Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1947 del 28/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9301-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ANTONIETTA FOIS;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SPA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO GRANDES;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – N.A. ricorre per due mezzi illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento ***** S.p.A., contro il decreto del 6 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il suo ricorso in opposizione allo stato passivo.

2. Il Fallimento ***** S.p.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa od errata applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221, e del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 13, commi 2 e 3, con riguardo al momento di perfezionamento del procedimento di deposito telematico degli atti e documenti processuali per la parte depositante, censurando la dichiarata l’inammissibilità del ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa o errata applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 9, comma 5, art. 8, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. d) e m), nn. 1 e 3, censurando il decreto impugnato per avere il giudice a quo omesso di esercitare il suo potere-dovere di visionare e controllare il fascicolo telematico dell’ufficio allo scopo di ricercare e valorizzare i messaggi di posta elettronica certificata ad esso collegati, che appaiano utili alla decisione della controversia.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Sono difatti inammissibili i due motivi formulati.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo perchè proposta con ricorso depositato telematicamente il 13 aprile 2017, ossia il giorno successivo allo spirare del relativo termine. In particolare, il giudice di merito ha affermato di avere esaminato il fascicolo telematico e di aver verificato che:

-) esisteva in atti una dichiarazione datata 13 aprile 2017 proveniente dal difensore della N., secondo cui il precedente 12 aprile 2017 egli avrebbe inutilmente tentato per tre volte (alle 9:02, 20:57 e 23:40) il deposito telematico della busta, per poi rideterminarsi al deposito con esito positivo il giorno successivo, ossia quello della detta dichiarazione;

-) mancava ogni riscontro dei tentativi delle 20:57 e delle 23:40, mentre, quanto al tentativo delle 9:02, si rinvenivano in atti soltanto la ricevuta di accettazione e quella di consegna, ma non la terza e quarta pec (controlli automatici e controlli manuali);

-) il processo di deposito delle 9:02 si era dunque arrestato, senza che l’opponente avesse al riguardo offerto alcun tipo di giustificazione nè documentazione, e neppure avesse formulato un’istanza di rimessione in termini.

Il Tribunale, in altri termini, ha affermato che era stata la stessa N. a riconoscere di avere effettuato il deposito soltanto il 13 aprile, dopo tre tentativi effettuati il 12 aprile alle ore, si ripete, alle 9:02, 20:57 e 23:40, dei quali ultimi due non vi era alcuna traccia, mentre il primo dei tre si era arrestato per motivi ignoti.

In questa sede la ricorrente ha viceversa fornito una versione dei fatti totalmente diversa, ed ha cioè sostenuto che agli atti del fascicolo telematico fosse presente una ricevuta di avvenuta consegna, tale da comportare l’avvenuto perfezionamento del deposito, delle 23:57 del 12 aprile, seguita da una quarta pec, con esito positivo, del giorno successivo, con la precisazione che la produzione della stampa di tali seconda e quarta pec fosse ammissibile in questa sede, trattandosi di documenti già presenti nel fascicolo telematico.

Ora, non c’è dubbio che, avuto riguardo alla serie in cui si articola il deposito telematico, il momento perfezionativo debba essere ancorato al rilascio della ricevuta di avvenuta consegna (p. es. Cass. 27 giugno 2019, n. 17328), sia pur subordinatamente all’esito positivo dei successivi controlli automatici e, infine, manuali: ma questa affermazione è espressamente fatta propria dal giudice di merito, il quale ha dichiarato inammissibile l’opposizione non perchè il momento perfezionativo dovesse essere fissato alla quarta pec, bensì perchè, avendo esaminato il fascicolo telematico (cosa che rende evidentemente non conducente, e perciò inammissibile, il secondo motivo), non aveva rinvenuto alcuna traccia di un deposito tempestivo, avendo del resto la stessa opponente riconosciuto di avere effettuato il deposito soltanto il 13 aprile, senza però chiedere di essere rimessa in termini per essere falliti i precedenti asseriti tre tentativi per causa non imputabile.

Va da sè che il primo motivo è inammissibile giacchè mira a rimediare ad un asserito errore non di diritto, bensì revocatorio, commesso dal Tribunale, il quale, pur essendo agli atti del fascicolo telematico, che aveva consultato, la ricevuta di avvenuta consegna tempestivamente emessa alle 23:57 dell’ultimo giorno utile, nonchè la successiva quarta pec del giorno successivo, non si sarebbe avveduto di tale, ovviamente in ipotesi risolutiva, documentazione.

La memoria illustrativa non offre elementi ulteriori meritevoli di replica.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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