Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19452 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32371-2019 proposto da:

COMUNE di ATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO PERRELLI;

– ricorrente –

contro

D.P.F., D.P.A., elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE PANACCIONE;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza RG 6214/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Atina, con unico motivo, ricorre per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’opposizione proposta ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, ha rideterminato in favore di D.P.F. e D.P.A. le somme loro spettanti con riferimento al provvedimento di acquisizione sanante adottato, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, dal Comune di Atina quanto al terreno occupato senza titolo, e in proprietà indivisa, dei ricorrenti, contraddistinto in catasto al f. *****, p.lla n. *****, in esito all’annullamento, per sentenza n. 65 del 1998 del giudice amministrativo, degli atti della procedura espropriativa.

2. Con l’unico proposto motivo il Comune ricorrente denuncia la nullità della impugnata ordinanza per difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 ed all’art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello aveva aderito alle conclusioni della C.T.U. espletata, senza esaminare le specifiche e dettagliate critiche ad essa rivolte.

Resistono con controricorso D.P.F. e D.P.A..

3. In data 12 maggio 2021 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. sottoscritto dall’Avvocato Paolo Perrelli e corredato da procura speciale, conferita al legale agli indicati fini dal Sindaco del Comune di Atina, e Delib. G.M. 26 aprile 2021, n. 32.

L’Avvocato Raffaele Panaccione, quale procuratore speciale dei signori D.P.F. e D.P.A. a tanto abilitato, ha sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia.

4. Tutto ciò esposto, in applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. va dichiarata l’estinzione del giudizio e, nell’intervenuta accettazione dell’atto di rinuncia dalle altre parti (Cass. SU n. 34429 del 24/12/2019), vanno compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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