Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19472 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26721/2016 proposto da:

La società R.V. & Figli s.r.l. e R.A. in proprio e quale ex Amministratore ed ex socio della società, rappresentati e difesi dall’avv. Walter Tammetta elettivamente domiciliati in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, presso il sig.

P.P.;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del rapp. Pro tempre;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 6013/19/16 depositata il 13.10.2016 Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 20/11/2020.

RILEVATO

che:

La società R.V. & Figli s.r.l., in persona dell’amministratore Z.A. e R.A., in proprio e quale ex amministratore legale nonché ex socio della società medesima, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 6013/19/16 depositata il 13 ottobre 2016.

La vicenda trae origine dall’avviso di accertamento *****, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, per l’anno d’imposta 2008.

La società opponeva l’atto impositivo che la CTP di Latina respingeva. La contribuente appellava la sfavorevole decisione che (a CTR del Lazio-sezione di Latina confermava, rigettando il gravame.

I ricorrenti pongono a base della loro impugnazione tre motivi, depositando anche memoria.

Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente per la connessione logica che li caratterizza.

In particolare, i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’avviso per essere invalida la delega al funzionario che aveva firmato l’atto impositivo, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, e lamentano, con il primo motivo, che su tale aspetto la CTR avesse omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tale ultima censura, invero, non trova riscontro, risultando rigettata alle pagine da 3 a 5 della impugnata pronuncia.

Ciò precisato, si eccepisce, dunque, che nella delega non fosse indicato il nominativo del delegato, ma solo la qualifica che doveva rivestire e non anche le ragioni della delega stessa e la sua durata temporale, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis.

Ora, questa Corte ha più volte affermato (come la stessa ricorrente ricorda sia pure per dissentirne), che “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. (Sez. 5 -, 19/04/2019, n. 11013).

La soluzione va qui ribadita dal momento che, al fine della trasparenza dell’azione ammnistrativa ed a tutela del contribuente, ciò che rileva è che l’atto impositivo sia affidato ad un funzionario che rivesta la qualifica richiesta (l’appartenenza alla III area cioè alla ex carriere direttiva), a garanzia del livello di professionalità ritenuto adeguato alla rilevanza dell’atto. L’individuazione nominativa, tra i funzionari necessariamente in possesso di quelle qualifiche normativamente fissate, riflette, invece, una disposizione organizzativa interna, anche mediante ordini di servizio, demandata alla responsabilità del titolare, che valuta le esigenze di funzionalità dell’Ufficio alla data della emissione e la momentanea consistenza dell’organico di cui dispone. Il possesso della necessaria qualifica da parte del funzionario, al momento della sottoscrizione dell’atto, potrà essere verificata dal destinatario ed eventualmente contestata se mancante.

Appare poi improprio il riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1-bis, invocato dai ricorrenti, che non attiene alla delega della sola firma di singoli atti, ma prevede la eventuale delega di funzioni dirigenziali dettate dalla necessità di attribuire alcuni compiti, propri del titolare, riferiti ad interi settori in cui l’Ufficio è articolato. E dunque, nel caso di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, l’atto firmato dal delegato risale al delegante, quanto il primo agisce “per” il secondo, mentre nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, il funzionario incaricato, sia pure entro i limiti di tempo e di contenuto della delega, esercita una funzione sua propria.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, eccependo il difetto dei presupposti necessari perché l’amministrazione potesse avvalersi dell’accertamento induttivo.

In particolare, assume che tale tipologia di accertamento presuppone l’omessa tenuta, o la sottrazione all’ispezione, delle scritture contabili obbligatorie. Perché tale presupposto potesse verificarsi sarebbe stato necessario che i verificatori avanzassero una formale richiesta in tal senso alla società, in persona del legale rappresentante al momento della verifica, Z.A., ed inoltre che essa fosse rimasta inevasa.

Per contro – eccepiscono – che una siffatta formale iniziativa non era mai stata avviata, per cui l’ufficio non aveva creato le condizioni per acquisire la documentazione e procedere legittimamente all’accertamento induttivo.

La richiesta – si deduce – era stata rivolta informalmente solo all’ex socio ed ex amministratore, R.A., che non aveva più motivo di disporre della documentazione, avendola consegnata al subentrante amministratore e cessionario delle sue quote.

Peraltro, il R. aveva rivestito la carica sociale sino al 13 giugno 2012 ed aveva ceduto le quote a Z.A. in data 29 giugno 2012, cioè solo due giorni prima dell’inizio della verifica, in data 2 luglio 2012. Era stato, inoltre, presente agli accessi, nel corso dei quale i verificatori non avevano rinvenuto la documentazione necessaria. Appare perciò ragionevole che il personale operante vedesse nel R. una fonte di informazione sulle modalità di acquisizione della documentazione contabile e sul reperimento del nuovo legale rappresentante, inspiegabilmente assente, benché la sua veste, appena assunta, implicasse il contrario.

La sentenza impugnata ha evidenziato le circostanze (non contestate) che hanno caratterizzato l’attività di verifica, già enunciate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, che rendevano intuibili ed oggettive le difficoltà riscontrate.

In particolare, come si legge nella pronuncia, “la società appellante risultava cancellata dal registro delle imprese di Latina e Roma, si trasferiva nella provincia di Cagliari. Le varie sedi risultavano inattive o inesistenti”

Pertanto, ragionevolmente, la CTR ha ritenuto che gli organi di accertamento si fossero trovati di fronte ad una sorta di percorso ad ostacoli con un punto di arrivo mobile. Anzi, in concreto irraggiungibile, stante i vani e molteplici tentativi presso i vari indirizzi disponibili, per prendere contatti con il nuovo amministratore.

Del resto, la stessa società ricorrente ricorda che il “successivo processo verbale di constatazione è stato notificato alla società ricorrente con le modalità degli irreperibili”. Ciò che suona come implicita conferma della concreta impossibilità per i verificatori di localizzare il soggetto a cui richiedere la documentazione e di esperire altre modalità diverse dalli accertamento induttivo.

La CTR ha, quindi, motivatamente, ritenuto che l’Ufficio si fosse correttamente avvalso della procedura in parola.

Il ricorso va pertanto rigettato. Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività defensionale, non vi sono determinazioni sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello fissato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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