LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18933-2019 proposto da:
H.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso il decreto n. 882/2019 RG 3131/2017 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato l’11/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 882/2019 depositato l’11-05-2019 e comunicato il 13-5-2019 il Tribunale di Caltanissetta ha respinto il ricorso di H.S., cittadino del Pakistan, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha valutato non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per il timore di essere arrestato con l’accusa di avere trasportato armi, ed ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 Direttiva Procedure 2013/32 UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8”. Deduce che il giudizio di non credibilità era stato espresso dal Tribunale senza esercitare il dovere di cooperazione istruttoria e senza che fossero stati chiesti chiarimenti al richiedente sulle rilevate contraddizioni. Rileva che la Corte d’Appello (pag. n. 2 rectius il Tribunale) avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informazioni sulla situazione descritta dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7 e art. 14, lett. b)”, si duole della mancanza di indagine ufficiosa sulla situazione del Pakistan, al fine di accertare se le autorità del Paese di origine fossero in grado di offrire protezione al ricorrente in relazione alle minacce dallo stesso subite.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, nel lamentare “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”, si duole del diniego della protezione umanitaria, assume che l’esame della relativa domanda sia stato omesso e deduce che la vulnerabilità era integrata tramite il collegamento tra la situazione soggettiva e la condizione generale del Paese in rapporto alle minacce ricevute.
3. Sono inammissibili i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, involgendo le censure, sotto distinti ma collegati profili, il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata e la valutazione della situazione del Paese di origine.
3.1. Il Tribunale ha, motivatamente, escluso la credibilità del racconto del ricorrente, procedendo anche all’audizione dello stesso (pag.n. 2 decreto impugnato), in dettaglio esaminando i fatti allegati e rimarcando la genericità e implausibilità della narrazione. Le censure si risolvono in deduzioni astratte e generiche dirette, inammissibilmente, a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dai Giudici di merito, anche con riferimento alla situazione generale del Paese (Cass. n. 30105/2018), che è stata descritta ampiamente, con indicazione delle fonti di conoscenza. Non sussiste il dovere di cooperazione istruttoria, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), se la vicenda personale non è credibile, secondo l’orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n. 16925/2018 e Cass. n. 14283/2019).
4. Anche il terzo motivo è inammissibile.
4.1. Il Tribunale ha compiutamente esaminato anche la domanda di protezione umanitaria ed ha ritenuto insussistente la vulnerabilità del ricorrente, il quale si limita, del tutto genericamente, a richiamare la normativa di riferimento, senza nulla precisare in ordine alla propria condizione personale di vulnerabilità, salvo dolersi della mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle “minacce ricevute” in rapporto alle condizioni del Pakistan, senza confrontarsi con il percorso motivazionale del decreto impugnato.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre circa le spese del giudizio di cassazione, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021