Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.19508 del 08/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10164/2020 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 27/2020 della Corte d’appello di Cagliari, depositata il 14 gennaio 2020.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2019 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. O.D., nato in *****, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 27/2020, emessa dalla Corte d’appello di Cagliari, depositata il 14 gennaio 2020, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero.

2. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, O.D. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che la Corte d’appello abbia violato il principio di non refoulement, espresso dal D.Lgs. n. 286 del 1998.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).

1.2.2. Nel caso di specie, la censura non è inerente alla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che non ha in alcun modo deciso il merito della vicenda processuale, essendosi arrestata al rilievo di una ragione di inammissibilità dell’appello, emettendo una pronuncia di mero rito.

2. Con il secondo motivo di ricorso, O.D. denuncia la violazione del cd. “principio dell’apparenza”.

2.1. Il ricorrente avrebbe, invero, proposto la domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della normativa “Minniti”, che ha eliminato il grado di appello, sicché la normativa previgente avrebbe dovuto essere applicata al caso concreto, ed il richiedente avrebbe dovuto fruire del doppio grado di giudizio.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. La Corte d’appello ha accertato, in fatto, che il ricorrente ha proposto il ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari, avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva denegato al medesimo la protezione internazionale, in data 7 febbraio 2018, ossia successivamente all’entrata in vigore (17 agosto 2017) del D.L. n. 13 del 2017, che ha introdotto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in forza del quale il decreto emesso in primo grado non è reclamabile, ma solo ricorribile per cassazione. La Corte ha, pertanto, correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

2.2. Ne’ la norma succitata, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, può essere considerata affetta da vizi di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 Cost., artt. 6 e 13 CEDU. La Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha, per vero, sempre negato che il diritto all’equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione Eurounitaria ed, in particolare, la Direttiva UE n. 2013/32, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C – 175/17 e C-180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l’appello, poiché l’esigenza di assicurare l’effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado (Cass., 21/10/2020, n. 22950; Cass., 30/10/2018, n. 27700).

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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