l’avviso di accertamento n. ***** innanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 03/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, aderendo alla sentenza di primo grado (in parte trascritta nel testo della pronuncia della CTR) che, in sostanza, afferma che la motivazione dell’avviso è carente perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha quantificato la plusvalenza da cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore dell’universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

11. L’Agenzia ricorre con due motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

11.1. Il primo motivo (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’arti. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), è identico al motivo di cui al punto n. 7.1., con la precisazione che, quale motivo d’appello, l’ufficio aveva fatto valere l’errar in procedendo della sentenza di primo grado in punto di (ravvisata) legittimazione passiva della socia accomandante C. (e non del socio accomandatario D.C., come sopra indicato al punto n. 7.1.).

11.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico ai motivi di cui al punti nn. 3.3., 5.3., 7.2., 9.2.

Ricorso con R.G. n. 24957/2014.

12. C. impugnò l’avviso di accertamento n. ***** dinanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 05/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, che ha rigettato il gravame dell’Agenzia, sulla base delle seguenti considerazioni: (I) il primo giudice aveva accolto il ricorso della contribuente in considerazione del fatto che, con altra sentenza emessa in pari data, aveva annullato l’avviso di accertamento (n. *****) diretto all’Immobiliare Appia Sas; (ii) testualmente, così si esprime la CTR (cfr. pag. 2 della sentenza): “anche questo Collegio, nell’odierna udienza ed a seguito dell’appello dell’ufficio, ha confermato l’annullamento dell’accertamento n. ***** condividendo la tesi espressa dai primi giudici”; (III) la sentenza impugnata è confermata, alla luce della sentenza di primo grado (in parte trascritta nel testo della pronuncia della CTR) che, in sostanza, afferma che la motivazione dell’avviso è carente perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha quantificato la plusvalenza della cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore all’Universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

13. L’Agenzia ricorre con tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

13.1. Il primo motivo di ricorso (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), è identico al motivo di cui al punto n. 5.1.

13.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.2., 5.2., con l’ovvia precisazione che, nella specie, si fa riferimento al rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia nei confronti della socia C. (e non del socio D.C., come invece ai punti nn.).

13.3. Il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.3., 5.3., 7.2., 9.2., 11.2.

Ricorso con R.G. n. 24958/2014.

14. C. impugnò il provvedimento di autotutela parziale n. ***** dinanzi alla CTP di Latina, che accolse il ricorso con sentenza (n. 04/03/2009) confermata dalla CTR del Lazio, la quale, con la sentenza sopra indicata, ha rigettato il gravame dell’Agenzia, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) testualmente, così si esprime la CTR (cfr. pag. 2 della sentenza): “questo Collegio, nell’odierna udienza ed a seguito dell’appello dell’ufficio, ha confermato l’annullamento dell’accertamento n. *****, precedentemente notificato, per aver confermato, a seguito dell’appello dell’ufficio, l’annullamento dell’avviso di accertamento n. *****, da cui è scaturito quello del reddito di partecipazione in questione effettuato dal D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, (…)”; (ii) l’avviso (presupposto) diretto alla società è stato annullato per la sua carente motivazione perché l’ufficio non ha spiegato per quale ragione ha determinato la plusvalenza della cessione dell’azienda desumendola, automaticamente, dal valore all’universitas accertato ai fini dell’imposta di registro.

15. L’Agenzia ricorre con tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.

15.1. Il primo motivo di ricorso (“1. Nullità della sentenza per motivazione (per relationem) meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), è sostanzialmente identico al motivo di cui a punto n. 3.1., con l’unica precisazione che l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione della sola C. ha il n. *****, mentre (come accennato al punto n. 3.1.) l’avviso di accertamento del reddito di partecipazione del socio D.C. ha il n. *****.

15.2. Il secondo motivo (“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.2., 5.2., 13.2.

15.3. Il terzo motivo (“3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 57, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51; nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e dell’art. 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), è identico ai motivi di cui ai punti nn. 3.3., 5.3., 7.2., 9.2, 11.2., 13.3.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di cui ai punti 3.1., 5.1., 7.1., 9.1., 11.1., 13.1. e 15.1. dei “Fatti di causa”, suscettibili di essere esaminati insieme perché pongono la stessa questione di diritto, sono fondati.

2. Va data continuità al principio di diritto secondo cui “In tema di processo tributario è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta Impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.”; (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf.: ex multis: 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, la quale ha stabilito che “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alia pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”).

3. Tali precedenti sezionali sono conformi all’insegnamento delle Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errar in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dai giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n,16159 (p. 7.2.), che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez., U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 (p. 3.5.)).

4. Svolte queste premesse, nelle fattispecie concrete in esame, ciascuna sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente in quanto trascura gli enunciati principi di diritto e, senza fare riferimento allo svolgimento del giudizio d’appello e senza minimamente confrontarsi con l’motivi d’impugnazione della decisione di primo grado, rispettivamente: (i) la sentenza di cui al punto n. 3.1. (dei “Fatti di causa”), operando un richiamo per così dire “a catena”, conferma la sentenza della CTP di Latina sulla scorta di un’altra pronuncia, in pari data, assunta dallo stesso Collegio, che avallava l’annullamento dell’avviso di accertamento del reddito di partecipazione del socio n. *****, precedentemente notificato, poggiante, a sua volta, sulla conferma dell’annullamento dell’avviso (presupposto) diretto alla società n. *****; (ii) le sentenze di cui ai punti nn. 5.1. e 13.1. (dei “Fatti di causa”), operando anch’esse un richiamo per così dire “a catena”, confermano le sentenze della CTP di Latina sulla scorta di altre pronunce, in pari data, assunte dallo stesso Collegio, che avallavano l’annullamento dell’avviso (presupposto) diretto alla società, dei pari motivate per relationem merce’ la mera adesione alla sentenza cii primo grado, favorevole alla società; (iii) le sentenze di cui ai punti nn. 7.1.. 9.1., 11.1. (dei “Fatti di causa”), condividono, in modo acritico, lo snodo argomentativo della sentenza di primo grado (trascritto nel testo delle sentenze della CTR), secondo cui il valore della plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda, ai fini dell’imposta sul reddito, non può essere parametrato al valore del bene determinato ai fini dell’imposta di registro, omettendo di considerare che l’A.F, in autotutela, aveva ridotto a plusvalenza recuperata a tassazione al valore (di Lire 300.000.000) dichiarato nell’atto di cessione; (iv) la sentenza di cui al punto n. 15.1. (dei “Fatti di causa”), operando un richiamo “a catena”, conferma la sentenza della CTP di Latina valorizzando un’altra pronuncia in pari data dello stesso Collegio, che avallava l’annullamento dell’avviso di accertamento del reddito di partecipazione della socia n. *****, precedentemente notificato, poggiante, a sua volta, sulla conferma dell’annullamento dell’avviso (presupposto) diretto alla società n. *****.

5. I motivi di cui ai punti nn. 3.2., 3.3., 5.2., 5.3., 7.2., 9.2., 11.2., 13.2., 13.3., 15.2., 15.3. (dei “Fatti di causa”), restano assorbiti.

6. In conclusione, accolto il primo motivo di ciascun ricorso (di cui ai punti nn. 3.1., 5.1., 7.1., 9.1., 11.1., 13.1. e 15.1. dei “Fatti di causa”), e assorbiti gli altri motivi (di cui ai punti nn. 3.2., 3.3., 5.2., 5.3., 7.2., 9.2., 11.2., 13.2., 13.3., 15.2., 15.3. dei “Fatti di causa”), le sentenze impugnate sono cassate, con rinvio alla Commissione regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso con r.g. n. 24279/2014 i ricorsi con r.g. nn. 24280/2014, 24285/2014, 24953/2014, 24956/2014, 24957/2014 e 24958/2014; accoglie ciascun ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa le sentenze impugnate, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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