LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20074-2016 proposto da:
V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELA ROSANNA PERACCHIO;
– ricorrente –
contro
B.F.R., BA.AN.MA., L.P.L.M., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA, 40, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TORO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO INVREA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 814/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. V.A.M. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 814/2016 della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 17 maggio 2016.
Resistono con controricorso L.P.L.M., M.R., Ba.An.Ma. e B.F.R..
2. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 giugno 2013, accertò il diritto della attrici L.P.L.M., M.R., Ba.An.Ma. e B.F.R., condomine del *****, di installare a proprie cure e spese, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un impianto di ascensore, così come delineato in sede di C.T.U., nel contraddittorio con le altre condomine V.A.M. (anche quale erede di S.E.) e con lo stesso *****. Ad avviso del Tribunale, l’impianto da realizzare non era contrario al decoro del fabbricato (sottoposto peraltro a vincolo storico – artistico), non alterava la destinazione delle parti comuni e non ne precludeva l’uso ad opera degli altri condomini.
3.La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello proposto dal ***** in ordine alla carenza di legittimazione passiva dello stesso, trattandosi di pretesa fondata sull’art. 1102 c.c. e non necessitando autorizzazione del condominio per installare l’ascensore.
L’appello di V.A.M. è stato invece dichiarato inammissibile con riferimento all’art. 342 c.p.c., non avendo il gravame censurato la sentenza di primo grado in punto di applicabilità dell’art. 1102 c.c., essendo invece irrilevanti le contestazioni inerenti al difetto di autorizzazione dell’opera da parte della Sovrintendenza e nuove le doglianze circa la ripartizione delle spese dell’intervento innovativo.
4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c.
4.1. Le parti hanno depositato memorie.
5. La mancata notificazione del ricorso al *****, che era stato parte dei pregressi giudizi di merito (trattandosi invero di azione concernente le parti comuni dell’edificio, e quindi certamente ricadente nella legittimazione passiva dell’amministratore ex art. 1131 c.c., comma 2), può tuttavia giustificarsi atteso che risulta dagli atti che siano comunque costituiti in giudizio tutti i condomini ( V.A.M., L.P.L.M., Ba.An.Ma., M.R. e B.F.R.), sicché poteva perciò procedersi alla estromissione dell’amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184; Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695, in motivazione).
6. Il primo motivo del ricorso di V.A.M. denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 100,112,113,115 e 116 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura riprende il tema dell’interesse ad agire delle attrici con azione di mero accertamento, giacché, per dare applicazione all’art. 1102 c.c., non vi è necessità di ottenere una apposita pronuncia giudiziale. La ricorrente evidenzia di essersi opposta non alla installazione di un ascensore, quanto alla realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno di uno stabile di pregio artistico.
Il secondo motivo del ricorso di V.A.M. censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 342 c.p.c., degli artt. 1102, 1120 e 1121 c.c., nonché l’omissione della motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 116 c.p.c., ed ancora la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Torino non abbia valutato i motivi esposti nell’atto di appello, riferiti ai diversi ambiti di applicabilità degli artt. 1102,1120 e 1121 c.c., ai fini della necessità di approvazione assembleare, nonché ai fini dell’utilizzazione dell’opera, come della partecipazione alle spese, o dei limiti di legittimità dell’intervento.
7. E’ evidentemente pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, in quanto esso attiene alla statuizione parimenti pregiudiziale con cui la Corte di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello di V.A.M. in rapporto al parametro dell’art. 342 c.p.c., e cioè per difetto di specificità delle censure avverso la sentenza di primo grado relative all’applicabilità dell’art. 1102 c.c.
Ora, secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, è da evidenziare come l’atto di appello proposto da V.A.M., per quanto emerge sia dall’esame dello stesso sia dalla sintesi dei primi due motivi di gravame contenuta a pagina 5 della medesima sentenza della Corte di Torino, non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata decisione, contenendo esso, piuttosto, le ragioni di critica alla pronuncia di primo grado in punto di legittimità della installazione di un ascensore su area comune, natura di innovazione ex art. 1120 (e 1121) c.c. o di modificazione ex art. 1102 c.c. dell’intervento, osservanza dei limiti previsti da tali norme, contemperamento dei vari interessi coinvolti, modalità realizzative dell’intervento, utilizzabilità dell’impianto anche a servizio delle restanti unità immobiliari di proprietà di coloro che non abbiamo realizzato lo stesso, conseguente obbligo di pagarne “pro quota” le spese. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante.
Il ricorso va perciò accolto limitatamente al secondo motivo, restando assorbito il primo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale procederà ad esaminare nuovamente l’appello proposto da V.A.M. uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021
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