LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8299/2014 R.G. proposto da:
A.D.E., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Farace, del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 110 presso lo studio dell’avv. Marco Machetta;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 138/7/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. 7, depositata il 25/09/2013 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2020 dalla Dott.ssa Pirari Valeria.
RILEVATO
che:
1. In data 27/06/2011, furono notificati a A.D.E. due distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con i quali erano stati determinati maggiori redditi ai fini Irpef e maggiori addizionali regionali e comunali ed erano state irrogate sanzioni, interessi e accessori, sulla base di un accertamento sintetico D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, comma 4, fondato su incrementi patrimoniali e su indici di disponibilità di determinati beni e servizi. In seguito al mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, il contribuente propose distinti ricorsi avverso i suddetti atti che furono decisi dalla C.T.P. di Varese, previa loro riunione, con sentenza di rigetto n. 88/12/12. Nel corso del giudizio di gravame, proposto dal medesimo contribuente, l’Ufficio emise provvedimenti di parziale annullamento per autotutela, riconoscendo giustificato l’incremento patrimoniale costituito dall’acquisto di un terreno agricolo per l’importo di Euro 147.000,00 per il 2008, di talché la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 138/7/13, depositata il 25/09/2013, dichiarò cessata la materia del contendere quanto al valore del terreno, riducendo corrispondentemente alle rideterminazioni dell’Ufficio il reddito accertato, e rigettò per il resto l’appello.
2. Avverso questa sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo, il contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, per avere la C.T.R. erroneamente interpretato quest’ultima disposizione e avere omesso di esaminare gli elementi da lui addotti a giustificazione degli incrementi reddituali rilevati e segnatamente il fatto che, quanto al mantenimento dell’abitazione principale, le utenze e le spese condominiali fossero intestate al padre e sostenute effettivamente dalla coniuge, dotata di ampie capacità reddituali, che, rispetto alle autovetture, fossero stati dimostrati i disinvestimenti di beni omologhi in quanto, relativamente all’autovettura Alfa Romeo 159, targata DA780HZ, quantificata per un possesso di nove mesi, l’acquisto era avvenuto a mezzo permuta con altra autovettura della moglie, che provvedeva altresì alle relative spese di gestione, mentre l’incremento patrimoniale era coperto dalla suddetta permuta, e, relativamente all’autovettura targata *****, l’incremento era coperto dal fatto che per l’acquisto della nuova auto era stata data in permuta quella della moglie per un valore superiore, e che, quanto ai conferimenti di capitale per la costituzione di società i cui incrementi patrimoniali erano stati imputati al 2007, fosse stata la moglie ad effettuare i versamenti in suo nome e per suo conto, essendo la società ad essa cointestata.
2. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso, benché formulato attraverso la proposizione di un’unica censura articolata in più profili di doglianza, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come motivo autonomo.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è infatti sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le censure prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (in tal senso, Cass., sez. U., 06/05/2015, n. 9100; Cass., sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009), non potendosi rimettere altrimenti al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (vedi Cass., sez. 2, 23/10/2018, n. 26790).
Nella specie, appaiono invero evidenti le plurime censure proposte dal contribuente con l’unico motivo, ora in termini di error in procedendo, quanto all’asserita inidoneità della motivazione ad estrinsecare la ratio decidendi e a consentirne il controllo e alla dedotta erroneità della valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, ora in termini di error in judicando, quanto all’affermata violazione dei principi in tema di riparto dell’onere probatorio, sicché il ricorso può dirsi ammissibile.
Ciononostante, le censure proposte devono reputarsi infondate.
2.1 Quanto al primo punto, si osserva come il giudice di merito non sia tenuto a dar conto dell’esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma possa limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad evidenziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961, cit.; anche Cass., sez. L., 20/02/2006, n. 3601; Cass., sez. 1, 13/01/2005, n. 520; Cass., sez. 3, 28/10/2009, n. 22801).
Soltanto quando non sia possibile percepire il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, la motivazione, pur graficamente esistente, può dirsi apparente e la sentenza affetta da error in procedendo, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. 5, 14/05/2020, n. 8922), ma non anche quando, come nella specie, quel ragionamento sia stato sviluppato, sia pure non nel senso voluto dal contribuente.
E ciò appare evidente, nella specie, ove si consideri che i giudici d’appello, a sostegno del proprio convincimento, hanno evidenziato, per un verso, l’esiguità dei redditi dichiarati dal contribuente (pari a zero negli anni 2004, 2005 e 2006 e non superiori a Euro 300,00 negli anni successivi) e, per altro verso, l’inidoneità probatoria del verbale dell’assemblea che aveva erogato il prestito, siccome riconducibile al 2008, e la mancata dimostrazione, mediante documentazione anche bancaria, della dedotta riconducibilità alla moglie e ai genitori del pagamento delle spese di gestione dell’abitazione e della sottoscrizione delle quote di due società, nonché dell’effettiva conclusione delle permute relativamente alle autovetture, facendo propria la valutazione già espressa dai giudici di primo grado e palesando in modo adeguato l’iter logico del proprio ragionamento.
2.2 Quanto alla seconda questione, si evidenzia, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, non è più possibile enunciare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (Cass., sez. 5, 2020, n. 11338), dovendosi la novella interpretare, “alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione”, sicché “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella ‘motivazione apparente’, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053, Rv. 629830; Cass., sez. 5, 06/05/2020, n. 8487), onde, in seguito alla riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e della illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge.
Tale vizio può essere censurato in sede di legittimità però unicamente nella misura in cui risulti dal testo della decisione gravata dal ricorso, atteso che il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio e alla conseguente nuova formulazione del giudizio di fatto, in quanto tale eventualità si pone in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, il quale non può procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa e la considerazione di fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di merito a fondamento della sua decisione (in tal senso si è espressa Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 961 cit.; vedi anche Cass., sez. L., 05/03/2002, n. 3161; Cass., sez. 3, 20/10/2005, n. 20322; Cass., sez. L., 6/03/2006, n. 4766; Cass., sez. 6-5, 07/01/2014, n. 91; Cass., sez. 5, 28/11/2014, n. 25332; Cass., sez. 5, 10/09/2020, n. 18774).
Nella specie, il ricorrente, lungi dal lamentare l’omesso esame di fatti storici oggetto di discussione tra le parti e connotati da decisività, ha inteso criticare la pronuncia impugnata per non aver esaminato tutti i singoli elementi emersi nel processo e a sollecitare indirettamente l’adozione di una diversa interpretazione del quadro indiziario sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, così proponendo censure postulanti l’esercizio di un potere che esula dal giudizio di legittimità e ponendosi dunque in contrasto con i principi sopra enunciati.
2.3 Quanto alla terza questione, deve escludersi la dedotta violazione delle regole del riparto dell’onere probatorio da parte della C.T.R..
Va infatti ricordato come il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, applicabile ratione temporis, consenta all’Amministrazione finanziaria di accertare un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base della “spesa per incrementi patrimoniali” da questi sostenuta, come accaduto nel caso di specie, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. In tal caso, il contribuente, ai sensi del successivo comma 6, è ammesso a fornire la prova contraria, dimostrando non soltanto che il maggior reddito determinato o determinabile è costituito “in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, ma anche “l’entità” e “la durata” del possesso, i quali devono risultare “da idonea documentazione”.
Come chiarito da questa Corte, il contribuente, che pure non dimostri l’utilizzo di ulteriori redditi per sostenere le spese contestate, è comunque tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (in tal senso, Cass. Sez. 6-5, 13/11/2018, n. 29067, Cass., Sez. 5, 20/1/2017, n. 1510) o che ne denotino l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova, di cui il contribuente è onerato, dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (vedi da ultimo Cass. Sez. 6-5, 23/3/2018, n. 7389, ma anche Cass. Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104, Cass. Sez. 65, 16/7/2015, n. 14885), restando altrimenti irrilevante, ai fini voluti, “il loro semplice “transito” nella disponibilità” dello stesso (in questi termini, Cass. Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104 cit.). Ad avviso di questa Corte, infatti, la norma in esame persegue la finalità di ancorare a fatti oggettivi (da un punto di vista quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi e la conseguente riferibilità ad essi della maggior capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente, escludendo l’utilizzo degli stessi per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (ad esempio, per un ulteriore investimento finanziario), perché, in tal caso, non sarebbero utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, che andrebbero perciò ascritti a redditi non dichiarati (vedi Cass. Sez. 5, 18/04/2014, n. 8995, non massimata).
Orbene, nella specie, la C.T.R. ha fatto corretta applicazione di tali principi, allorquando ha attribuito al contribuente l’onere di dimostrare la fonte dei maggiori redditi accertati e non dichiarati e ha escluso l’idoneità probatoria degli elementi dallo stesso addotti, sicché, anche sotto questo profilo, i rilievi sollevati in ricorso non soltanto non sono fondati, ma conducono a ritenere che l’intendimento del contribuente fosse quello di sollecitare una rivisitazione generale del merito della questione.
3. In conclusione, deve dichiararsi l’infondatezza del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di causa, liquidate come in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021