LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14000-2020 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MELANO MARCO UGO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto 1838/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
A.A., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che gli ha negato la protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
CONSIDERATO
Che:
I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di diverse norme (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5 e 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 2) in ordine alla valutazione di non credibilità personale;
il motivo è inammissibile, avendo il tribunale svolto la valutazione con apprezzamenti di fatto plausibili e non sindacati sul versante della motivazione, nei limiti in cui il vizio di motivazione è ancora deducibile in cassazione (Cass. Sez. U n. 8053-14);
II. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007 artt. 7 e 8 e art. 14, lett. c), a proposito del diniego di protezione sussidiaria in rapporto alla situazione del paese di provenienza;
il motivo è inammissibile poiché riflette una critica di merito, avendo il tribunale esaminato la situazione generale della zona di provenienza del richiedente ed escluso, con adeguata motivazione, l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato sulla base delle fonti ufficiali aggiornate;
III. – col terzo motivo infine il ricorrente, deducendo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5 e art. 32 T.U. imm., si duole del diniego di protezione umanitaria, attesa la propria condizione di vulnerabilità dovuta anche a ragioni di salute;
il motivo è inammissibile per la ragione che segue;
IV. – dal decreto risulta che il ricorrente aveva posto a base della domanda una condizione di vulnerabilità personale derivante: (a) dalla situazione di violenza interna del paese di provenienza; (b) dalle vicende vissute nel paese di transito (la Libia); (c) dal percorso di inserimento intrapreso in Italia; (d) dalla patologia oculistica dalla quale sosteneva di essere affetto;
il tribunale ha esaminato la domanda sotto tutti i profili: (aa) negando l’esistenza di condizioni di violenza indistinta nel paese di provenienza; (bb) rilevando che nessuna specifica conseguenza era stata allegata in rapporto al transito dalla Libia; (cc) assumendo che l’inserimento socio-lavorativo in Italia non era stato soddisfatto per difetto di documentazione; (dd) ritenendo che le condizioni di salute erano state dedotte in relazione a una “panuveite da toxoplasma gondii in o.s.”, con documentazione sanitaria non attestante una effettiva gravità quanto piuttosto un sostanziale miglioramento, tale da non richiedere alcuna terapia;
nell’attuale terzo motivo il ricorrente affida la censura alla esistenza di gravi problemi alla vista per lesione infettiva all’occhio sinistro e distacco della retina, e aggiunge di aver diritto alla protezione in considerazione dei traumi vissuti nel paese di transito;
tuttavia la censura e’, in prospettiva di autosufficienza, generica con riguardo a entrambi i profili;
V. – l’esposizione è deficitaria innanzi tutto a proposito della necessità di sottoposizione a un intervento chirurgico, qui dedotta in relazione al certificato che si dice depositato in causa il 28-1-2020;
difatti tale necessità implicherebbe un aggravamento della patologia accertata in giudizio, e nulla è detto, nel ricorso, onde potersi apprezzare se una simile condizione di aggravamento sia stata in effetti allegata dinanzi al giudice del merito come ulteriore base del diritto invocato; il ricorso difetta così di autosufficienza, avendo questa Corte chiarito che, ai fini delle conseguenti valutazioni rimesse al giudice del merito, deve essere sempre soddisfatto innanzi tutto l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, giacché altro è l’onere di allegazione di un fatto altro l’onere di documentazione (o prova) di quel medesimo fatto;
né può sostenersi che la mera circostanza della produzione di un documento equivalga all’allegazione del fatto in esso specificato;
la nozione di allegazione si identifica, in vero, con un elemento previo, costituito dall’affermazione esplicita di fatti processualmente rilevanti posti a base dell’azione; sicché, pur nell’indiscutibile connessione, l’onere di allegazione va mantenuto concettualmente ben distinto dall’onere della prova, il primo attenendo alla delimitazione del thema decidendum e il secondo alla verifica (succedanea) di fondatezza della domanda (v. Cass. Sez. U n. 15895-19); e questo per l’ovvia ragione che l’aver assolto all’onere di allegazione non significa avere proposto una domanda fondata;
nel caso concreto il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza a proposito dell’onere di allegazione, e segnatamente della avvenuta allegazione, dinanzi al giudice del merito, dell’asserito aggravamento della patologia oculistica cui associare il certificato depositato il 28-1-2020;
VI. – a sua volta il trauma conseguente alla permanenza in Libia è indicato in termini puramente assertivi;
ne segue che non è infine rilevante la pur giusta puntualizzazione di parte ricorrente secondo la quale la protezione umanitaria è istituto incentrato su una clausola aperta (“seri motivi”) semplicemente sintomatica di una condizione di vulnerabilità;
VII. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021