Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19499 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12912/2019 proposto da:

M.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti n. 114, presso lo studio dell’avvocato Caputo Francesco Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maradei Vincenzo;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- M.J., originario della terra del Ghana, ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, sezione di Treviso, di diniego del riconoscimento delle protezioni internazionali, come pure della protezione umanitaria.

Con decreto emesso in data 14 marzo 2019, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso.

2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che le dichiarazioni rese dal ricorrente risultavano non credibili, sia per la loro genericità e vaghezza, sia pure per la contraddittorietà e inverosimiglianza dei contenuti rappresentati (in particolare, circa il tempo trascorso in prigione, le modalità della vita trascorsa in prigionia, le modalità della fuga che avrebbe posto in essere).

Ai fini della norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha poi segnalato, anche richiamando come fonte il report di Amnesty International del 2017/2018, che il Ghana è “una delle democrazie più stabili dell’Africa occidentale, ha un sistema multipartitico”, caratterizzato dalla libertà di stampa e di opinione; che non si registrano dei conflitti armati, né delle violenze generalizzate nei tempi attuali.

Quanto poi alla protezione umanitaria, il decreto ha ritenuto che la situazione del richiedente non risulta presentare profili di vulnerabilità.

Questi del resto – si è anche aggiunto – non ha allegato la presenza di un effettivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, non potendosi ritenere sufficiente, al riguardo, la partecipazione a un corso di lingua italiana.

3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso M.J., articolando tre motivi di cassazione.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio – erronea valutazione delle prove allegate dalle parti, “non avendo il Tribunale tenuto in considerazione la reale situazione del Paese di origine del migrante”; (ii) col secondo motivo, per violazione delle norme in materia di protezione dello straniero – riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8; (iii) col terzo motivo, per violazione delle norma in materia di protezione dello straniero – riconoscimento protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 10 Cost., comma 3 – violazione del principio del non refoulement.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non si confronta con i contenuti della motivazione sviluppata dal Tribunale di Venezia. Questa, infatti, non ha mancato di prendere in considerazione la situazione sociale, politica ed economica del Ghana (cfr. sopra, nel n. 2).

D’altro canto, le censure contenute nel motivo non si spingono oltre la soglia del rilievo di tratto meramente generico e astratto. Così e’, in particolare, per l’affermazione che il Tribunale non avrebbe “tenuto in debito conto delle dichiarazioni del richiedente”: nei fatti, il ricorso non risultare nemmeno riportare i sensi specifici delle dichiarazioni del richiedente che (in ipotesi) sarebbero rilevanti in proposito.

Non diversamente è da ripetere, nella sostanza, per il secondo e per il terzo motivo di ricorso. Le pagine scritte dal ricorrente sono composte da enunciati generici, se non propriamente indeterminati. Così, il ricorrente ripete più volte che il Tribunale avrebbe dovuto compiere una “corretta istruttoria”; ma non viene a specificare, poi, in che cosa quest’ultimo avrebbe fallato.

D’altra parte, il ricorrente neppure sì confronta con la ratio decidendi del decreto, che ha basato sulla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto di rifugio e pure di quella di riconoscimento della protezione umanitaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

6.- Non ha luogo provvedere alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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