LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7072-2019 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato presso l’avv. LUCA FROLDI, dal quale è rappresentato e difeso dall’avvocato, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1245/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
A.I. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ancona, in data 3.1.17, rigettò l’opposizione al provvedimento, emesso dalla Commissione territoriale, di diniego di ogni forma di protezione internazionale e di quella umanitaria.
Con sentenza del 5.7.18, la Corte d’appello di Ancona respinse l’impugnazione diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, osservando che: il riesame delle dichiarazioni rese dal ricorrente induceva a ritenere che i fatti narrati, oltre che non essere supportati da riscontri oggettivi, erano caratterizzati da esigenze prettamente economiche che avevano spinto l’istante a lasciare il paese d’origine; la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ricorrente in merito al timore scaturito dal coinvolgimento in uno scontro tra esercito indiano e pakistano, peraltro incentrate su un generico riferimento al contesto storico-fattuale in cui si sarebbe inserita la vicenda personale, non consentiva l’accoglimento della domanda; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Ricorre in cassazione A.I. con due motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
CHE:
Con il primo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver la Corte d’appello fondato la decisione impugnata sui soli verbali d’audizione innanzi alla Commissione territoriale, senza chiedere chiarimenti all’istante e senza procedere ad istruttoria d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni.
Con il secondo motivo si denunzia violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per aver la Corte d’appello ritenuto che la situazione del Ka. fosse migliorata, mentre essa presentava una rilevante pericolosità. Il primo motivo è inammissibile in quanto, da un lato, il Tribunale ha ritenuto generico e contraddittorio il racconto del ricorrente, con esclusione dell’onere di cooperazione istruttoria, in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’inattendibilità del racconto dell’istante precluda l’attività istruttoria officiosa, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità – nella specie non ricorrente-di fornire riscontri probatori (Cass., n. 16925/18; n. 28862/18; n. 33858/19); dall’altro, la doglianza circa la mancata rinnovazione dell’audizione si palesa generica, non indicando nè se tale rinnovazione sia stata richiesta dal ricorrente, nè su quali elementi dovesse ritenersi necessaria.
Il secondo motivo, relativo all’altra fattispecie di protezione sussidiaria, sub lett. c) del predetto art. 14, è parimenti inammissibile, poichè diretto al riesame dei fatti, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, inerenti alla sussistenza di una condizione generalizzata di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato in Pakistan, peraltro esponendo la sola generica affermazione secondo la quale la situazione, per quanto migliorata, rimane molto pericolosa.
Nulla per le spese, atteso che il Ministero non si è costituito con controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021