Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.19480 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5814/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

A.M.L., (C.F. *****), quale erede di B.A., rappresentato e difeso dall’Avv. FABIO PACE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 31/34/2014, depositata in data 8 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

La contribuente A.M.L., in qualità di erede di B.A., già dirigente di Enel SPA e deceduto in data *****, aveva impugnato il silenzio rifiuto del rimborso delle ritenute, operate dal datore di lavoro in relazione all’anno di imposta 1986 (anno di cessazione del rapporto di lavoro) quale sostituto di imposta, sulle prestazioni erogate al de cuius da ***** (già Fondo P.I.A.) in esito alla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente allegava che il datore di lavoro avesse operato indebitamente la ritenuta per l’aliquota del 32,79%, invocando l’applicazione, sulla somma liquidata, della minore ritenuta alla fonte del 12,50% a termini della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6.

A seguito dell’accoglimento della domanda del contribuente da parte della CTP e del rigetto dell’appello, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 29203), in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, in ossequio al principio enunciato da Cass., Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13642. Ha, in particolare, ritenuto questa Corte che, quanto ai contribuenti iscritti a forme di previdenza complementare in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, deve farsi applicazione (per gli importi maturati sino al 31 dicembre 2000) del regime di tassazione separata quanto alla sorte capitale liquidata, applicandosi – invero – la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, demandando al giudice del rinvio l’individuazione della effettiva quota della prestazione erogata a titolo di rendimento.

Il giudice del rinvio, con sentenza in data 8 gennaio 2014, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto la CTR che, stante la cessazione del rapporto di lavoro del de cuius in epoca anteriore al 1993, il contribuente deve subire sulla somma ricevuta a titolo di previdenza integrativa la tassazione separata quanto al capitale e la trattenuta del 12,50% quanto alle somme percepite a titolo di rendimento proveniente dagli investimenti finanziari. Ha, poi, determinato – sulla base della dichiarazione proveniente dall’ENEL, ritenuta “principio di prova”, nonché di una consulenza tecnica in atti – la quota parte rinveniente dal rendimento finanziario e ha operato, sulla base della minore aliquota del 12,50%, l’importo da restituire alla contribuente sulla base della riduzione dell’importo tassato rispetto alla originaria maggiore aliquota del 32,79%.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, e dell’art. 2909 c.c.. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della decisione, quali elementi di prova, la dichiarazione del sostituto di imposta e una consulenza di parte. Ritiene il ricorrente violato il principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente, evidenziando come la ritenuta del 12,50% troverebbe applicazione unicamente sulla quota degli importi corrisposti dal fondo che derivino effettivamente dall’investimento sul mercato finanziario e che ne costituiscano rendimento, con esclusione dei rendimenti conseguiti da tipologie di investimento diverse Evidenzia, in proposito, il ricorrente la genericità del riferimento al rendimento operata dal giudice del rinvio, non avendo il giudice del rinvio accertato se il rendimento fosse stato ottenuto effettivamente mediante investimenti nel mercato finanziario o in altro modo, censurando, inoltre, l’acritico recepimento del contenuto della certificazione del sostituto di imposta, di cui assume la carenza probatoria.

2 – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non mirando lo stesso – come deduce parte controricorrente – a una revisione degli accertamenti in fatto, bensì denunciando l’errore di sussunzione da parte del giudice del rinvio, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova di un “rendimento netto”.

2.1 – Il ricorso è fondato. La sentenza rescindente di questa Corte (Cass., n. 29203/2011), dopo avere richiamato il principio enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642/2011 – secondo cui le prestazioni erogate sino al 31 dicembre 2000 da fondi di previdenza integrativa a causa previdenziale prevalente nei confronti di soggetti iscritti in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sono assoggettate a tassazione separata quanto alla sorte capitale, laddove alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, ha, poi, demandato al giudice del rinvio di individuare quale fosse il “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato” (Conf. Cass., Sez. V, 10 febbraio 2016, n. 2600), quale presupposto per l’individuazione in fatto della quota della prestazione assoggettabile alla minore aliquota del 12,50%.

2.2 – Parimenti, questa Corte ha costantemente osservato che l’originaria prestazione assicurativa sulla vita in vigore dal 1 gennaio 1986 (in base al CCNL 16 maggio 1985, art. 12, comma 4, recepito dall’Enel), fu sostituita – a seguito di accordo in data ***** tra Enel e FNDAI (Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali) – con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. P.I.A.) retroattivo al 1 gennaio 1986, “da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata” (Cass., Sez. V, 28 aprile 2021, n. 11171), ben prima del trasferimento nel 1998 dei fondi accumulati a *****.

2.3 – Fatta tale premessa, si osserva che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 7 marzo 2018, n. 5436; Cass., Sez. V, 2 marzo 2018, n. 4941; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2017, n. 24525; Cass., Sez. V, 26 aprile 2017 n. 10285) si è attestata su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rinvenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario (o comunque di riferimento), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento. Sicché “e’ da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poiché tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato” (Cass., n. 11171/2021, cit.). Al giudice del rinvio era, pertanto, demandato l’accertamento dei capitali rinvenienti dalla contribuzione effettivamente investiti sul mercato finanziario e, quindi, di quali fossero i risultati dell’investimento assegnati a ciascun percipiente, previa analisi dei meccanismi di funzionamento del Fondo PIA nel corso degli anni”, anziché limitarsi a recepire acriticamente il contenuto della analitica certificazione del sostituto di imposta Enel (Cass., 17 gennaio 2020, n. 920; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27837; Cass., Sez. V, 21 maggio 2019, n. 13638; Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12255; Cass., Sez. V, 25 maggio 2012, n. 8320).

3 – Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione del principio di diritto, essendosi basata su un “principio di prova” e su una consulenza tecnica, senza accertare l’effettivo investimento sul mercato di riferimento degli importi accantonati e di quale fosse il ritorno dell’investimento sulla quota di pertinenza del lavoratore, tale essendo il “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato” di cui alla sentenza rescindente. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., la causa va decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di rinvio, nonché le spese del giudizio di legittimità, sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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