LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13664/2019 proposto da:
E.O., elettivamente domiciliato in Torino, via Collegno n. 44, presso lo studio dell’avv. Simona Alessio, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/03/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- E.O., originario della terra nigeriana (Edo State), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, come pure della protezione umanitaria. Con decreto depositato in data 14 marzo 2019, il Tribunale di Venezia ha respinto il ricorso.
2.- Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che i fatti riferiti dal ricorrente non presentano “aspetti persecutori diretti e personali”, sicché resta esclusa la possibilità di riconoscere in fattispecie il diritto di rifugio.
Per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto esposto dal richiedente, perché generico, per certi lati inverosimile e per altri contraddittorio. Con riferimento all’ipotesi prevista nella lett. c) della detta norma, il Tribunale ha rilevato che nella zona di provenienza del richiedente non vi sono allo stato, come indicato dal report EASO del giugno 2017, situazioni di conflitto armato o di violenza generalizzata.
Quanto poi alla protezione umanitaria, il decreto ha rilevato che “nessuna ragione di vulnerabilità è stata allegata dal ricorrente, non potendosi questa rinvenire nella situazione di conflitto interna alla sua comunità”.
3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso Osaze E., articolando tre motivi di cassazione.
Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 24 maggio 2019, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1", ove fissata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2001, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, D.P.R. n. 21 del 2019, art. 6, comma 6, art. 16 Direttiva 2013/32 UE, avendo il Tribunale fondato la propria decisione “sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente”, senza compiere “nessun approfondimento istruttorio”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché la circostanza che il richiede sia di fede cristiana “costituisce con ogni evidenza un elemento peculiare che lo espone a un rischio maggiore di subire una minaccia grave e individuale alla vita”; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 T.U.I., per avere il Tribunale stabilito cha la ritenuta non credibilità della narrazione compiuta dal ricorrente renda “insondabili” gli “eventuali profili rilevanti per la concessione della protezione umanitaria”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
In relazione al primo motivo di ricorso va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito -, poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente” (cfr., per tutte, Cass., 4 novembre 2020, n. 24575).
Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve osservare che lo stesso si limita ad asserire la professione di fede cristiana del richiedente, senza indicare gli atti e i modi in cui tale professione è stata segnalata nel corso del giudizio del merito; né riporta le fonti da cui trae il convincimento che, nella regione dell’Edo State, le persone che professano la religione cristiana sono fatti oggetto di “violenza indiscriminata”.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente non viene a confrontarsi con la ratio decidendi del decreto impugnato, che si basa sulla constatazione della mancanza allegazione di situazioni di vulnerabilità proprie della persona del richiedente. Del resto, neppure il motivo di ricorso viene a fornire delle indicazioni in proposito.
6.- Non ha luogo provvedere alle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021