Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19505 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11698/2020 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Pietro Mascagni 186, presso lo studio dell’avvocato Pitorri Iacopo Maria, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza 7451/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/03/2021 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 17 dicembre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da S.S. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale della capitale. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su cinque motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nella pronuncia di appello è ricordato che l’istante aveva correlato l’abbandono del paese di origine al proprio timore di dover subire una condanna a una pena detentiva, a causa della morte di un apprendista per un incidente sul lavoro che era occorso durante i lavori di rifacimento del tetto di un’abitazione. Secondo la Corte distrettuale non emergerebbero “elementi tali da far ritenere che lo svolgimento del processo per omicidio colposo possa compromettere diritti fondamentali dell’interessato, trattandosi di un reato comune relativamente al quale non è affatto fondato il timore del richiedente di subire una pena ingiusta o trattamenti carcerari disumani”; a tal fine il giudice distrettuale ha richiamato il report annuale di Amnesty International. Con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte di appello ha poi ritenuto doversi escludere, l’esistenza, ne(paese di origine del richiedente (Gambia) di fenomeni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale. Quanto alla protezione umanitaria, il giudice del gravame ha infine escluso che il richiedente fosse ricompreso in una delle categorie di soggetti vulnerabili citate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, rilevando, altresì, come, con riferimento alla vicenda legata alla morte dell’apprendista, fosse mancata l’allegazione e il riscontro di elementi che facessero temere l’applicazione al ricorrente odierno di una sanzione sproporzionata o incongrua o la sottoposizione del medesimo a un trattamento carcerario disumano.

2. – I motivi di ricorso sono rubricati come segue.

Primo motivo: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7 e 8.

Secondo motivo: violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con L. n. 722 del 1954, nonché delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L. n. 848 del 1955 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Terzo motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, nonché del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; violazione dell’art. 115 c.p.c..

Quarto motivo: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Quinto motivo: violazione ed errata applicazione della L. n. 1423 del 1956, art. 1, richiamato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. – Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è generico e, in definitiva, non comprensibile: pertanto inammissibile.

L’istante si lagna del percorso logico seguito dalla Corte di merito, che risulterebbe “del tutto errato” e che “se correttamente applicato, avrebbe inevitabilmente portato a tutt’altra pronuncia”. La censura non risulta tuttavia adeguatamente circostanziata e nel corpo del ricorso viene addirittura prospettata una situazione differente rispetto a quella presa in considerazione dalla Corte di merito (“scontri occorsi nel villaggio per il petrolio e per la successione al governo del villaggio”: pag. 4 del ricorso).

Come è ben noto, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa.

Ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

Il secondo mezzo, con cui il ricorrente lamenta il vizio di istruttoria e il difetto di motivazione in quanto la pronuncia impugnata non avrebbe operato “alcuna valutazione circa l’esigenza di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o umanitaria” è pure inammissibile.

Non è ben chiaro l’oggetto delle censure dell’istante, che in più occasioni mostra di dolersi del mancato accertamento della situazione di un paese (Nigeria) diverso da quello da cui lo stesso proviene. Il motivo mostra, poi, di non misurarsi con le affermazioni rese dalla Corte di appello e si risolve in plurime affermazioni che non presentano la necessaria aderenza alle rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia. Mette conto di rilevare che la mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).

Il terzo motivo reitera doglianze che sono state formulate col secondo mezzo di censura, di cui, quindi, segue la sorte.

Esso prospetta il “rischio di venire ucciso (…) in ragione di una situazione etnico-religiosa esplosiva” (pag. 12 del ricorso) che, oltre a trovare smentita nell’accertamento compiuto dalla Corte di merito, sarebbe comunque inidoneo a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, giacché la situazione di vulnerabilità che giustifica detta forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304).

Il quarto motivo è inammissibile. L’istante invoca la disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, ma la norma, che ha riguardo al divieto di espulsione e di respingimento, è estranea alla materia devoluta al giudice di appello, che è stato investito di una decisione sul diritto del richiedente al rifugio politico, alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

Il quinto motivo, con cui si lamenta che il provvedimento di diniego della protezione internazionale non sarebbe stato tradotto in lingua comprensibile per il richiedente, è parimenti inammissibile.

Oggetto della controversia in tema di protezione internazionale portata all’esame del tribunale non è il provvedimento negativo, emesso dalla commissione territoriale, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 23 novembre 2020, n. 26576; Cass. 15 maggio 2019, n. 13086). L’istante deduce che ove il provvedimento fosse stato tradotto nella lingua del richiedente, egli “avrebbe potuto facilmente e agevolmente chiarire tutti gli aspetti che la Commissione prima, il Tribunale e la Corte di appello poi, hanno ritenuto contraddittori e poco chiari”. La deduzione e’, però, del tutto generica oltre che priva di congruenza, dal momento che la decisione impugnata non si basa sulla contraddittorietà o sull’assenza di chiarezza della vicenda narrata dall’istante.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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