Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.19433 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12702-2016 proposto da:

COMUNE ANZIO, IN PERSONA DEL VICE SINDACO IN CARICA PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato URSULA BENINCAMPI, rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA BELLUZZO;

– ricorrente –

contro

M.E., E.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIO MANFREDI FRATTARELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato CRISTINA PENNESE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 673/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO.

FATTI DI CAUSA

M.E. e E.M. evocarono in giudizio, avanti il Tribunale di Velletri sez. dist. di Anzio, il Comune di Anzio per sentir accertare il loro acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà su bene immobile sito in comune amministrativo e censuario di ***** ad allibrato in catasto alla partita *****.

Resistette l’Ente locale contestando la pretesa dei consorti M.- E. ed il Tribunale di Velletri-Anzio rigettò la domanda, ritenendo l’immobile non usucapibile perché pertinenza del demanio marittimo.

I consorti M.- E. proposero appello avverso detta sentenza del Tribunale e, resistendo il Comune di Anzio, la Corte d’Appello di Roma accolse il gravame, accogliendo l’originaria domanda fondata sull’acquisto mediante usucapione.

Osservava il Collegio romano come il bene oggetto di causa se effettivamente era soggetto a vincoli di natura paesaggistica ed idrogeologica, tuttavia non per ciò non era usucapibile, fermi restando i vincoli citati.

Inoltre la Corte capitolina ha osservato come il bene non risultava far parte del demanio marittimo, bensì era solo sito in prossimità di detto bene, sicché alcuna norma in tema di proprietà demaniale lo rendeva res extracommercium, per cui, essendo rimasto provato, per la non contestazione sul punto da parte dell’Ente locale, il possesso ad usucapionem in capo agli originari attori, la loro domanda doveva essere accolta.

Il Comune di Anzio ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con nota difensiva.

M.E. e E.M. resistono con controricorso.

E’ intervenuto il P.G. nella persona del dott. Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Comune di Anzio risulta fondato in ordine al primo motivo svolto nel ricorso, con assorbimento del secondo, e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione l’Ente locale ricorrente deduce la violazione degli artt. 115,167 e 342 c.p.c. nonché art. 11 preleggi, comma 1 in quanto il Collegio romano ebbe ad applicare insegnamento di questa Suprema Corte fondato su arresto intervenuto molti mesi dopo la scadenza del termine per la decisione della presente causa da parte della Corte romana, che così ha applicato interpretazione giurisprudenziale innovativa circa l’istituto della non contestazione nella presente causa, iniziata in momento antecedente alla novella formulazione dell’art. 115 c.p.c..

Inoltre, ad opinione del Comune ricorrente, il Collegio capitolino non ha adeguatamente valutato le sue difese, spiegate sin dalla costituzione in giudizio, di contestazione della prospettazione del possesso ad usucapionem affermato dagli attori, sicché nemmeno v’era stata la ritenuta non contestazione di detto elemento fattuale costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dai consorti M.- E..

Con la seconda ragione di doglianza l’Ente locale rileva omesso esame di fatto decisivo per il giudizio individuato nel mancato rilascio della sanatoria per gli abusi edilizi, chiesta dalla M. nel 1986; mancato rilascio determinato dalla circostanza che la stessa appariva priva del titolo di proprietà sul bene.

In tal modo, ad opinione dell’Ente locale ricorrente, venne affermata la propria titolarità sul bene, oggetto di causa, con conseguente interruzione dell’eventuale possesso, utile all’usucapione, sino a tale momento maturatosi.

La prima censura s’appalesa fondata in relazione al profilo della valutazione della posizione difensiva assunta dal Comune al fine d’individuare la condotta processuale di non contestazione con conseguente natura pacifica dei fatti addotti dagli attori a sostegno della propria domanda – nella specie il possesso ultraventennale del bene -.

Non ha pregio la critica portata in ordine all’applicazione di insegnamento di questa Suprema Corte – innovativo all’epoca – in tema di applicazione del principio della non contestazione, introdotto con la novella di riforma del disposto ex art. 115 c.p.c., anche alle liti avviate prima dell’innovazione legislativa, posto che trattasi di insegnamento giurisprudenziale afferente a questione giuridica, per giunta attualmente oramai consolidato, sicché alcuna norma, portante termine perentorio, risulta violata dall’aver la Corte capitolina utilizzato arresto di legittimità, pronunziato prima della sua decisione, ancorché questa adottata mesi dopo la scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle scritture finali, ex artt. 190 e 275 c.p.c. – Cass. sez. 5 n. 23682/20, Cass. sez. 2 n. 5429/20 –

Viceversa ha fondamento la denunzia di violazione della norma ex art. 115 c.p.c., comma 1 in quanto il Collegio romano ha ritenuto che il Comune non avesse in “alcun modo contestato” che gli attori possedevano ad usucapionem il bene immobile dal 1967 in poi, in quanto avrebbe “incentrato tutte le sue difese sulla non usucapibilità”.

E’ la stessa parte resistente nel suo controricorso – nel riferire le ragioni del suo gravame avanti la Corte romana – a ricordare come il Tribunale ebbe a rigettare tutte le istanze istruttorie da essa proposte a dimostrazione del proprio possesso ultraventennale.

E tale decisione il Tribunale di Velletri ebbe ad adottare su sollecitazione del Comune di Anzio che – come è dato apprezzare nella sua memoria ex art. 184 c.p.c., che questa Corte di legittimità può esaminare direttamente poiché denunziato error in procedendo – s’oppose e all’espletamento di consulenza tecnica, stante l’indeterminatezza del bene oggetto della domanda giudiziale – indeterminatezza che non poteva esser colmata con la consulenza – e all’ammissione della dedotta prova testimoniale, poiché non adeguata a dimostrare l’asserito possesso ad usucapionem.

Dunque il Comune di Anzio ebbe a tenere una strategia processuale non solo incentrata sulla non usucapibilità del bene – come sottolineato dal Collegio capitolino – ma anche di contestazione puntuale delle prove addotte a dimostrazione del possesso, che quindi non può esser considerato fatto pacifico in causa, siccome ritenuto dalla Corte capitolina.

Nella specie il Collegio territoriale, non già, ha ritenuto che il Comune di Anzio avesse riconosciuto espressamente il possesso dei consorti M.- E., bensì che la difesa dallo stesso proposta fosse incompatibile con la contestazione del possesso addotto dagli originari attori.

Viceversa tale conclusione appare frutto di incompleto apprezzamento della linea difensiva svolta dall’Ente locale, per omessa valutazione olistica delle difese dallo stesso svolte in causa, come dianzi precisato, sicché appare falsamente applicato il disposto ex art. 115 c.p.c., comma 1, ultima previsione e assente la motivazione sui presupposti di fatto del possesso.

La seconda censura attenendo alla valenza probatoria della condotta tenuta dalle parti nell’ambito del procedimento di sanatoria edilizia, avviata dalla M. nel 1986, rimane all’evidenza assorbita ad esito dell’accoglimento della prima doglianza poiché relativa all’esame del merito della questione.

Di conseguenza la sentenza resa dalla Corte capitolina impugnata va cassata e la causa rimessa nuovamente alla Corte d’Appello di Roma, altra sezione, che anche provvederà, ex art. 385 c.p.c., comma 3, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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