Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19451 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32274-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TASSONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA ANGOTTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRADOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1947/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A.A. ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda di accertamento dell’occupazione senza titolo effettuata da parte del Comune di Gradoli del terreno dell’appellante, ubicato al f. *****, p.lla *****, per la realizzazione dell’ampliamento della “Strada *****” e l’apposizione di un muro in blocchetti, e di condanna dell’Amministrazione: in via principale, alla restituzione del terreno per riduzione in pristino; in via subordinata; al pagamento del prezzo di mercato del bene; in ogni caso, oltre al risarcimento da occupazione illegittima.

2. La Corte di merito ha ritenuto che per effetto di un accordo intercorso con il Comune, lo zio, dante causa della signora A., cedeva all’ente territoriale il ***** il terreno necessario all’ampliamento della strada, a fronte del riconoscimento da parte del Comune stesso di diritti edificatori sul terreno confinante, diritti che il congiunto dell’appellante cedeva contestualmente a terzi, ai quali veniva rilasciata il 22 ottobre 2016 concessione edilizia per la costruzione di un manufatto ad uso artigianale e relativi servizi.

Tanto nelle conclusioni della Corte di merito comportava l’esistenza in capo all’appellante di un titolo legittimante il possesso che in quanto mai perduto non consentiva l’accoglimento delle domande.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo non fondato il denunciato error in procedendo in cui era incorso il primo giudice, era andata a sua volta ultra petita spingendo il proprio accertamento alla verifica di sussistenza di un contratto tra dante causa dell’appellante e Comune di Gradoli, mai entrato a far parte del tema di decisione.

I giudici di secondo grado avevano infatti rilevato che non avendo chiesto la risoluzione del contratto, l’appellante non aveva titolo per chiedere la restituzione del terreno.

4. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 1351,1470,1326 e 1362 c.c. e del D.P.R. n. 327 del 2001 ex art. 55, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il Comune non era divenuto proprietario del terreno per la scrittura intercorsa con il dante casa dell’appellante e, non essendo stato adottato alcun provvedimento espropriativo o conclusa una cessione per atto notarile, il comportamento dell’ente configurava un illecito a carattere permanente. Il contratto concluso ove correttamente interpretato era di natura preliminare e non avrebbe integrato alcun titolo traslativo del bene.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa valutazione della mancata conclusione di un contratto definitivo tra Comune e dante causa della ricorrente quale fatto decisivo omesso.

6. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1326,1362 c.c. e degli artt. 1322,1325 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione dell’art. 112 c.p.c..

La Corte di merito in violazione dei criteri di ermeneutica della volontà delle parti non aveva correttamente inteso la lettera del negozio e la volontà delle parti che era quella di impegnarsi a concludere un successivo contratto; il criterio della condotta delle parti era poi e comunque “sotto-ordinato” rispetto a quello della comune intenzione.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata, confermativa di quella di primo grado, non incorre in vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. là dove argomenta nel senso dell’infondatezza della domanda risarcitoria per riduzione in pristino o per equivalente, e tanto in ragione del contratto intercorso tra il dante causa dell’appellante, oggi ricorrente, ed il Comune di Gradoli, secondo le difese da quest’ultimo sul punto spiegate, come risulta in atti dalla parte espositiva della stessa impugnata decisione.

La Corte di merito per gli indicati contenuti ha limitato lo svolto ragionamento nell’ambito della domanda proposta, definita da causa petendi e petitum (domanda di accertamento del carattere senza titolo dell’occupazione con conseguente risarcimento del danno), escludendo la natura usurpativa dell’occupazione e quindi il suo carattere illecito in ragione del consenso prestato dall’avente diritto sulla scorta dei fatti allegati.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. 21/03/2019, n. 8048).

Il giudice di merito incorre nel vizio di extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni, e tanto non è nella specie avvenuto.

8. E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso e nel suo rilievo restano assorbiti i restanti motivi.

La Corte di appello di Roma ha errato nell’attribuire al contratto concluso il ***** tra il dante causa della ricorrente ed il Comune di Gradoli la forza del titolo legittimante l’occupazione da parte dell’ente locale del terreno della ricorrente.

Nelle conclusioni dei giudici di appello, il negozio, sostitutivo del procedimento amministrativo, pure qualificato come accordo preliminare e quindi incapace di produrre il trasferimento del diritto di proprietà, è stato però ritenuto idoneo a determinare il trasferimento del possesso e quindi ad escludere l’illiceità della occupazione da parte dell’Amministrazione, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria proposta.

La sentenza nel far ciò, però, non ha dato atto che quel negozio prevedesse il trasferimento del possesso del terreno, neppure in via provvisoria, dal privato all’Amministrazione di cui avrebbe legittimato l’occupazione.

Il ragionamento è errato ed incorre in violazione di legge riconducendo alla scrutinato negozio un effetto che esso non può avere.

L’accertamento dell’intervenuta esecuzione della prestazione dedotta nel contratto da parte dell’Amministrazione non esclude che altrettanto possa dirsi quanto all’altra obbligazione, quella gravante sul privato ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà e, con essa, del possesso al Comune di Gradoli.

Il negozio di cessione di natura preliminare, avendo espressamente il privato assunto su di sé l’impegno a trasferire la proprietà dinanzi al notaio, manca di costituire un valido titolo di trasferimento del possesso del terreno, e tanto anche in via anticipata e strumentale in vista della conclusione del contratto definitivo di cessione, come pure avviene nella pratica degli affari in ragione dell’interesse del futuro cessionario di entrare in via anticipata nel possesso del bene per apportavi, ad esempio, migliorie e modifiche.

Manca infatti una espressa previsione negoziale in tal senso che valga a rendere legittima l’apprensione del terreno, nelle more intervenuta, e denunciata come illecita in ricorso a sostegno della richiesta tutela risarcitoria.

Il secondo motivo di ricorso è pertanto fondato e nel suo accoglimento restano assorbiti i restanti.

9. Rigettato il primo motivo, accolto il secondo ed assorbiti i restanti, questa Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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