Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1945 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14798-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO FIORATO;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 567/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Genova, pubblicata il 19 ottobre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.A. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Genova. La nominata Corte ha negato che l’odierno ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Viene lamentato che la Corte del merito non abbia preso in considerazione i trattamenti degradanti attuati nelle carceri nigeriane e il pericolo di condanna a morte, anche ad opera di attori non statuali, a seguito di una ingiusta incolpazione per omicidio. L’istante si duole, inoltre, non essere stata presa in considerazione la situazione del suo paese di provenienza (la Nigeria) con riferimento alla situazione di violenza indiscriminata che la caratterizzerebbe: e ciò avendo riguardo all’obbligo, da parte del giudice del merito, di acquisire d’ufficio le informazioni afferenti l’ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine.

Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La censura investe il rigetto della domanda di protezione umanitaria e si fonda sul rilievo per cui il ricorrente proverrebbe da una famiglia modesta, sprovvista delle disponibilità economiche atte ad assicurargli l’accesso alla protezione della polizia nigeriana e a un giusto processo. L’istante lamenta inoltre che il rimpatrio lo priverebbe della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo costitutivo dello statuto della dignità personale a fronte del percorso di integrazione intrapreso in Italia.

2. – I due motivi non meritano accoglimento.

Quanto al primo, la Corte di merito ha negato si riscontrassero “atti di persecuzione o altri eventi pregiudizievoli” e ha rilevato che il ricorrente si era “limitato ad indicare, come esclusivo motivo di allontanamento dal suo paese d’origine, l’asserito timore per le minacce di morte subite dai parenti dell’amico”. Il ricorso per cassazione non contiene indicazioni più precise quanto alla vicenda narrata dal richiedente e al timore del danno grave da lui temuto. Questa Corte non è conseguentemente posta nella condizione di apprezzare compiutamente la censura svolta, che si mostra, perciò, inammissibile: in particolare, risultano incomprensibili le deduzioni svolte con riferimento al danno paventato con riguardo a una non meglio chiarita accusa di omicidio. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

Venendo alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), la Corte distrettuale ha negato, sulla scorta di fonti ufficiali, menzionate nel corpo del provvedimento, che la regione di provenienza del ricorrente (Edo State) sia interessata al conflitto tra l’esercito nigeriano e i ribelli di Boko Haram, che interessa, invece, i territori nord-orientali della Nigeria. Il detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), il quale non può essere quindi genericamente contrastato in questa sede, dovendo essere invece specificamente censurato a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). La censura attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi risulta essere del resto connotata da assoluta genericità e appare, per conseguenza, priva di decisività, giacchè il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso con riguardo all’ipotesi di protezione sussidiaria in esame.

Il secondo mezzo soffre, con riguardo al fattore di vulnerabilità correlato al rischio di un ingiusto processo in patria, delle carenze di cui si è detto trattando del primo motivo.

Per il resto, il motivo si risolve in affermazioni che non si mostrano in grado di superare l’accertamento svolto dal giudice del merito, il quale ha evidenziato non essere emersi “elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, non risultando delle peculiari condizioni di salute o di altra natura che possano arrecargli grave pregiudizio in caso di suo rientro nel paese di origine”. Nè, sul punto, varrebbe opporre l’integrazione raggiunta dal richiedente in Italia: infatti, non può attribuirsi rilievo esclusivo ad aspetti della vita dello straniero che siano indicativi del suo inserimento nel tessuto sociale del nostro paese: e ciò perchè non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459).

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Non è luogo, ovviamente, a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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