LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13653/2019 proposto da:
K.E.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizio Ceppi, giusta procura in calce al ricorso, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– resistente –
avverso la sentenza n. 716/2018 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. K.E.J., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 716/2018, emessa dalla Corte d’appello di Perugia, con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.
2. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i primi due motivi di ricorso, K.E.J. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, art. 14, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Lamenta l’istante che la Corte d’appello non abbia ritenuto attendibile, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), la narrazione del fatti che avrebbero indotto il richiedente a lasciare il Paese di origine.
Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di appello non gli abbia riconosciuto neppure la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sebbene la regione di origine fosse connotata da una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata.
1.2. I motivi sono inammissibili.
1.2.1. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862).
1.2.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ampiamente motivato circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere non credibili le dichiarazioni dell’istante, in quanto del tutto lacunose, contraddittorie ed incoerenti su punti essenziali della narrazione dei fatti. A fronte delle argomentate conclusioni cui è pervenuto il giudice di appello, il motivo si limita per contro, ad una generica contestazione, non suffragata da elementi di prova, in ipotesi offerti al giudice di merito per corroborare le dichiarazioni ritenute inattendibili.
1.2.3. Per quanto concerne, la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), va osservato che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass., 22/05/2019, n. 13897; Cass., 21/10/2019, n. 26728; Cass., 20/05/2020, n. 9230; Cass., 30/06/2020, n. 13255). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato – con ricorso a fonti internazionali citate nel provvedimento – che la regione di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza indiscriminata derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, e la censura non allega elemento alcuno – in ipotesi sottoposto al giudice di merito, e non considerato – idoneo ad inficiare siffatta valutazione.
2. Con il terzo motivo di ricorso, K.E.J. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.1. Si duole l’istante del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscergli neppure la protezione umanitaria, sebbene ricorressero, nel casi di specie, evidenti elementi di vulnerabilità personale.
2.2. Il mezzo è inammissibile.
2.2.1. Il giudice territoriale ha, per vero, motivato il diniego di protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019 – in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, essendosi il medesimo genericamente ricondotto alla situazione generale del Paese. Ne’ l’istante ha allegato – nel giudizio di merito problemi di salute, né seri profili di integrazione sociale, essendo, per contro, dedito all’accattonaggio, che gli ha procurato la proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via.
2.2.2. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019). Ne’ il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla rìproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021