Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19503 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10184/2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5585/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 13 settembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale capitolino. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuta alcuna forma di protezione internazionale.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello per omessa motivazione e, in particolare, per motivazione apparente. La censura riguarda l’accertamento dei presupposti concernenti la protezione umanitaria.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito, sul punto, ha rilevato che non risultavano essere state dedotte, e nemmeno provate, situazioni di particolare vulnerabilità personale, idonee a pregiudicare la possibilità, per il ricorrente, di esercitare nel paese di origine diritti fondamentali.

Non ricorre, all’evidenza, alcuna ipotesi di motivazione apparente. Tale ipotesi si configura ove la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977). All’opposto, il percorso motivazionale della Corte di merito è del tutto comprensibile, fondandosi, in definitiva, sul principio per cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).

2. – Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Si deduce che la pronuncia impugnata si fonderebbe su un’errata valutazione della credibilità del ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Esso non coglie, nella sua compiutezza, la ratio decidendi della pronuncia, che è incentrata sulla mancata allegazione dell’esistenza di situazioni di potenziale persecuzione politica, religiosa o razziale in danno del richiedente. La ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che nel pronunciarsi in tali termini, richiama il principio già enunciato da Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio).

3. – Con il terzo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. L’istante si duole, in sintesi, dell’assenza di istruttoria in merito le condizioni socio-economiche del paese di origine. La doglianza investe, qui, la decisione assunta dalla Corte distrettuale in tema di protezione umanitaria.

Il motivo è infondato sotto un duplice profilo.

Anzitutto rileva che il ricorrente abbia mancato di allegare specifiche condizioni di vulnerabilità personale: ebbene, solo quando il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegazione sorge il potere-dovere del giudice di cooperazione istruttoria (Cass. 14 agosto 2020, n. 17185; in senso analogo, Cass. 3 febbraio 2020, n. 2355). In secondo luogo, deve osservarsi che la situazione di vulnerabilità atta a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

4. – Il quarto motivo oppone: erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; omesso esame delle fonti informative relativamente alla situazione socio-politica ed economica del paese di provenienza; omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.

Il motivo costituisce una parziale replica di doglianze svolte in altri mezzi di censura e suppone, in definitiva, condizioni di personale vulnerabilità, cui l’istante sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, che, come si è detto, non sono state allegate.

5. – Il ricorso è respinto.

6. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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