Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19463 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17191-3120 proposto da:

A.D.L. elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato CORIO GRAZIA MARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VI:/ Dl’,I PORTOGHESI 12, presso AVVOCATI-RA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 880/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 13/()5/9070;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che A.D.L.B., cittadina della Costa D’Avorio, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso del 13 maggio 2020 che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. I.a richiedente aveva riferito di avere lasciato il suo paese perché osteggiata in famiglia a causa della sua condizione di omosessuale, di rischiare di essere denunciata e di andare incontro alle conseguenze anche penali previste dalla legge di quel paese;

che il secondo motivo, concernente la ritenuta non credibilità della narrazione, è fondato: il tribunale si è limitato a riferire che “il racconto … è poco credibile essendo stata molto generica nel riferire la sua scelta di avere una compagna e di come si è determinata a tale cambiamento” e “che anche il rapporto con la compagna è privo di riferimenti concreti e individualizzanti”; si tratta di una motivazione apparente e, in effetti, al di sotto del minimo costituzionale evocato dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, risultando poco comprensibile il senso delle predette affermazioni, al punto di risolversi in falsa applicazione dei parametri normativi pertinenti, non essendo possibile valutare se siano stati rispettati i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (e 3, lett. c), ai fini della valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente; inoltre il decreto fa erroneo riferimento a fonti informative sulle condizioni di sicurezza del Bangladesh, mentre la richiedente è cittadina della Costa D’Avorio;

che, in accoglimento del suddetto motivo, assorbiti gli altri, il decreto impugnato è cassato con rinvio al tribunale per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

Li Corte, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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