Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19464 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13822-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo studio dell’avvocato USSANI VINCENZO D’ESCOBAR, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDO DI PREVIDENZA M.N., ABB SPA, F.C., S.R., D.S.A.M., R.R., AIRPLUS INTERNATIONAL SRL, TIMELINE SRL, IMMOBILIARE MOLGORA SPA, F.L.M., RO.PI., T.F., FE.FA., INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA SPA, CONSIAG SPA, P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1950/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

G.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma pubblicata il 22-3-2019, notificata in pari data, con la quale è stato rigettato per difetto di legittimazione il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di Medison s.r.l. in liquidazione;

la curatela non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

I. – con due motivi il ricorrente censura la sentenza per violazione di norme di diritto (art. 18 L. Fall.) e per omesso esame di fatti decisivi; lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente affermato il difetto di legittimazione al reclamo nonostante la veste di cessato liquidatore della società, e senza considerare l’avvenuta assunzione per un certo periodo anche della carica amministrativa;

II. – il ricorso è manifestamente fondato; la corte d’appello di Roma, pur sottolineando che in base all’art. 18 L. Fall. ogni interessato è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento, ha escluso il ricorrente dal novero dei legittimati poiché egli si era limitato a riferire la circostanza in sé neutra di aver ricoperto la carica di liquidatore dal 21 novembre al 22 dicembre 2017, senza aggiungere alcunché che facesse emergere un qualche interesse qualificato alla vicenda della società;

simile motivazione, lacunosa ed evasiva, oltre a non considerare che il reclamante aveva altresì dedotto di essere stato dapprima amministratore unico della società (dal giugno 2016 al 21 novembre 2017), contrasta col consolidato orientamento di questa Corte;

e’ principio assolutamente pacifico che l’assunzione di cariche sociali, ancorché cessate al momento della declaratoria di fallimento, non costituisce affatto una circostanza neutra ai fini specifici, integrando invece pienamente il presupposto di legittimazione richiesto dall’art. 18 L. Fall.;

III. – ai sensi dell’art. 18 “qualunque interessato” è legittimato a impugnare la dichiarazione di fallimento e, perciò, ogni soggetto che possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura esso sia, anche solo morale, attesa la natura dichiarativa erga omnes della sentenza, che comporta l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto in capo a chi possa ottenere una qualche utilità giuridica semplicemente per effetto della sua rimozione (v. Cass. n. 30107-18, Cass. n. 21681-12, Cass. n. 7943-97);

tale è sicuramente l’amministratore, non fosse altro per le possibili conseguenze sul piano della responsabilità civile azionabile direttamente dagli organi fallimentari;

e tale è pure, per identico rilievo, il liquidatore;

IV. – l’impugnata sentenza va dunque cassata;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto suesposto; la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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