Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.19466 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18456-2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato FARAON LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FARAON ANDREA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PADOVA;

– intimato –

avverso il decreto n. 3931/2019de1 TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

O.A., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Venezia che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4; si duole promiscuamente della valutazione di non credibilità operata dal tribunale quanto alla vicenda posta a base della domanda e del conseguente mancato riconoscimento delle forme tutorie;

il ricorso è inammissibile;

il tribunale di Venezia ha dato conto delle ragioni della ritenuta inattendibilità intrinseca del richiedente; si tratta di una valutazione in fatto insindacabile in questa sede e nel concreto censurata, d’altronde, in modo del tutto generico;

i riferimenti alle forme di protezione risultano del pari tradotte in doglianze generiche, avendo il tribunale affrontato tutti i temi in conformità all’allegazione, escludendo il fondamento delle misure richieste con indagine di fatto correttamente motivata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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