LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11485-2020 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLONE CLAUDIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. R.G.22214/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
F.I., ivoriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Napoli che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
I. – il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, a proposito della avvenuta esclusione degli atti di persecuzione subiti per motivi religiosi; (ii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm. a proposito dei presupposti della protezione umanitaria; (iii) vizi di motivazione per avere il tribunale escluso l’esistenza in Costa d’Avorio di condizioni di violenza indiscriminata e incontrollata e per aver negato in modo illogico e contraddittorio anche la protezione umanitaria;
II. – il ricorso è inammissibile;
il tribunale ha innanzi tutto negato ogni credibilità al racconto del ricorrente, siccome generico e superficiale; su tale affermazione integrante un giudizio di fatto, non risultano prospettate censure;
il tribunale ha poi negato la credibilità del racconto anche perché in contrasto con le informazioni riguardanti lo stato della libertà religiosa in Costa d’Avorio;
tale valutazione è dal ricorrente ritenuta (nel primo motivo) errata; ma impropriamente, poiché – in disparte la sopra detta prima questione – si tratta di una valutazione in fatto, motivata e immune da errori di diritto, e quindi non sindacabile in sede di legittimità;
III. – in secondo luogo il giudice del merito ha escluso, ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che nella zona di provenienza del ricorrente fosse in atto una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato;
anche su questo la valutazione è stata idoneamente motivata con riferimenti alle fonti ufficiali di conoscenza;
in proposito il ricorrente ha denunziato un vizio di motivazione (terzo motivo); ma la censura è inammissibile per genericità, essendo finalizzata a sovvertire il giudizio di fatto senza indicazione di specifiche circostanze storiche da considerare omesse (Cass. Sez. U n. 8053-14);
IV. – infine il tribunale ha negato la protezione umanitaria rilevando che nessuna specifica situazione di vulnerabilità poteva considerarsi esistente, tenuto conto della non credibilità soggettiva del richiedente e del contenuto del suo ricorso, privo di adeguata allegazione;
a questo riguardo le censure del ricorrente, di cui al secondo e in parte ancora al terzo motivo, omettono di misurarsi con la specificità della ratio decisionale, che imponeva di precisare in qual senso invece l’allegazione di condizioni di vulnerabilità personale fosse stata specifica, tenuto conto della natura residuale, ma anche atipica, della protezione umanitaria;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021