LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10080/2019 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Comano n. 95, presso lo studio dell’avvocato Faraon Andrea, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- M.A., originario della terra del Ghana, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.
Con decreto emesso in data 18 febbraio 2019, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso.
2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che la “genericità e la superficialità, oltre che la contraddittorietà con cui viene dal ricorrente narrata la propria storia (egli, ad esempio non dice nemmeno in cosa siano consistite le minacce subite e da chi le abbia ricevute), inducono a escludere che il ricorrente sia un soggetto credibile”.
Ai fini della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha poi segnalato, anche richiamando fonti EASO del 2017, che il Ghana è “una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale, ha un sistema multipartitico”, caratterizzato dalla libertà di stampa e di opinione; che non si registrano dei conflitti armati, né delle violenze generalizzate nei tempi attuali.
Quanto poi alla protezione umanitaria, il decreto ha ritenuto che la situazione del richiedente non presenti profili di vulnerabilità. Questi del resto – si è anche aggiunto – non ha allegato la presenza di un effettivo percorso di integrazione sociale e lavorativa.
3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso M.A., articolando tre motivi di cassazione.
Il Ministero ha resistito, con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia, non avendo il decreto considerato l’eccezione di nullità del provvedimento della Commissione territoriale per mancato rispetto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 4; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non avendo il Tribunale considerato che il richiedente “ammetteva di avere causato la morte di una donna”, né che, per un reato di questo tipo, nel Ghana è prevista la pena di morte; (iii) col terzo motivo, per vizio di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il Tribunale considerato solo “circostanze palesemente ininfluenti ai fini della causa”, posto che la “valutazione socio politica del Ghana poco importa con riferimento a un fatto di omicidio”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo – che nella sostanza lamenta la mancata indicazione dei componenti della Commissione territoriale e l’assenza dell'”attestazione di certificazione del segretario” – va rilevato come sia principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che gli eventuali vizi del provvedimento amministrativo relativo alle protezioni internazionali e umanitaria possono assumere rilevanza solo se gli stessi abbiano nel concreto determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa del richiedente (cfr., per tutte, Cass., 3 luglio 20201, n. 13769).
Il secondo e il terzo motivo non considerano – nel rilevare che il provvedimento impugnato non ha esaminato in modo adeguato il fatto che il ricorrente si è autoaccusato dell’omicidio di una donna – che, per contro, la decisione ha escluso, e con articolata motivazione, l’effettiva credibilità del racconto effettuato dal richiedente. Le censure svolta dal ricorrente in proposito non si confrontano, dunque, con la ratio decidendi adottata dal Tribunale.
6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021