LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10027-2020 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in Pesaro, alla via Castelfidardo n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Fraternale Antonio, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 2022/2020 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
FATTI DI CAUSA
1. B.I. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Ancona del 19 febbraio 2020, n. 2022, reiettivo – al pari di quanto già fatto dalla Commissione territoriale – della sua domanda di protezione internazionale o di riconoscimento di quella umanitaria. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale, tenuto conto del racconto del richiedente, ritenuto inattendibile, e della concreta situazione socio-politica del suo Paese di provenienza (Senegal), ha ritenuto insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento di ciascuna delle forme di protezione invocata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il formulato motivo, rubricato “Violazione, falsa applicazione, errata interpretazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2, nonché dell’art. 276 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”, invoca la nullità del decreto impugnato assumendo che “il Giudice avanti il quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante”.
2. Tale censura è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1.
2.1. Invero, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, dispone che: “Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione spedale a norma dell’art. 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui all’art. 737 c.p.c. e ss., ove non diversamente disposto dal presente articolo”.
2.2. Questa Corte, poi, ha ripetutamente escluso la nullità del procedimento nell’ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all’audizione del richiedente, riservandosi la decisione della causa all’esito di tale adempimento (cfr. Cass. n. 23710 del 2020; Cass. n. 7878 del 2020; Cass. n. 4887 del 2020; Cass. n. 3356 del 2019), soluzione quest’ultima recentemente confermata anche da Cass., SU, n. 5425 del 2021, a tenore della quale “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta”.
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per lu inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021